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09.3284 · Interpellanza · 2009-03-20

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

1. Per quale ragione l'UFAM ha concesso ai cantoni Soletta e Vaud l'autorizzazione a uccidere le linci invece che ordinarne semplicemente il trasferimento? L'UFAM viola in tal modo la Strategia lince 2004, la legge e l'ordinanza sulla caccia.

2. Quale posizione assume l'UFAM nel conflitto di interessi che oppone i cacciatori alle linci?

3. Quali misure prevede l'UFAM per conciliare gli interessi di cacciatori e linci e quali strategie a lungo termine persegue?

4. L'UFAM come intende garantire e assicurare la sopravvivenza a lungo termine delle popolazioni di linci, in particolare in considerazione dei ricorrenti conflitti di interessi?

5. La politica in materia intrapresa dall'UFAM non mette in pericolo il reinserimento a lungo termine di questo felino selvatico?

Begründung

La lince è scomparsa dall'arco alpino svizzero all'inizio del XX° secolo fino a quando, nel 1969, la Confederazione ha deciso e promosso la reintroduzione di questo predatore. Attualmente esistono due importanti popolazioni di linci nel Giura solettese e nelle Alpi occidentali. È tuttavia certo che la consistenza delle popolazioni di linci e la loro sopravvivenza a lungo termine in Svizzera non sono ancora garantite.

A inizio 2008, l'UFAM ha concesso ai cantoni Soletta e Vaud l'autorizzazione a catturare e, se non fosse possibile un loro trasferimento, a uccidere due esemplari di lince. L'UFAM ha giustificato la sua decisione adducendo la presenza di un numero troppo elevato di linci in alcune regioni. Sempre secondo l'UFAM, nelle aree interessate la popolazione di caprioli è stata ridotta anche del 50 per cento. Di conseguenza, i cacciatori non possono più cacciare il contingente di selvaggina a cui hanno diritto in queste riserve, un fatto che crea dei conflitti di interessi fra cacciatori e linci. Secondo la legge svizzera sulla caccia, la lince è un animale protetto. Con un'autorizzazione è possibile adottare delle misure contro singoli esemplari di lince nel caso in cui un esemplare abbia provocato danni insostenibili o se esiste un rischio di estinzione per altre specie animali. Dato che la popolazione di caprioli non è minacciata dalla presenza della lince, né la legge sulla caccia né la relativa ordinanza prevedono una regolazione delle popolazioni di linci. Nelle fonti giuridiche citate non è nemmeno possibile individuare un diritto dei cacciatori a un determinato numero di capi da uccidere. Secondo il comunicato stampa del 9 dicembre 2008, l'UFAM intende ora adattare l'ordinanza sulla caccia "alle esigenze attuali" e allentare le disposizioni in materia di regolazione delle popolazioni di linci. In questo modo, si intende proteggere meglio la popolazione di caprioli e promuovere l'accettazione della lince presso i cacciatori. Con questa politica in materia, l'UFAM mette in pericolo trenta anni di sforzi volti alla reintroduzione di specie ormai scomparse e, a lungo termine, la diversità delle specie.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La lince, una specie indigena sterminata, è stata attivamente reinsediata in Svizzera circa quarant'anni fa. In linea di massima, tale operazione è stata un successo, anche se la ripartizione regionale delle popolazioni di linci è alquanto disparata. Le regioni con una forte popolazione di linci costituiscono zone potenziali di conflitto, nonostante il fatto che la valutazione della lince da parte dell'uomo dipenda dal fatto che sia o meno direttamente interessato. Per compensare le disparità regionali, la Strategia lince Svizzera prevede la riduzione delle popolazioni di linci nelle regioni in cui sono presenti troppi esemplari e il reinsediamento attivo nelle regioni in cui è assente. Questi prelievi consentono da un lato di attenuare i conflitti regionali e dall'altro di catturare le linci per un loro trasferimento.

Nell'allegato alla Strategia lince Svizzera emanata nel 2004, la Confederazione definisce le condizioni quadro e i criteri per gli interventi sulla popolazione di linci. Partendo da tale base, i compartimenti di gestione dei grandi predatori del Giura (VD, NE, JU, BE, SO, BL, AG) e delle Alpi occidentali (VD, FR, BE) hanno deciso di chiedere al DATEC la possibilità di intervenire sulle popolazioni di linci nei cantoni Soletta e Vaud. Le domande hanno soddisfatto i criteri richiesti. L'autorizzazione per l'eliminazione di due esemplari di linci in ogni regione è quindi stata concessa a entrambi i cantoni a condizione di catturarli innanzitutto per un loro trasferimento e di procedere alla loro uccisione solo in mancanza di una zona adatta o in caso di cattura di esemplari non idonei. Le autorizzazioni per il prelievo (trasferimento o uccisione) sono state concesse soltanto perché non si pregiudicava in nessun caso la popolazione di linci presente nella regione.

Contro l'autorizzazione pubblicata nel canton Soletta non è stato presentato ricorso. La lince catturata è stata trasferita nella Svizzera orientale. Per ragioni interne, il canton Vaud non ha pubblicato e dato seguito all'autorizzazione. Nessun esemplare di lince è quindi stato ucciso in applicazione di tali autorizzazioni e non vi è stata alcuna impugnazione.

Le autorizzazioni concesse dall'UFAM erano conformi alla Strategia lince Svizzera. Una perizia giuridica (Bütler 2008) effettuata a posteriori su mandato dell'UFAM ha tuttavia evidenziato che l'allegato della strategia è in linea con la legge federale sulla caccia, ma non con la relativa ordinanza, in quanto quest'ultima - contrariamente alla legge sulla caccia - riconosce solo i danni causati al bosco e alle colture quale motivo per la regolazione delle specie protette. Il capo del DATEC ha ordinato una revisione parziale dell'ordinanza sulla caccia al fine di allinearla alla relativa legge.

2.-4. La sopravvivenza a lungo termine delle specie animali che possono provocare conflitti è possibile solo se godono di un'ampia accettazione da parte della popolazione e nelle regioni. Con questo principio, la Confederazione applica uno dei dati importanti emersi dalla protezione delle specie a livello internazionale. Per questa ragione, anche per quanto riguarda la gestione dei grandi predatori, in Svizzera si garantisce a tutte le parti interessate (cantoni, regioni e fasce di popolazione) di essere ascoltate. Solo un certo pragmatismo garantisce la sopravvivenza di questi animali; in caso di conflitto dovrebbe comunque essere possibile allontanare singoli esemplari, a condizione che non venga compromesso lo scopo di sopravvivenza a lungo termine della relativa specie animale. Una protezione integrale dogmatica causerebbe invece una perdita di accettazione nelle regioni e presso gli interessati, ciò che costituisce a sua volta un rischio molto importante. Il pragmatismo praticato dalla Confederazione va inteso come "strategia di protezione". Esiste una sola via comune per garantire la sopravvivenza di queste specie animali, in collaborazione con l'agricoltura, gli ambientalisti e i cacciatori.

5. La strategia intrapresa dalla Confederazione, come descritto in precedenza, garantisce, al contrario, proprio la sopravvivenza delle specie animali che possono provocare conflitti coinvolgendo nelle discussioni tutte le cerchie interessate.

Risposta del Consiglio federale.