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09.3621 · Mozione · 2009-06-11

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare una revisione parziale della Parte generale del Codice penale (PG CP), che al posto della pena pecuniaria introduca un sistema di multe in analogia all'articolo 106a CP.

Begründung

Molte persone attive nella prassi giudiziaria ed esecutiva sono del parere che le sanzioni in forma di pena pecuniaria introdotte con l'ultima revisione del diritto penale non abbiano un effetto deterrente. Nel caso di autori di un reato con esigue capacità finanziarie, la pena pecuniaria può rappresentare una sanzione senza effetto. In tal modo viene a mancare la funzione della pena quale mezzo per espiare un reato commesso. Poiché la legge non prevede un'aliquota giornaliera minima, per un condannato che non dispone di mezzi finanziari, il giudice può ordinare un'aliquota giornaliera di un franco. È chiaro che in questo modo la pena pecuniaria non ha alcun effetto deterrente. È inoltre particolarmente urtante il fatto che in Svizzera - a differenza di quanto succede in Germania e in Italia - la pena pecuniaria può essere sospesa condizionalmente, anzi tale sospensione di regola va obbligatoriamente concessa. In questo modo una persona che ha violato la legge resta esente da pena.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 1° gennaio 2007 è entrato in vigore il nuovo sistema penale introdotto in seguito alla revisione della parte generale del Codice penale (CP; RS 311.0). Il ridimensionamento delle pene detentive di breve durata inferiori a sei mesi, sostituite dalla nuova pena pecuniaria basata sul sistema dell'aliquota giornaliera e dal lavoro di pubblica utilità, rappresenta uno dei punti centrali della revisione.

L'autore della mozione chiede di sostituire la pena pecuniaria basata sul sistema delle aliquote giornaliere, che è prevista per crimini e delitti e può ammontare fino a 1 080 000 franchi, con un sistema di multe, ispirato alle vecchie multe di cui all'articolo 106 del vecchio CP (vCP), comminate per le contravvenzioni e di norma pari al massimo a 5 000 franchi. In proposito occorre osservare che, secondo l'articolo 102 vCP, le regole di commisurazione e di esecuzione di cui agli articoli 48 e 49 vCP (previste per le multe in caso di crimini e delitti) si applicavano anche alle contravvenzioni.

Numerosi elementi della nuova pena pecuniaria che hanno suscitato critiche erano già presenti nelle vecchie multe, come ad esempio l'assenza di un importo minimo (art. 48 n. 1 e 106 cpv. 1 vCP). La multa andava inoltre commisurata alla situazione personale e finanziaria dell'autore in misura molto più marcata. Per la situazione dell'autore del reato erano rilevanti in particolare il reddito ed il patrimonio, lo stato civile e gli oneri di famiglia, la professione ed il guadagno, l'età e la salute (art. 48 n. 2 cpv. 2 vCP). Inoltre, alcune disposizioni sulle vecchie multe erano insoddisfacenti. A titolo di esempio, in caso di multe non pagate era previsto un fattore di commutazione di 30 franchi al giorno e una pena detentiva sostitutiva di tre mesi al massimo. Di conseguenza, multe superiori ai 2700 franchi non potevano essere commutate in maniera adeguata in pene detentive (art. 49 n. 3 cpv. 3 vCP). Infine, la disposizione secondo cui il giudice poteva escludere la commutazione della pena in caso di multe non pagate, lasciando del tutto impunito l'autore, sarebbe oggigiorno incomprensibile (art. 49 n. 3 cpv. 2 vCP).

Sotto il regime del vecchio CP, all'anno venivano irrogate circa 44 000 pene detentive con la condizionale, di durata compresa tra tre giorni e 18 mesi; la metà di queste pene sospese era inflitta insieme a una multa senza la condizionale. La revisione del CP ha comportato un inasprimento, nella misura in cui i giudici, in virtù dell'articolo 42 capoverso 4 CP, irrogano la maggior parte delle pene pecuniarie con la condizionale insieme a una multa senza la condizionale - ossia con una sanzione non indifferente per l'autore. Infine, occorre osservare che, in caso di recidiva, la pena pecuniaria sospesa può essere commutata, nell'ambito di una pena unica, in una pena detentiva senza la condizionale. La Svizzera non è l'unico Paese a prevedere la pena pecuniaria con la condizionale. In particolare in Austria, in determinate circoscrizioni giudiziarie il 70 per cento di tutte le sanzioni inflitte sono pene pecuniarie con la condizionale basate sul sistema delle aliquote giornaliere.

Nel marzo 2009 il DFGP ha inviato ai membri della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia un questionario sulle esperienze da essi maturate con il nuovo sistema penale. La grande maggioranza degli interpellati reputa da buono a mediocre l'effetto preventivo delle pene pecuniarie senza la condizionale, ma lo ritiene da mediocre a pessimo nel caso delle pene pecuniarie con la condizionale. Un quadro simile si presenta riguardo alla funzione di queste pene quali sanzioni commisurate alla colpa. La grande maggioranza approva la reintroduzione delle pene detentive di breve durata con la condizionale. Una maggioranza sostiene anche la rinuncia alla pena pecuniaria con la condizionale. Infine, gran parte dei partecipanti riscontra difficoltà di media-grande rilevanza nel calcolo e nell'esecuzione delle pene pecuniarie.

Sulla base dell'analisi dei pareri cantonali e in considerazione dei nuovi dati statistici relativi alle denunce e alle condanne, il DFGP elaborerà un avamprogetto sulle modifiche legislative realizzabili a breve termine. Modifiche più ampie saranno esaminate e sottoposte a discussione solo dopo un'accurata valutazione delle singole pene e sulla scorta di una solida base di fatti concreti.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.