09.4026 · Interpellanza · 2009-11-30
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il WWF ha attaccato i cantoni e i proprietari di boschi in merito all'utilizzo della foresta. Ha altresì affermato che le collettività pubbliche non considerano i criteri ecologici quando acquistano prodotti di legno.
In tal modo rischiano di acquistare del legname proveniente da disboscamenti illegali.
Queste collettività dovrebbero quindi acquistare unicamente legno con certificazione FSC.
Dato che FSC è un'organizzazione privata, chiedo al Consiglio federale se l'introduzione di un tale criterio è possibile e in particolare se non discrimina i prodotti senza certificazione FSC. Di fatto, ciò sarebbe conforme
- alla legge federale sugli acquisti pubblici?
- alla legge federale sul mercato interno?
- agli accordi con l'OMC?
È possibile che in tal modo venga penalizzato il legname senza certificazione FSC proveniente dalle foreste svizzere anche se la legislazione forestale svizzera garantisce una gestione sostenibile?
Stellungnahme des Bundesrates
Il bosco svizzero è gestito in modo sostenibile grazie a severi requisiti di legge e a un'esecuzione degli stessi su tutto il territorio nazionale garantita dai servizi forestali cantonali. Il legno svizzero soddisfa quindi i requisiti per un utilizzo sostenibile e conforme alla legislazione. Secondo il Consiglio federale, le certificazioni e i marchi rappresentano utili strumenti a disposizione dell'economia privata più che complementi parziali volti a rendere più incisive le leggi ambientali e forestali. I marchi e le certificazioni consentono al consumatore di riconoscere facilmente il legno proveniente da boschi controllati e gestiti in modo sostenibile.
Vista la loro particolarità di strumento a disposizione dell'economia privata, nel caso dei marchi non esiste nessuna base legale che possa imporre l'applicazione di relativi criteri alle istituzioni pubbliche. In conformità con l'accordo del WTO sugli appalti pubblici (art. VI cpv. 3; RS 0.632.231.422) e con la relativa applicazione nel diritto nazionale, le entità preposte all'acquisto pubblico di legname o prodotti di legno possono comunque applicare criteri di valutazione che comprendono il rispetto dei requisiti stabiliti da marchi quali FSC o PEFC. Tali criteri non devono tuttavia essere discriminanti, l'offerente deve poter avere la possibilità di segnalare il loro rispetto anche derogando da una certificazione (cfr. art. 16a dell'ordinanza modificata dell'11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici; RS 172.056.11). Il legno svizzero senza certificazione FSC non viene pertanto penalizzato, a condizione che i soddisfi si criteri stabiliti.
Le raccomandazioni per l'acquisto di legno prodotto in modo sostenibile (raccomandazione KBOB 2004/2) della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici, della Commissione degli acquisti della Confederazione e del Consorzio dei committenti privati professionali corrispondono alle disposizioni precedenti.
La legge del 6 ottobre 1995 sul mercato interno (RS 943.02) non è rilevante in questo contesto.
Oltre alle certificazioni FSC o PEFC, in Svizzera sono in corso d'elaborazione altri contrassegni con regolamentazione statale per il legno e i prodotti di legno. Ai sensi di una mozione della CET-S 06.3415 si sta elaborando un modello che persegue l'obiettivo di introdurre un obbligo di dichiarazione per il legno e i prodotti di legno (tipo di legno e provenienza del legno).
Risposta del Consiglio federale.