10.3036 · Interpellanza · 2010-03-03
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
1. Il Consiglio federale è disposto ad adoperarsi, in particolare in seno alle Nazioni Unite, in favore della creazione di uno statuto internazionale - e dunque di una protezione - per i "rifugiati ambientali"?
2. Prevede di instaurare nella legislazione svizzera un meccanismo di protezione per le persone che fuggono da una catastrofe ecologica, come già fanno diversi Paesi europei?
3. Il Consiglio federale tiene conto di tale problematica nello stabilire i suoi progetti di aiuto allo sviluppo, in particolare finanziando strategie di adattamento umano ai cambiamenti climatici?
Begründung
Il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) definisce come rifugiati ambientali "coloro che sono stati costretti a lasciare il loro habitat di residenza, temporaneamente o permanentemente, a causa di consistenti fenomeni di degrado ambientale che hanno posto in pericolo la loro esistenza e/o degradato la qualità della loro vita". Il numero di queste persone è in costante aumento. Anche se divergono sul numero esatto di tali esuli, le previsioni concordano sul principio, accettando l'assunto secondo cui una migrazione costituisce sempre un processo dalle molteplici cause.
Attualmente i rifugiati ambientali non beneficiano di alcuna protezione specifica. Tra le tante persone sfortunate, gli haitiani che fuggono dalle zone devastate dal terremoto del 12 gennaio 2010 dimostrano l'urgenza e l'importanza del problema.
Bisogna trovare una soluzione per assicurare una protezione operativa alle decine (se non addirittura centinaia, tra qualche anno) di milioni di rifugiati ambientali. Più numerosi dei rifugiati "tradizionali" ai sensi della Convenzione di Ginevra, varcano raramente le frontiere nazionali e sono perlopiù "profughi interni" nel loro Paese d'origine. Questi movimenti migratori sono infatti essenzialmente movimenti da sud verso sud, dalle campagne verso le città, che comportano concentrazioni disorganizzate che favoriscono le tensioni e i problemi sanitari. La protezione dei rifugiati ambientali implica il riconoscimento giuridico della loro esistenza. Non essendo attualmente né riconosciuti né protetti, è difficile organizzare la loro assistenza. Cominciano tuttavia a emergere riflessioni, in particolare in Belgio, dove nel 2007 il Parlamento ha votato una risoluzione che chiede alla delegazione belga alle Nazioni Unite di adoperarsi in favore del riconoscimento internazionale dello statuto di rifugiato ambientale. Interventi in tale direzione sono stati proposti al Parlamento europeo e al Consiglio d'Europa. Dal canto suo, l'ACNUR deplora il silenzio che regna attorno a tale problema e, come l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, annuncia proposte ad hoc. Anche in Australia la questione è d'attualità, vista la vicinanza con le isole Tuvalu, dove 11 000 persone sono minacciate dall'innalzamento delle acque.
La Svizzera intende aprire gli occhi come necessario?
Stellungnahme des Bundesrates
Cambiamenti nelle condizioni ambientali e di vita possono causare fenomeni di migrazione involontaria. Si presume che in futuro le conseguenze del mutamento climatico costringeranno sempre più spesso le persone a lasciare il proprio luogo d'origine. Tuttavia, gli esperti non concordano sul preciso rapporto tra mutamento climatico e migrazione, ovvero sul futuro potenziale migratorio. Di rado vi è un singolo motivo alla base della decisione di migrare. Motivi politici, sociali ed economici possono rafforzare le conseguenze del mutamento climatico. È estremamente difficile fare previsioni sul numero di persone che migreranno per ragioni ecologiche.
Il Consiglio federale risponde alle domande come segue:
1. A causa della complessità del contesto, ad oggi manca una definizione generalmente accettata e univoca di "rifugiato ambientale". Considerate le carenti conoscenze attuali, la Svizzera si sta fortemente impegnando nel sostenere corrispondenti progetti di ricerca. Inoltre la Svizzera si sta adoperando affinché la tematica venga trattata nei rilevanti forum del dialogo internazionale e regionale sulla migrazione e sul clima. I flussi migratori dovuti a cause ambientali si differenziano da quelli provocati per esempio da guerre civili o persecuzioni politiche mirate. La maggior parte delle persone che devono lasciare il loro luogo di residenza a causa delle conseguenze di mutamenti climatici è di norma accolta in una nuova località all'interno dei confini nazionali. Per di più, molte persone ritornano successivamente nel loro luogo di residenza originario. Le persone che migrano in seguito a catastrofi naturali o a mutamenti delle condizioni ambientali non rientrano, secondo un'interpretazione giuridica generalmente accettata, nel concetto di rifugiato utilizzato nella Convenzione di Ginevra del 1951, poiché non sono perseguitate e per lo più non valicano i confini nazionali. Tuttavia, già oggi esistono approcci a tutela di determinati gruppi di persone. Per esempio, alle persone che sono costrette a spostarsi all'interno dei confini nazionali a causa di catastrofi naturali si applicano le disposizioni di protezione riportate nei Guiding Principles on Internal Displacement delle Nazioni Unite del 1998. Resta da chiarire in che misura le persone costrette a valicare i confini nazionali per motivi ambientali necessitino di una protezione speciale e quali siano gli approcci risolutivi adeguati.
2. Come già esposto in passato (risposta alla mozione Zisyadis 07.3816 Statuto internazionale per i profughi ambientali), il Consiglio federale ritiene che attualmente non sia opportuno né istituire uno statuto speciale per i "rifugiati ambientali" né modificare di conseguenza il diritto d'asilo svizzero. Al momento in primo piano vi è la necessità di chiarire le esigenze concrete di protezione delle persone colpite. Inoltre sono richiesti altri approcci risolutivi, come per esempio il riconoscimento precoce dei flussi migratori e l'aiuto mirato alla popolazione sul posto. Per di più la Svizzera dispone già di basi legali per gestire la migrazione dovuta a cause ambientali. Per esempio, sia la legge sull'asilo che la legge sugli stranieri contengono disposizioni per l'ammissione provvisoria di persone, il cui rientro non è ragionevolmente esigibile a causa di fenomeni di natura ambientale (art. 44 cpv. 2 LAsi; art. 83 cpv. 4 LStr). Inoltre è possibile sospendere temporaneamente l'esecuzione dell'allontanamento in una regione colpita da una catastrofe naturale. In base a questo principio, la Svizzera ha deciso un blocco temporaneo dei rimpatri in Sri Lanka in occasione della catastrofe dello tsunami del 2004.
3. Il Consiglio federale condivide il punto di vista dell'autore della mozione quando afferma che le misure di adattamento alle conseguenze dei mutamenti climatici costituiscono un elemento irrinunciabile dell'aiuto allo sviluppo. Tali misure di adattamento mirano, tra l'altro, a mitigare la vulnerabilità delle fasce della popolazione particolarmente colpite e quindi a ridurre anche la pressione migratoria. La Svizzera si sta già impegnando nell'ambito dell'adattamento in regioni esposte a pericoli ambientali e della protezione dei rifugiati nelle regioni d'origine. Sul fronte multilaterale la Svizzera partecipa alle trattative delle Nazioni Unite per un nuovo regime climatico globale, focalizzate in particolare sull'adattamento e il finanziamento di misure nei Paesi in via di sviluppo. Inoltre, nel febbraio 2010 la Svizzera ha aderito all'Accordo di Copenhagen.
Risposta del Consiglio federale.