09.3771 · Interpellanza · 2009-09-17
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Da anni gli abitanti della Svizzera sono importunati quotidianamente da indagini telefoniche svolte da imprese private e devono fornire regolarmente informazioni sul proprio comportamento in materia di consumi e su altri temi di natura personale. Finora, almeno, avevano la possibilità di decidere liberamente se partecipare o no a tali indagini. Ora rispondere sarà obbligatorio, se all'altro capo del filo si trova un istituto d'indagine incaricato dalla Confederazione. Il cittadino deve fornire informazioni, se così vogliono l'amministrazione federale e il Consiglio federale (art. 6 LStat), altrimenti potrebbe incappare in multe salate (art. 22 LStat). La popolazione è indignata, perché deve accettare questa invadenza da parte dello Stato senza poter reagire.
S'impongono le seguenti domande:
1. Vi sono segnali che possono far credere che le informazioni rilevate finora su base volontaria, relative alle forze di lavoro (Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera RIFOS), fossero poco attendibili? O che i dati forniti in passato fossero inutilizzabili o che non corrispondessero alla realtà, tanto da dover istituire un obbligo d'informare?
2. È vero che gli intervistati nel quadro della RIFOS devono fornire informazioni sulla loro vita privata, per esempio sulla situazione economica personale, sull'impegno individuale profuso nella formazione permanente o sulle prestazioni lavorative non remunerate, come i lavori di casa? In che misura queste informazioni possono riguardare lo Stato?
3. Il Consiglio federale ritiene davvero che, sotto la minaccia delle multe e dell'obbligo d'informazione, i dati rilevati possano essere più veritieri rispetto a quelli rilevati su base volontaria?
4. È disposto a revocare l'obbligo d'informare per la RIFOS?
5. Non ritiene un problema il fatto che l'ordinamento giuridico vigente (art. 6 LStat) autorizzi in maniera generale il governo a decretare per via di ordinanza un obbligo, per tutte le persone fisiche, di partecipare alle rilevazioni - quando invece, in teoria, sotto il profilo del diritto fondamentale sarebbe più opportuno specificare singolarmente nella legge, a seconda del tipo di rilevazione, le intrusioni nella sfera privata delle persone interrogate? Contro la legge sarebbe possibile indire un referendum?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dal 1991 la Rilevazione sulle forze di lavoro in Svizzera RIFOS è svolta una volta all'anno nel corso del secondo trimestre. In adempimento all'accordo bilaterale di cooperazione nel settore statistico e allo scopo di produrre indicatori trimestrali, in futuro la RIFOS dovrà essere svolta in modo permanente sull'arco dell'intero anno. Misurare le variazioni trimestrali dell'impiego e della disoccupazione è un'operazione più impegnativa rispetto alla misurazione delle variazioni annuali dato che gli sviluppi sul breve termine sono in genere meno pronunciati. Un elemento chiave per evitare il rischio di ottenere risultati falsati è, oltre all'ampiezza del campione che determina il margine d'errore degli indicatori, la riduzione al minimo delle non riposte. L'allegato dell'ordinanza sulle rilevazione statistiche (RS 431.012.1) è stato riveduto nel 2007 per consentire l'esecuzione di un'indagine pilota. Realizzata nel 2008, tale indagine ha mostrato che l'introduzione del carattere vincolante ha un effetto molto positivo sul tasso di risposta delle persone interpellate. L'obbligo d'informazione è stato quindi introdotto per gestire meglio le non risposte e soddisfare così le nuove esigenze.
2. La RIFOS rileva la situazione sul mercato del lavoro, la formazione e il perfezionamento professionale, il reddito da lavoro, il reddito domestico, il lavoro non remunerato e lo stato generale di salute delle persone. Questi temi fanno sì che la RIFOS non sia soltanto un pilastro del sistema statistico svizzero, ma costituisca anche uno strumento indispensabile per il buon funzionamento dello Stato. La RIFOS fornisce informazioni sull'impiego, sulla disoccupazione (definizione internazionale), sul tempo di lavoro, sul sottoimpiego, sulle condizioni di lavoro, sulla situazione dei lavoratori stranieri, sul fenomeno dei working poor, sulla produttività del lavoro, sull'uguaglianza tra i sessi, sul comportamento in materia di pensionamento e sulla formazione lungo l'arco della vita. Indagini di questo genere sono condotte in tutti i Paesi dell'Unione europea. Poiché le basi di tali indagini sono armonizzate a livello europeo, la RIFOS consente alla Svizzera di collocarsi nel contesto europeo sulla base di molteplici indicatori.
3. Lo scopo dell'obbligo d'informazione non è di infliggere multe, ma di ottimizzare la partecipazione della popolazione a questa indagine di ampio respiro. Il principio dell'obbligatorietà sarà pertanto applicato in maniera pragmatica. Le esperienze passate (censimento federale della popolazione, indagine pilota RIFOS del 2008) consentono di essere fiduciosi per quanto riguarda l'abbassamento significativo del tasso di non risposta e l'ottenimento di informazioni conformi alla verità da parte delle persone interrogate. L'obbligo d'informazione e taluni tagli al questionario permettono di contenere i costi dell'indagine permanente.
4. L'Ufficio federale di statistica UST esaminerà attentamente l'impatto che l'obbligo d'informazione avrà sulla qualità dell'indagine e proporrà, se del caso, misure correttive che potranno essere oggetto della revisione periodica (di norma annuale) dell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche e del relativo allegato.
5. Visto che l'obbligo d'informazione vige soltanto per un numero limitato di rilevazioni, il Consiglio federale ritiene che l'articolo 6 della legge sulla statistica federale (RS 431.01) costituisca una base legale sufficiente in tal merito.
Oltre agli aspetti relativi alla qualità e ai costi, il Consiglio federale tiene infine a sottolineare un altro probabile vantaggio dell'introduzione dell'obbligo d'informazione. Finora i rifiuti a partecipare all'indagine comportavano un ampliamento dei campioni lordi. Rendendo obbligatoria la partecipazione all'indagine sarà ora possibile, a pari efficacia, limitare il numero totale delle persone contattate.
Risposta del Consiglio federale.