09.4216 · Interpellanza · 2009-12-10
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
1. Come vengono classificati e sdoganati i prodotti della società Soda Club dalle autorità doganali svizzere?
2. Il 29 ottobre la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che le merci "certificate dalle autorità doganali israeliane come originarie di Israele, ma che risultano originarie dei territori occupati" non possono beneficiare del regime preferenziale. Quali sono le conseguenze di questa sentenza per le autorità doganali svizzere?
3. Il Consiglio federale ritiene che questa sentenza abbia effetti anche su altri beni importati da Israele, in particolare sui prodotti agricoli fabbricati completamente o parzialmente in insediamenti nei territori occupati così come sui vini dal Golan e sui cosmetici dal Mar Morto?
4. Il Consiglio federale può indicare in quale percentuale i prodotti importati da Israele in Svizzera provengono da insediamenti?
Begründung
La Svizzera e Israele beneficiano dal 1992 di un accordo di libero scambio, valido esclusivamente per i beni fabbricati all'interno dei confini israeliani riconosciuti a livello internazionale. Il 18 febbraio 2009, nella risposta all'interpellanza 08.4000, il Consiglio federale ha dichiarato di prendere "tutti i provvedimenti necessari affinché le importazioni dal territorio palestinese occupato da Israele siano registrate in modo corretto dal punto di vista tecnico doganale". Il 18 novembre 2009 (risposta alla mozione 09.3932) il Consiglio federale ha inoltre precisato che "i prodotti originari del Territorio palestinese occupato non adempiono tutt'oggi le condizioni necessarie per il trattamento tariffale preferenziale previsto dall'accordo di libero scambio tra l'AELS e Israele".
È noto che gli apparecchi Soda Club per la preparazione di acqua frizzante, dichiarati e commercializzati da grandi distributori svizzeri come "made in Israel", sono in realtà fabbricati nell'insediamento di Maaleh Adumim nel Territorio palestinese occupato. La ditta tedesca Brita, che importa apparecchi Soda Club in Germania, si è vista pertanto imporre dall'autorità doganale di Amburgo il pagamento del dazio all'importazione. Brita si è rifiutata di eseguire il versamento e ha deciso di adire le vie legali. Il caso è stato inoltrato alla Corte di giustizia europea, che il 29 ottobre 2009 ha emesso una decisione a sfavore di Brita (causa C-386/08). L'avvocato generale Yves Bot aveva fatto valere che per gli apparecchi per la preparazione di acqua frizzante non può essere applicato l'accordo di libero scambio. Inoltre, "per quanto riguarda la controversia esistente tra le autorità doganali degli Stati aderenti all'accordo ... vertente sulla portata dell'ambito di applicazione territoriale di tale accordo" le autorità doganali dello Stato di importazione non sarebbero "vincolate dal risultato del controllo a posteriori effettuato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione".
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le preferenze tariffali previste dall'accordo di libero scambio tra l'AELS e Israele o dall'accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e Israele sono accordate all'importazione solo su richiesta e su presentazione di una prova preferenziale valida. In base a un accordo amministrativo tra gli Stati dell'AELS e Israele, le prove provenienti da Israele devono essere munite altresì di un'indicazione della località che certifichi l'origine delle merci oppure il luogo nel quale è stata effettuata la lavorazione o la trasformazione che ha conferito loro l'origine. Ciò permette agli uffici doganali di rifiutare l'imposizione all'aliquota preferenziale qualora la località indicata comprovi che la merce sia originaria del Territorio palestinese occupato.
Questo modo di procedere è valido per tutte le importazioni da Israele per le quali si richiede l'imposizione all'aliquota preferenziale, quindi anche per gli invii della ditta Soda Club. Per gli invii di tale società provenienti dal Territorio palestinese occupato non viene concessa alcuna preferenza tariffale, sia perché tale regime non è stato richiesto sia perché sussiste una prova preferenziale non valida allestita nel quadro dell'accordo tra l'AELS e Israele o dell'accordo tra la Svizzera e Israele.
2. Nell'ambito della causa C-386/08, citata nella motivazione della presente interpellanza, la Corte di giustizia delle Comunità europee non ha ancora emesso alcuna sentenza. Nel comunicato stampa numero 97/09 della Corte è riportato il parere dell'avvocato generale Yves Bot. Dal punto di vista legale, la sentenza della Corte non sarebbe vincolante per la Svizzera, anche se riguardasse un accordo tra l'UE e Israele. La posizione dell'Amministrazione federale delle dogane riguardo all'interpretazione dell'accordo tra l'AELS e Israele e dell'accordo bilaterale tra la Svizzera e tale Paese è tuttavia analoga a quella dell'avvocato generale: anche l'applicabilità di tali accordi si limita al territorio israeliano, escluso il Territorio palestinese occupato. Ciò vale per tutte le merci per le quali è prevista un'aliquota di dazio preferenziale ai sensi dell'accordo di libero scambio tra l'AELS e Israele o dell'accordo agricolo bilaterale tra la Svizzera e Israele.
3. Finché merci prodotte nel Territorio palestinese occupato soddisfano le condizioni dell'accordo interinale tra gli Stati dell'AELS e l'OLP, che agisce per conto dell'Autorità palestinese, all'atto dell'importazione in Svizzera è possibile richiedere l'imposizione all'aliquota preferenziale prevista dall'accordo. A fare stato in tale ambito non sono appunto gli accordi con Israele, bensì quelli dell'AELS e della Svizzera con l'Autorità palestinese. Le relative prove preferenziali da queste regioni sono valide esclusivamente se la prova dell'origine riporta "West Bank" o "Gaza Strip" quale territorio d'origine. Non hanno avuto luogo importazioni di merci della ditta Soda Club per le quali è stata accordata un'imposizione all'aliquota preferenziale fondata su tali accordi.
4. Qualora delle merci provengano dalla libera pratica in Israele, esso va dichiarato come Paese di produzione nella statistica del commercio all'atto dell'importazione in Svizzera. Il vero Paese d'origine delle merci non viene rilevato dal punto di vista statistico. Non esiste alcuna base legale secondo cui le merci che arrivano in Israele dal Territorio palestinese occupato debbano essere dichiarate in modo speciale nella dichiarazione d'importazione. Pertanto non sono neppure disponibili statistiche che rilevino la quantità di merci fornite da Israele ma provenienti dal Territorio palestinese occupato rispetto al totale delle merci importate da Israele.
Risposta del Consiglio federale.