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10.3022 · Mozione · 2010-03-01

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è invitato a sottoporre al Parlamento un disegno di una legge quadro, o una pertinente modifica di leggi esistenti in modo che:

- La distinzione tra sottrazione d'imposta e frode fiscale non sia fatta valere nelle procedure di assistenza amministrativa nei confronti di nessuna autorità estera. Questa determinazione unilaterale da parte della Svizzera è applicabile con effetto immediato e a complemento di tutte le convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

- La stessa cosa valga nei confronti delle autorità nazionali.

- Le banche possano accettare solo valori patrimoniali per i quali è presentato un attestato fiscale.

Begründung

Dal mese di marzo del 2009 è chiaro che non è più possibile mantenere la distinzione tra sottrazione d'imposta e frode fiscale e, quindi, quello che comunemente è conosciuto come segreto bancario. È quindi necessario un taglio netto. Nell'interesse di una strategia del denaro pulito - l'unica via vincente per la piazza finanziaria Svizzera - è più sensato creare le basi legali necessarie che non consentano più alla Svizzera di invocare il segreto bancario di cui sopra nei confronti di ogni Stato terzo. Di conseguenza, non foss'altro che per considerazioni di uguaglianza giuridica e di pari opportunità delle autorità nazionali, la stessa cosa deve valere anche all'interno della Svizzera. Un impegno delle banche a esigere un attestato fiscale dai suoi clienti è un ulteriore elemento centrale di una strategia del denaro pulito.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso che, nell'ambito dell'assistenza amministrativa in materia fiscale, la Svizzera avrebbe ripreso lo standard OCSE secondo l'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE. Per attuare questa decisione è stato necessario rinegoziare le convenzioni di doppia imposizione (CDI) esistenti rispettivamente concludere nuove convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Sebbene la politica svizzera in materia di convenzioni si basi sul pertinente modello dell'OCSE, ogni accordo ha le proprie peculiarità. Questa constatazione non deve stupire più di tanto, giacché l'accordo di doppia imposizione ha una stretta relazione con i regimi tributari dei due Stati contraenti. Alla luce delle notevoli differenze che caratterizzano i regimi fiscali dei nostri partner, era ed è necessario sviluppare soluzioni che tengano conto, almeno fino a un certo livello, di queste differenze, per poter portare a termine con successo i negoziati sulla conclusione di una convenzione. L'assistenza amministrativa in materia fiscale è un elemento di questo mosaico e la disponibilità della Svizzera a fornire questo genere di assistenza comporta la revisione della convenzione nel suo insieme. Se la Svizzera accordasse unilateralmente a tutti i Paesi l'assistenza amministrativa secondo lo standard OCSE perderebbe la possibilità di negoziare miglioramenti puntuali delle sue CDI. Ad esempio, la nuova CDI-Lussemburgo prevede la soppressione della trattenuta alla fonte (prima 5 per cento) sui dividendi versati tra la società madre e le filiali per una partecipazione qualificata del 10 per cento (prima 25 per cento); la nuova CDI-Finlandia ha ridotto al 10 per cento (prima 20 per cento) il limite della partecipazione qualificata per beneficiare dell'esenzione della trattenuta alla fonte sui dividendi. Queste due convenzioni permettono alle società residenti di Svizzera che detengono una partecipazione determinante in una società lussemburghese o finlandese di incassare i dividendi provenienti da questi due Paesi senza onere fiscale residuo e non computabile in Svizzera. Al fine di assicurare la certezza del diritto come pure l'uniformità della prassi e dell'apprezzamento, l'esecuzione delle disposizioni che reggono l'assistenza amministrativa è fissata a livello di regolamento e in modo uniforme per tutte le CDI. L'avamprogetto di ordinanza si trova in consultazione fino al 30 aprile 2010.

Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso di non modificare le disposizioni del diritto interno che autorizzano le autorità fiscali svizzere ad accedere alle informazioni bancarie. Questa decisione poggia sul diverso grado di gravità che caratterizza la sottrazione d'imposta e la frode fiscale. Il Consiglio federale conferisce priorità all'attuazione della nuova politica di assistenza amministrativa internazionale e non intende per il momento modificare il diritto interno.

Il Consiglio federale ha sempre sostenuto che la Svizzera non ha alcun interesse ad attirare capitali esteri non dichiarati. Il DFF sta esaminando diverse soluzioni intese a evitare tale afflusso. La possibilità di esigere dai clienti la prova del pagamento delle imposte è una delle soluzioni al vaglio. Allo stato attuale è tuttavia ancora prematuro definire quale sia la combinazione di misure che meglio consentirebbe il conseguimento degli obiettivi prefissati.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.