09.3453 · Mozione · 2009-04-30
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Richiedo che sia ripristinato il testo originario adottato dal Parlamento in occasione della revisione della legge sulle armi entrata in vigore il 12 dicembre 2008.
Begründung
L'articolo 42a capoverso 1 è stato adottato dal Parlamento con il seguente tenore:
Art. 42a Disposizione transitoria della modifica del 17 dicembre 2004
Cpv. 1
Chiunque è già in possesso di un'arma da fuoco o di una parte essenziale di arma secondo l'articolo 10 deve, entro un anno dall'entrata in vigore della modifica della presente legge del 17 dicembre 2004, dichiarare l'oggetto al servizio di comunicazione del cantone di domicilio.
Cpv. 2
La dichiarazione ai sensi del capoverso 1 non è necessaria per:
a. le armi da fuoco o le parti essenziali di armi acquistate precedentemente presso una persona titolare della patente di commercio di armi;
b. le armi da fuoco d'ordinanza cedute precedentemente in proprietà dall'amministrazione militare.
In tutti i documenti che la polizia impiega o distribuisce alle persone interessate, il testo risulta modificato.
Il problema è rappresentato dal capoverso 2 lettera b, il cui tenore è ora il seguente: "le armi da fuoco d'ordinanza cedute al loro attuale proprietario dall'amministrazione militare."
La legge precisa che non è necessario dichiarare i moschetti (di tali armi si tratta, poiché l'articolo 10 non è applicabile ai fucili d'assalto) che sono stati ceduti precedentemente dall'amministrazione militare. Il testo tedesco (Ordonnanzfeuerwaffen, die von der Militärverwaltung seinerzeit zu Eigentum abgegeben wurden) è ancora più preciso. Si tratta delle armi che sono state punzonate con una lettera "P" quando il loro detentore dell'epoca è stato prosciolto dagli obblighi militari.
Non importa che tali armi abbiano successivamente cambiato di proprietario una o più volte. Esse sono state tutte cedute "precedentemente" dall'amministrazione militare.
Tuttavia, il testo della polizia - che ci viene richiesto di applicare - è diverso. Le armi che non è necessario dichiarare sono quelle ricevute direttamente. In tedesco ciò è ancora più esplicito: si tratta delle armi che l'attuale proprietario ha ricevuto dall'amministrazione.
Secondo fonti ben informate, una funzionaria del DFGP a Berna ha riunito i capi degli uffici cantonali delle armi e ha spiegato loro che i parlamentari non avevano capito bene e che, fortunatamente, i funzionari del DFGP sono intervenuti per porre rimedio ai loro errori e rimaneggiare il testo di legge per renderlo più conforme. Da qui la modifica del capoverso 2 lettera b.
Questo modo di procedere è semplicemente inammissibile, poiché permette all'amministrazione di modificare decisioni parlamentari che non le piacciono.
In tal modo, il Dipartimento federale di giustizia e polizia viola scientemente la legge.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'articolo 42a della legge sulle armi (LArm) attua le disposizioni della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (la cosiddetta direttiva sulle armi). L'articolo 8 capoverso 1 della direttiva sulle armi statuisce che gli Stati devono adottare le misure necessarie, affinché le armi da fuoco soggette a dichiarazione (categoria C), che al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione sono già in possesso di privati, siano dichiarate entro il termine di un anno. La direttiva non prevede deroghe a tale obbligo.
L'articolo 42a capoverso 1 LArm traspone tale obbligo e statuisce che chiunque è già in possesso di armi ai sensi dell'articolo 10 LArm deve dichiararle entro un anno al servizio cantonale di comunicazione. Il capoverso 2 introduce una restrizione al principio dell'obbligo di dichiarazione sancito dal primo capoverso. Non è necessario notificare le armi da fuoco acquistate precedentemente presso una persona titolare di una patente di commercio di armi (lett. a) né le armi da fuoco d'ordinanza cedute precedentemente in proprietà dall'amministrazione militare (lett. b).
L'impatto di tali deroghe deve essere verificato mediante la loro applicazione. L'autore della mozione ritiene che la locuzione "armi da fuoco d'ordinanza cedute precedentemente in proprietà dall'amministrazione militare" debba essere interpretata in senso lato e aggiunge che, conformemente all'articolo 42a capoverso 2 lettera b LArm, la deroga all'obbligo di notifica a posteriori dovrebbe contemplare tutti i proprietari di armi cedute in proprietà dall'amministrazione militare, anche se non sono state loro alienate direttamente dall'amministrazione militare.
Tuttavia tale interpretazione estesa non trova riscontro né nel testo di legge, che lascia comunque spazio a diverse interpretazioni, né nei materiali legislativi. In effetti, non si trova una risposta precisa nella parte del messaggio del Consiglio federale relativa a questa disposizione (cfr. il messaggio concernente l'approvazione degli Accordi bilaterali fra la Svizzera e l'Unione europea, inclusi gli atti legislativi relativi alla trasposizione degli Accordi, "Accordi bilaterali II"; FF 2004 5565) e nemmeno i pertinenti dibattiti in Parlamento hanno chiarificato la situazione. Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno entrambi approvato l'articolo 42a senza discussioni.
Il DFGP interpreta in modo restrittivo le deroghe all'obbligo generale di notifica di cui all'articolo 42a capoverso 2 LArm. Il termine fissato per la notifica a posteriori permette di registrare tutte le armi da fuoco soggette a dichiarazione (categoria C) che sono in possesso di privati. Sono previste deroghe a tale obbligo di notifica a posteriori unicamente se le informazioni sulle armi in possesso di privati sono già ottenibili altrimenti, ad esempio dal registro delle armi presso l'armaiolo o dall'amministrazione militare in base ai dati sulle armi d'ordinanza consegnate alla fine del servizio militare. Tuttavia quest'ultima informazione risulta utile soltanto se nel frattempo l'arma da fuoco non è stata alienata a un altro proprietario.
Tale interpretazione è giustificata per due motivi. Innanzitutto non priva il principio dell'obbligo di notifica a posteriori della sua efficacia sul piano pratico. Infatti, un'interpretazione più estesa come richiesto dell'autore della mozione significherebbe che la maggior parte delle condizioni di possesso delle armi da fuoco non verrebbe registrata. Inoltre l'interpretazione ricalca quanto statuito dalla direttiva sulle armi, la cui trasposizione trova riscontro nell'articolo 42a LArm. Di principio è possibile garantire la reperibilità delle informazioni sulle armi da fuoco soggette a dichiarazione in possesso di privati, nonostante la deroga all'obbligo di notifica a posteriori, soltanto se quest'ultima viene concessa unicamente quando il proprietario di un'arma l'ha ricevuta direttamente dall'amministrazione militare.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.