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09.3632 · Mozione · 2009-06-12

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di proporre all'Assemblea federale una modifica del Codice penale (CP) al fine di punire chi partecipa alle gare d'inseguimento con autoveicoli.

Begründung

Da qualche anno il problema delle gare urbane tra pirati della strada è al centro dell'attualità svizzera. Per mezzo del programma Via sicura il Consiglio federale ha proposto misure per prevenire tali gare.

Nell'ambito della repressione anche il Tribunale federale ha inasprito la sua prassi. Ricorrendo alle nozioni di dolo eventuale e di correità ha di fatto creato un nuovo reato per via giurisprudenziale. Ormai, chi partecipa a una gara con esito fatale può essere condannato per omicidio intenzionale (DTF 130 IV 58).

Tale giurisprudenza ha lo svantaggio di fondarsi su una base legale molto esile, al limite della violazione del principio fondamentale dello Stato di diritto "nullum crimen sine lege". Non vi è in effetti alcuna norma penale che condanni il fatto di partecipare a una gara d'inseguimento con esito fatale. Inoltre, si condanna per omicidio un pirata della strada che non ha egli stesso commesso l'omicidio.

Per ovviare a questa situazione andrebbe introdotto un nuovo articolo il cui tenore potrebbe essere il seguente: "Chi, al volante di un autoveicolo, partecipa a una gara d'inseguimento che causa la morte di una persona o gravi lesioni personali è punito con una pena detentiva di almeno ... mesi/anni e al massimo ... mesi/anni ... o a una pena pecuniaria."

Spetta al Consiglio federale individuare la pena minima e/o massima adeguata per questo nuovo reato. Il nuovo articolo risponderebbe alla necessità di punire chi partecipa a una gara d'inseguimento e costituirebbe un importante segnale per la popolazione, rispettando così l'articolo 1 CP e la volontà popolare. La pace e la certezza del diritto ne risulterebbero rafforzate.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Se una gara a inseguimento comporta un omicidio o lesioni personali gravi, il responsabile dell'incidente che ha agito intenzionalmente (dolo eventuale) può essere punito secondo gli articoli 111 del Codice penale (CP, omicidio intenzionale; RS 311.0) o 122 CP (lesioni gravi). Se ha agito per negligenza, si applicano gli articoli 117 CP (omicidio colposo) o 125 CP (lesioni colpose). A seconda della situazione sono inoltre applicabili disposizioni penali della legge federale sulla circolazione stradale (art. 90 segg. LCStr; RS 741.01).

La persona che partecipa una gara a inseguimento senza essere direttamente responsabile dell'omicidio o delle lesioni personali può comunque essere chiamata a rispondere. Anche se il CP non contiene una definizione di correità, la dottrina e la prassi riconoscono da sempre questa forma di partecipazione principale in caso di reato doloso. Dall'articolo 27 CP (circostanze personali) e in particolare dall'articolo 343 capoverso 2 CP (foro per i compartecipi) risulta inoltre che la legge reputa possibile il caso della correità. Soltanto la Parte speciale del CP è retta senza eccezioni al principio "nulla poena sine lege". Nella Parte generale il Legislatore, intenzionalmente, non ha disciplinato alcune questioni - tra cui quella della partecipazione principale - lasciando la decisione alla giurisprudenza e alla dottrina (Hans Schultz, Einführung in den Allgemeinen Teil des Strafrechtes, Volume primo, 4 ed., Berna, 1982, pag. 54; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del CP - Disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge - e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1699). Come citato nella mozione, il Tribunale federale ha così motivato una sentenza (DTF 130 IV 58) che ha condannato per omicidio con dolo eventuale non soltanto il responsabile dell'incidente, bensì anche il secondo pirata della strada. Tuttavia, il principio della correità si applica fondamentalmente a tutti i reati, non soltanto a quelli commessi da pirati della strada. Anche un reato colposo può essere imputato penalmente a una persona partecipante che però non ha commesso direttamente il reato. Ciò non rappresenta una violazione dell'articolo 1 CP. Di principio, l'istituzione di una nuova fattispecie penale come quella chiesta nella mozione non modificherebbe le regole d'imputazione. Essa potrebbe fungere soltanto da fattispecie completiva qualora sussistano difficoltà di prova e non sia chiaro chi ha ferito o ucciso chi.

Il Consiglio federale rinvia peraltro alle sue risposte all'interpellanza Aeschbacher 04.3420, "Incidenti causati dai pirati della strada. Posizione del Consiglio federale", e all'interpellanza Gutzwiller 07.3460, "Inosservanza delle norme della circolazione. Fabbisogno legislativo", segnalando in particolare che nell'ambito del progetto del DFGP sull'armonizzazione delle norme penali si sta esaminando l'opportunità di aumentare la pena massima di cui all'articolo 117 CP.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.