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09.4048 · Mozione · 2009-12-03

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Si incarica il Consiglio federale di modificare le disposizioni della legge federale sull'energia nucleare concernenti i "beni nucleari" (capitolo 3. art. 6 -11), in maniera tale che:

1. tutti i materiali nucleari di cui gli esercenti delle centrali nucleari svizzere, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, si servono per rifornirsi dei necessari combustibili nucleari siano soggetti senza eccezioni almeno a un obbligo di registrazione e di notifica;

2. quest'obbligo di registrazione e di notifica riguardi tutte le fasi di lavorazione e di riutilizzazione dei materiali nucleari, "dalla culla alla tomba", e, in particolare, valga per l'uranio naturale, l'uranio arricchito, in tutti i gradi di arricchimento, finché non sia dichiarato ufficialmente scoria radioattiva, i combustibili nucleari e il materiale nucleare (plutonio e uranio ritrattato) separato dal combustibile nucleare esausto;

3. ogni cambiamento di proprietà di tale materiale nucleare conseguente a trasferimento di proprietà, a scambio o a qualunque altra transazione di diritto o di fatto effettuata nel quadro di contratti con aziende terze del settore nucleare, in Svizzera e all'estero, sia inoltre assoggettato all'obbligo di autorizzazione;

4. la contabilità del materiale nucleare sia consultabile dal pubblico, con determinate limitazioni.

Begründung

L'uranio ritrattato derivante dal combustibile esausto delle centrali nucleari svizzere viene fatto trasformare in Russia dagli esercenti delle centrali nucleari svizzere in nuovi elementi combustibili. Né l'Ufficio federale dell'energia (UFE), né gli esercenti delle centrali nucleari sono in grado di fornire indicazioni precise sulla catena di lavorazione e sull'ubicazione finale del materiale nucleare (cfr. "NZZ", 23 ottobre 2009). Nelle domande di rilascio di licenze di trasporto devono essere indicati il luogo di destinazione, il destinatario, lo scopo di utilizzazione e le condizioni di acquisto e di vendita (OENu art. 15). Nel caso dell'uranio ritrattato di cui sopra, ciò non è avvenuto in modo corretto oppure l'obbligo è stato eluso attraverso un trasferimento di proprietà.

Il trasferimento incontrollato di materiale nucleare altamente sensibile (dal punto di vista politico) è problematico, perché in caso di contenzioso è praticamente impossibile ricostruire i vari passaggi. Inoltre, una parte considerevole dell'uranio ritrattato svizzero finisce, al termine della catena di lavorazione, nei reattori RBMK russi (del tipo di quello di Chernobyl), che non soddisfano in alcun modo gli standard occidentali. La legge, tuttavia, permette il ritrattamento solamente se è garantita la protezione dell'uomo e dell'ambiente.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il commercio di materiali nucleari è soggetto a norme molto severe. In Svizzera, queste norme sono formulate, in particolare, nella legislazione sull'energia nucleare e in quella sul controllo delle merci. Ulteriori disposizioni sono contenute in alcuni trattati internazionali, in particolare nel trattato di non proliferazione nucleare e nell'accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Agenzia internazionale dell'energia nucleare (AIEA) concernente l'applicazione di garanzie nell'ambito del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (RS 0.515.031, nel seguito: accordo concernente il controllo). I materiali nucleari esportati in altri Stati sono assoggettati alle leggi ivi vigenti. Dalla Svizzera è possibile esportare materiali nucleari solamente in Paesi che hanno sottoscritto sia il trattato di non proliferazione nucleare, sia un accordo concernente il controllo con l'AIEA.

In merito ai singoli punti della mozione, il Consiglio federale si esprime come segue:

1./2. La legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu, RS 732.1) prevede un obbligo di licenza e di registrazione contabile per tutti i materiali nucleari (plutonio, torio, uranio) che si trovano in Svizzera. L'articolo 6 LENu riguarda l'obbligo di licenza, l'articolo 11 capoverso 3 LENu l'obbligo di notifica e di tenuta dei libri e l'articolo 72 capoverso 6 LENu l'obbligo di tenere una contabilità al quale sono soggette le autorità di vigilanza.

