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10.3082 · Mozione · 2010-03-10

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare le pertinenti leggi federali in modo che la sottrazione continuata di importanti somme d'imposta ("sottrazione d'imposta grave") sia equiparata alla frode fiscale.

Begründung

La legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) a titolo d'esempio distingue tra violazione di obblighi procedurali (sottrazione d'imposta) e delitti fiscali (frode fiscale), benché, al pari della frode fiscale, dal punto di vista della procedura la sottrazione continuata di importanti somme d'imposta è considerata "grave infrazione fiscale" (art. 190 cpv. 2 LIFD).

I problemi che risultano dall'attuazione dell'accordo di assistenza giudiziaria concernente UBS sono tra l'altro riconducibili al fatto che in Svizzera la sottrazione d'imposta grave è equiparata alla frode fiscale soltanto in parte, e soltanto in relazione a speciali provvedimenti d'inchiesta dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. Il Consiglio federale è dell'avviso che anche la sottrazione d'imposta non sia una trasgressione perdonabile. In Svizzera però, persino la sottrazione d'imposta grave è considerata tale. Il Consiglio federale è pertanto incaricato di equiparare la sottrazione d'imposta grave alla frode fiscale.

Dimenticare eccezionalmente di allegare la documentazione alla dichiarazione fiscale sarebbe pertanto punito anche in futuro solo come violazione di un obbligo procedurale e non come delitto fiscale, così come il dimenticare ripetutamente di allegare la documentazione che riguarda soltanto importi d'imposta ridotti.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La sottrazione d'imposta (art. 175 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta, LIFD; RS 642.11) e la violazione di obblighi procedurali (art. 174 LIFD) nell'ambito delle imposte dirette sono due fattispecie penali diverse, che vengono perseguite e punite dalle amministrazioni cantonali delle contribuzioni. La frode fiscale per contro è oggetto di procedura giudiziaria. In caso di frode fiscale si esegue sia un procedimento per sottrazione d'imposta sia uno per frode fiscale.

2. Secondo il diritto vigente la multa concreta per sottrazione d'imposta dipende dall'importo dell'imposta sottratta. La normativa prevede multe ingenti, la cui entità in caso di sottrazione di grandi importi di imposta è maggiore che in caso di sottrazioni di piccoli importi. Essa permette una punizione graduata di tutti gli aspetti della sottrazione d'imposta, adeguata alla gravità del delitto e della colpa.

3. La "grave infrazione fiscale" ai sensi dell'articolo 190 LIFD non è un reato a sé stante, ossia non esiste alcuna regolamentazione legale che punisce la "grave infrazione fiscale" in quanto tale. La sua esistenza è però la condizione necessaria che permette all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) di effettuare provvedimenti speciali d'inchiesta. L'articolo 190 capoverso 2 LIFD definisce i presupposti per i provvedimenti speciali d'inchiesta dell'Amministrazione federale delle contribuzioni. Secondo tali presupposti vi sono incluse in particolare la sottrazione continuata di importanti somme d'imposta e i delitti fiscali, ma l'elenco non è esaustivo. In relazione alla "sottrazione continuata di importanti somme d'imposta" la disposizione rinvia alla sottrazione consumata e al tentativo di sottrazione (art. 175 seg. LIFD).

4. Secondo l'autrice della mozione "dal punto di vista della procedura" la sottrazione continuata di importanti somme d'imposta è trattata come la frode fiscale. Questa interpretazione è da precisare nel seguente modo: per le inchieste dell'AFC ai sensi degli articoli 190 e seguenti della LIFD valgono le stesse disposizioni procedurali indipendentemente dal fatto che il sospetto sia unicamente di sottrazione d'imposta o anche di frode fiscale. Qui si esaurisce la parità di trattamento tra frode fiscale e sottrazione continuata di importanti somme d'imposta.

5. L'autrice della mozione vuole creare una nuova fattispecie della "sottrazione d'imposta grave" che punisce la sottrazione continuata di importanti somme d'imposta al pari della frode fiscale, ossia che commina una pena detentiva fino a tre anni o una multa. Le pene detentive fino a due anni e le multe sono di norma pronunciate con la condizionale, in particolare se il delinquente non ha precedenti. Per questo motivo nella maggior parte delle procedure per sottrazione d'imposta grave dovrebbe essere pronunciata una pena con la condizionale. Se per la "sottrazione d'imposta grave" viene prodotto un documento falso, il giudice competente in materia penale dovrebbe anche accertare che non sia stata commessa frode fiscale.

6. Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha reso noto che la Svizzera adotterà lo standard secondo l'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE nell'assistenza amministrativa in materia fiscale. In tal modo la Svizzera concederà assistenza amministrativa ai suoi Stati partner su domanda e nel singolo caso. Ciò indipendentemente dal fatto che si tratti di frode fiscale o di sottrazione d'imposta. Pertanto questo problema, come nel caso delle recenti domande di assistenza amministrativa degli USA, sarà accantonato.

A seguito dell'estensione dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale si pone anche la questione degli adeguamenti nel diritto penale fiscale svizzero. Occorrerà quindi esaminare se bisognerà intervenire anche nel contesto nazionale e quali misure adottare.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.