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Negoziati fiscali con l'estero. Privilegiare l'imposta liberatoria sui redditi dei capitali esteri depositati in Svizzera

10.3074 · Mozione · 2010-03-09

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il contesto attuale delle relazioni internazionali indica che la Svizzera sarà costretta ad avviare nuovi negoziati fiscali internazionali, in particolare con i Paesi dell'UE e gli Stati Uniti. In questo quadro, il Consiglio federale è incaricato di privilegiare chiaramente l'introduzione per quanto possibile vasta di un'imposta liberatoria sui redditi dei capitali esteri depositati in Svizzera che preveda la restituzione completa o parziale del gettito dell'imposta agli Stati di residenza dei titolari di questi capitali.

Begründung

Nel mese di marzo del 2009, il Consiglio federale ha deciso di adottare l'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE in materia di assistenza amministrativa internazionale in ambito fiscale. Pertanto, la Svizzera deve concedere assistenza amministrativa su domanda di uno Stato estero che nutre sospetti di sottrazione d'imposta nei confronti di un suo cittadino, che ha depositato fondi nel nostro Paese. La distinzione tra frode e sottrazione d'imposta è abolita. Le "fishing expedition" rimangono tuttavia proibite. Nonostante i suoi sforzi, tra il 2 aprile 2009 e lo scorso autunno, periodo in cui la Svizzera ha firmato oltre una dozzina di convenzioni per evitare le doppie imposizioni conformi alle norme, il nostro Paese è stato iscritto nella lista "grigia" degli Stati che non attuano sufficientemente le norme dell'OCSE.

Diversi Paesi stranieri esigono dalla Svizzera che a lungo termine accetti lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale. Cedere a queste pressioni costituirebbe un metodo per uscire da questa crisi. Il modello del Liechtenstein - che poggia su un attestato di dichiarazione della sostanza trasferita in questo Paese all'autorità fiscale interessata - nonché la riscossione di un'imposta liberatoria alla fonte rappresentano due altre opzioni per regolare le nostre differenze in ambito fiscale con l'estero. Nei suoi futuri negoziati fiscali internazionali, il Consiglio federale deve prendere l'iniziativa per far prevalere la seconda opzione evocata, il sistema Rubik. Solo questo sistema permetterà di preservare sia gli interessi della piazza finanziaria Svizzera sia il segreto bancario che rappresenta uno dei grandi schermi protettori delle libertà individuali. Inoltre, nella maggior parte dei casi, questo sistema renderebbe materialmente privo di oggetto lo scambio di informazioni fiscali automatico o su domanda e garantirebbe nel contempo agli Stati esteri le entrate fiscali cui mirano.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 24 febbraio 2010 il Consiglio federale ha precisato le misure volte ad attuare la sua strategia per la piazza finanziaria, che sarà incentrata sulla gestione dei capitali dichiarati. Ha quindi deciso di dare attuazione rapidamente e sistematicamente allo standard OCSE in ambito fiscale, contribuendo in questo modo alla lotta contro la frode fiscale e la sottrazione d'imposta. Al fine di migliorare la chiarezza e la certezza del diritto, il Consiglio federale intende proseguire i propri sforzi nell'ambito della regolarizzazione dei capitali non dichiarati, continuando a proteggere la sfera privata dei clienti. I lavori del DFF concernenti l'elaborazione di differenti soluzioni intese a evitare l'afflusso in Svizzera di nuovi averi non dichiarati sono attualmente in corso.

Il Consiglio federale intende privilegiare (senza escludere altre soluzioni) l'introduzione di un'imposta liberatoria eventualmente accompagnata da misure complementari. Si tratterà di trovare soluzioni adeguate alla situazione dei singoli Paesi partner. Il Consiglio federale è contrario a uno scambio automatico di informazioni.

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

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