I materiali nucleari sono costantemente controllati dall'Ufficio federale dell'energia (UFE). L'AIEA verifica che la Svizzera rispetti gli obblighi derivanti dall'accordo concernente il controllo con essa sottoscritto. Tutti i materiali nucleari presenti in Svizzera sono registrati in un'apposita contabilità nazionale. Tale contabilità è tenuta dall'UFE ed è costantemente controllata e verificata tramite ispezioni dell'AIEA.

I materiali nucleari che si trovano all'estero sono assoggettati alle leggi ivi vigenti. Tutti i Paesi nei cui territori si trovano materiali nucleari svizzeri hanno sottoscritto accordi concernenti il controllo con l'AIEA.

Inoltre, conformemente all'articolo 11 capoverso 3 LENu e all'articolo 16 dell'ordinanza del 18 agosto 2004 sull'applicazione delle garanzie (RS 732.12), le ditte svizzere proprietarie di materiale nucleare che si trova all'estero devono dichiarare all'UFE gli stock di cui dispongono. L'UFE pubblica annualmente le quantità complessive presenti in questi stock. Nei documenti pubblicati non è ammesso indicare come sono suddivisi tali stock, in particolare per quanto riguarda le quote di competenza dei diversi esercenti di impianti nucleari, perché ciò comporterebbe la violazione di segreti commerciali o di interessi legati alla protezione dei dati. Le disposizioni esistenti consentono di rilevare in modo esaustivo tutti i materiali nucleari in possesso degli esercenti di impianti nucleari svizzeri, sia in Svizzera che all'estero. Fintanto che i materiali nucleari sono in possesso degli esercenti di impianti nucleari svizzeri, le richieste di cui ai punti 1 e 2 sono soddisfatte.

3. In base alle disposizioni della LENu, le operazioni con i materiali nucleari, in particolare il trasporto, l'importazione, l'esportazione, il transito e lo stoccaggio sono soggetti a licenza. Quindi anche ogni passaggio di proprietà di materiali nucleari in Svizzera è toccato da tali obblighi di licenza.

Un obbligo di licenza, di comunicazione o di contabilizzazione per i materiali nucleari all'estero, o per il loro passaggio di proprietà all'estero, avrebbe quindi senso solo se l'UFE potesse svolgere dei controlli sugli stock sul posto, all'estero. Questo compito non spetta però alle autorità svizzere ma, per ragioni legate alla sovranità nazionale, alle autorità dei rispettivi Stati, in collaborazione con l'AIEA.

Gli articoli 11 capoverso 3 e 72 capoverso 6 LENu sono stati inseriti durante il dibatto parlamentare sulla legge. Nel corso di tale dibattito, l'amministrazione ha più volte sottolineato il fatto che queste disposizioni non permettono di garantire la completezza della contabilità e il completo controllo dei materiali nucleari all'estero, e quindi la rintracciabilità della provenienza. Anche per questo motivo, le Camere federali hanno quindi stabilito, nell'articolo 106 capoverso 4 LENu, che per dieci anni a decorrere dal 1° luglio 2006 è vietata l'esportazione di elementi combustibili esausti a scopo di ritrattamento e che l'Assemblea federale può prorogare di dieci anni al massimo tale termine decennale mediante decreto federale semplice.

4. L'acquisizione dei materiali nucleari e l'acquisto di servizi in relazione al loro ritrattamento sono disciplinati nell'ambito di contratti di diritto privato. Le informazioni che le autorità ricevono dagli esercenti degli impianti nucleari sono soggette al segreto commerciale e di fabbricazione. Inoltre, la pubblicazione di informazioni che vadano al di là delle quantità complessive presenti all'estero deve essere respinta per ragioni di protezione contro il sabotaggio.

Riassumendo, si rileva che la mozione è già oggi parzialmente soddisfatta. Inoltre, le richieste devono essere respinte per ragioni di diritto internazionale (sovranità dei singoli Stati, accordi concernenti il controllo stipulati da tali Stati con l'AIEA) e per ragioni legate al segreto di fabbricazione e commerciale, nonché alla protezione contro il sabotaggio. Del resto, questa situazione riguarda i materiali nucleari provenienti da elementi di combustibile esausti, esportati a scopo di ritrattamento prima del 1° luglio 2006. A partire da tale data non sono più stati esportati elementi di combustibile esausti.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.