Quali costi amministrativi e della diplomazia deve sopportare UBS?
09.3735 · Interpellanza · 2009-08-11
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Almeno dal secondo semestre del 2008 le ripercussioni del comportamento di UBS negli Stati Uniti occupano la diplomazia e l'Amministrazione svizzere. Da mesi, ormai, rappresentanti del DFGP, del DFE, del DFF - ed eventualmente di altri dipartimenti - lavorano con i Consiglieri federali competenti a una soluzione dei problemi causati dalle pratiche illegali di UBS negli Stati Uniti. Questi "intensivi sforzi" (comunicato stampa del DFGP del 7 agosto 2009) pesano sull'apparato statale, impegnano risorse o ne richiedono di nuove. In questo contesto, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti.
1. A quanto ammontano i costi causati alla Svizzera a seguito delle domande di assistenza amministrativa pervenute l'anno scorso a titolo di risorse umane supplementari (giuristi assunti o incaricati per l'occasione e altri collaboratori) o di altre risorse destinate a tale scopo?
2. Chi ha sopportato tali costi?
3. A quanto ammontano, finora, i costi complessivi delle trattative diplomatiche volte a raggiungere una transazione extragiudiziale nel procedimento civile statunitense, compresi quelli dei viaggi dei Consiglieri federali interessati?
4. In che misura questi costi vengono addossati all'UBS?
5. A quanto dovrebbero verosimilmente ammontare per la Svizzera i costi di personale e ad altro titolo a seguito dell'attesa seconda ondata di domande di assistenza amministrativa?
6. Chi sopporterà tali costi?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La procedura di assistenza amministrativa in ambito fiscale è stata avviata dalla domanda di assistenza amministrativa del 16 luglio 2008 del Ministero del Tesoro (Department of Treasury), Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti. L'IRS rimproverava a numerosi clienti di UBS residenti negli Stati Uniti di avere violato, attraverso manovre fraudolente, gli obblighi di pubblicità relativi agli introiti. Competente per il trattamento della domanda di assistenza amministrativa era l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Per portare a termine rapidamente la procedura occorrevano notevoli risorse di personale. A tale scopo l'AFC ha assunto collaboratori esterni e incaricato personale interno espressamente per questo compito. Nel complesso, questa procedura di assistenza amministrativa ha causato all'AFC costi per il personale pari a circa 4 milioni di franchi.
2. I costi della procedura di assistenza amministrativa del 2008 di cui al numero 1 sono stati sopportati dalla Confederazione. Il 5 giugno 2009, l'Assemblea federale ha stanziato due crediti aggiuntivi per un importo complessivo di 4 milioni di franchi (FF 2009 4163).
3. D'intesa con il Ministero di Giustizia statunitense, il 19 marzo 2009 l'IRS ha proposto azione civile contro UBS, con la quale esigeva che fossero fornite informazioni su 52 000 conti e depositi. Fino alla conclusione dell'accordo del 12 agosto 2009 tra Svizzera e Stati Uniti, i costi accumulati dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, dal Dipartimento federale degli affari esteri e dal Dipartimento federale delle finanze a seguito delle trattative diplomatiche per concludere una transazione extragiudiziale nel procedimento civile statunitense, compresi i viaggi dei Consiglieri federali interessati, erano stimati in 5 milioni di franchi.
4. Per poter addossare i costi a UBS, la Confederazione necessita di una chiara base legale. L'articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (RS 172.010) e le relative disposizioni d'esecuzione dell'ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2004 (OgeEm; RS 172.041.1) costituiscono una base legale generale ai fini della riscossione di emolumenti adeguati per le decisioni e le prestazioni di servizi dell'Amministrazione federale. Bisognerà verificare se l'accordo del 12 agosto 2009 tra Svizzera e Stati Uniti (n. 3) possa essere inteso come fornitura di una prestazione di servizi soggetta a emolumenti conformemente all'articolo 2 capoverso 1 OgeEm.
Per la procedura di assistenza amministrativa (n. 1 e 2) l'articolo 2 capoverso 1 OgeEm prevede l'addossamento degli emolumenti ai destinatari della decisione. Nel presente caso UBS non è tuttavia la destinataria principale delle decisioni finali emanate dall'AFC. Pertanto, sulla base del diritto vigente non è in linea di massima possibile addossarle alcun emolumento.
5. La seconda domanda di assistenza amministrativa degli Stati Uniti - annunciata nell'accordo del 12 agosto 2009 tra Svizzera e Stati Uniti - dovrebbe provocare all'amministrazione costi pari a circa 40 milioni di franchi. In questo importo non sono compresi i costi che sorgeranno ad altri servizi, segnatamente al Tribunale amministrativo federale.
6. Come nel caso dell'addossamento dei costi della prima procedura di assistenza amministrativa, nemmeno per i costi della seconda esiste attualmente una chiara base legale. Conformemente alla vigente situazione giuridica, la Confederazione Svizzera deve dunque in linea di principio sopportare essa stessa i citati costi. Altri chiarimenti in corso permetteranno di stabilire se la creazione di un nuovo atto potrà modificare questa situazione.
Risposta del Consiglio federale.