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09.3691 · Postulato · 2009-06-12

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di verificare se sia necessario definire esplicitamente standard vincolanti per la pubblicazione dei dati sulla qualità delle cure mediche.

Begründung

La garanzia della qualità delle cure mediche è un importante obiettivo della LAMal (art. 58 e 77). Soltanto dal gennaio 2009 i fornitori di prestazioni sono tuttavia tenuti (art. 22a) a comunicare gratuitamente all'Ufficio federale di statistica i relativi dati. Questa modifica di legge ha fortunatamente dato slancio alla pubblicazione dei dati sulla qualità delle cure mediche negli ospedali svizzeri. Vi è però il pericolo di una proliferazione a dismisura di pubblicazioni contenenti dati che del resto non possono nemmeno essere confrontati fra di loro in quanto si basano su standard di rilevamento delle informazioni differenti.

I contribuenti e gli assicurati hanno il diritto di essere messi al corrente sulla qualità delle prestazioni mediche fornite. Queste informazioni devono tuttavia essere allestite secondo standard unitari che tengano conto dei rischi, ed essere facilmente accessibili al pubblico. Soltanto in questo modo i contribuenti e gli assicurati sono in grado di scegliere l'ospedale con cognizione di causa ed è data ai pazienti la possibilità di una libera scelta. Tali informazioni incentivano inoltre la concorrenza fra gli ospedali basata sulla qualità e sulle prestazioni.

All'interpretazione di questi dati sono tuttavia legati molti rischi: ogni ospedale ha una propria struttura di pazienti, che normalmente non è identica a quella di un altro ospedale. È pertanto difficile fare dei paragoni. Un confronto del genere potrebbe inoltre indurre gli ospedali a scegliere i pazienti in modo da poter prestare ottimi risultati (p. es. escludendo quadri clinici complicati).

Per l'elaborazione dei dati e la comunicazione delle informazioni sono pertanto necessari criteri chiari ed espliciti. Attualmente non è però chiaro chi sia responsabile della definizione di questi standard o criteri. L'Accademia svizzera delle scienze mediche ha fortunatamente iniziato a definire primi standard, che però non sono vincolanti.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La rilevazione e la pubblicazione di indicatori medici della qualità sono compiti che dal 1° gennaio 2009 spettano alla Confederazione in virtù dell'articolo 22a della legge federale sull'assicurazione malattie (RS 832.10). Nell'aprile 2009, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha pertanto pubblicato un primo studio pilota sulla qualità del trattamento di trenta gruppi di malattie diversi. Per una questione di qualità dei dati, l'UFSP si è limitato alla pubblicazione del numero di casi e del tasso di mortalità, dove la base di dati è sufficientemente solida - anche secondo gli esperti - perché possa essere valutata e pubblicata. L'obiettivo è di pubblicare annualmente gli indicatori della qualità e di ottimizzarli in collaborazione con gli esperti.

Simili pubblicazioni, come altri studi e statistiche degli uffici federali, sono documenti ufficiali della Confederazione. Devono pertanto rispondere alle esigenze poste dalla pertinente legislazione, in particolare dalla legge sulla statistica federale. Anche se quest'ultima prescrive un coordinamento tra i servizi federali di statistica e l'allestimento di basi federali uniformi, l'obbligo non vige per terzi che non sottostanno alla legge sulla statistica federale. Neanche la legge federale sull'assicurazione malattie contiene le basi legali per obbligare altri attori a rispettare determinati standard di pubblicazione. Perciò il Consiglio federale non dispone di alcun fondamento per emanare norme per la pubblicazione con un grado di obbligatorietà generale. La Confederazione è piuttosto chiamata a provvedere essa stessa alle pubblicazioni necessarie, per rispettare il legittimo diritto della popolazione a un'informazione oggettiva.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.