09.431 · Iniziativa parlamentare · 2009-04-30
Liquidato
Wortlaut
Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:
Propongo di modificare la legge sui documenti d'identità così da rendere facoltativa la carta d'identità biometrica e vietare la registrazione centralizzata dei dati.
1. Legge del 22 giugno 2001 sui documenti d'identità
Art. 2 cpv. 1 lett. a, 2bis-2quater e 4
1 Ogni documento d'identità deve contenere i seguenti dati:
a. concerne soltanto il testo francese.
2bis Il passaporto è provvisto di un microchip. Il microchip può contenere un'immagine del viso e le impronte digitali del titolare del documento. Possono esservi registrati anche gli altri dati secondo i capoversi 1, 3, 4 e 5.
2ter Su domanda del richiedente, la carta d'identità può essere provvista di un microchip.
2quater Il documento d'identità può inoltre contenere un'identità elettronica utilizzabile a scopi d'autenticazione, di firma e di criptaggio.
4 Su domanda del richiedente, il documento d'identità può riportare un cognome d'affinità, un nome ricevuto in seno a un ordine religioso, un nome d'arte o un cognome dell'unione domestica registrata nonché indicazioni riguardanti caratteristiche particolari quali menomazioni, protesi o impianti.
Art. 2a Sicurezza e lettura del microchip
1 Il microchip è protetto contro le falsificazioni e la lettura non autorizzata. Il Consiglio federale stabilisce i relativi requisiti tecnici. Tali requisiti sono aggiornati periodicamente.
2 Il Consiglio federale può concludere con altri Stati trattati concernenti la lettura delle impronte digitali registrate nel microchip, purché gli Stati interessati dispongano di una protezione dei dati equivalente a quella svizzera.
Titolo prima dell'art. 4
Sezione 2: Rilascio, allestimento, ritiro e perdita del documento
Art. 4 cpv. 1
1 In Svizzera i documenti d'identità sono rilasciati dai servizi designati dai cantoni. Il Consiglio federale può designare anche altri servizi. Il cantone che dispone di più autorità di rilascio designa un servizio responsabile del rilascio dei documenti d'identità.
Art. 5 Domanda di rilascio
1 Chi vuole ottenere un documento d'identità deve presentarsi personalmente in Svizzera presso il servizio designato dal cantone di domicilio o all'estero presso la rappresentanza svizzera e depositare la domanda di rilascio del documento d'identità. Per i minorenni e le persone interdette è necessario il consenso scritto del rappresentante legale.
2 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla procedura di domanda e di rilascio, segnatamente per quanto concerne:
a. i dati da utilizzare per il rilascio dei documenti d'identità e le fonti di tali dati;
b. i requisiti che devono soddisfare le autorità di rilascio;
c. l'infrastruttura tecnica.
2bis Il Consiglio federale tiene conto della situazione particolare degli svizzeri all'estero.
3 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo di presentarsi personalmente, tenendo conto delle norme internazionali e delle possibilità tecniche.
Art. 6 cpv. 1, 2 e 5
1 L'autorità di rilascio verifica che le indicazioni siano corrette e complete e accerta l'identità del richiedente.
2 L'autorità di rilascio decide in merito alla domanda. Se acconsente al rilascio del documento, essa incarica il servizio competente di allestire il documento. Trasmette a tale servizio i dati necessari.
5 Il rilascio di un documento d'identità è rifiutato se il richiedente presenta la domanda all'estero, è perseguito o è stato condannato all'estero per un reato che in base al diritto svizzero costituisce un crimine o un delitto e vi sono motivi per presumere che intenda sottrarsi al procedimento penale o all'esecuzione della pena. Il rilascio non è rifiutato se la sanzione comminata avrebbe conseguenze incompatibili con l'ordine pubblico svizzero.
Art. 6a Servizi preposti all'allestimento dei documenti d'identità provvisti di microchip, appaltatori generali, prestatori di servizi e fornitori
1 In collaborazione con i cantoni, la Confederazione istituisce i servizi preposti all'allestimento dei documenti d'identità provvisti di microchip.
2 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti applicabili ai servizi preposti all'allestimento dei documenti d'identità provvisti di microchip, ai prestatori di servizi e ai fornitori.
Art. 6b Compiti dell'Ufficio federale di polizia
1 Oltre ai compiti previsti nella presente legge e nelle disposizioni esecutive, l'Ufficio federale di polizia adempie i compiti seguenti:
a. vigila sul rispetto dei requisiti stabiliti dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 6a capoverso 2;
b. fornisce informazioni e impartisce istruzioni sui documenti d'identità svizzeri ai servizi nazionali ed esteri, fatti salvi gli interessi inerenti al mantenimento del segreto e alla protezione dei dati;
c. fornisce ai privati informazioni sui documenti d'identità svizzeri e sul loro rilascio, fatti salvi gli interessi inerenti al mantenimento del segreto e alla protezione dei dati;
d. fornisce informazioni e impartisce istruzioni ai servizi preposti all'allestimento dei documenti d'identità provvisti di microchip, ai prestatori di servizi e ai fornitori e vigila sul rispetto delle specifiche;
e. segue gli sviluppi internazionali nel settore dei documenti d'identità ed è responsabile dell'attuazione degli standard internazionali;
f. gestisce l'infrastruttura a chiave pubblica (ICP) per i documenti d'identità svizzeri;
g. gestisce il servizio federale competente in materia di documenti d'identità e di legittimazione provvisti di microchip, fatte salve disposizioni speciali derogatorie.
Art. 9 cpv. 2
2 La tariffa stabilita dal Consiglio federale dev'essere favorevole alle famiglie con figli.
Art. 10
Abrogato
Art. 11
Abrogato
Art. 13Obbligo di notifica
1 L'autorità di decisione notifica alla competente autorità di rilascio i dati seguenti:
a. la decisione relativa al blocco dei documenti e la sua revoca;
b. il deposito di documenti e la sua revoca;
c. le misure di protezione per minorenni o persone interdette riferite al rilascio di documenti d'identità, nonché la loro revoca;
d. la perdita o la revoca della cittadinanza.
Art. 16 Esecuzione
Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione della presente legge. Per quanto necessario, tiene conto delle disposizioni dell'Unione europea e delle raccomandazioni e norme dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) concernenti i documenti d'identità.
2. Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
Art. 111
Abrogato
Begründung
L'acquis di Schengen esige che i Paesi membri introducano il passaporto biometrico, contenente in particolare la foto e le impronte digitali del titolare. L'anno scorso il Parlamento è andato oltre quanto richiesto da Schengen, proponendo la registrazione centralizzata di tali dati presso il Dipartimento di giustizia e polizia e negando ai cittadini la facoltà di scegliere tra carta d'identità biometrica e non biometrica. Questi due aspetti sono stati combattuti con un referendum. Con la presente iniziativa parlamentare proponiamo di modificare la legge sui documenti d'identità in modo tale da tenere conto di tali critiche.