Base legale per la conclusione di trattati internazionali da parte del Consiglio federale
10.3366 · Mozione · 2010-06-02
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali affinché possa concludere autonomamente trattati internazionali soltanto se autorizzato da una legge federale o da un trattato internazionale approvato dall'Assemblea federale. Per quanto concerne i trattati di importanza minore, la cui approvazione deve restare di sua competenza esclusiva, il Consiglio federale deve proporre adeguamenti, come ad esempio un elenco degli ambiti interessati da integrare nella legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione. Si tratta in particolare di impedire che il Parlamento sia di nuovo costretto ad approvare a posteriori un trattato concluso dal Consiglio federale, come è avvenuto per l'accordo di assistenza amministrativa siglato con gli Stati Uniti nell'ambito della vicenda UBS.
In futuro l'applicazione provvisoria di trattati dovrà essere approvata dalla commissione parlamentare incaricata dell'esame preliminare.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nella legislazione attuale le competenze esclusive conferite al Consiglio federale in materia di conclusione di trattati internazionali si fondano già su una legge in senso formale. Per i trattati internazionali di portata limitata, tale competenza poggia sull'articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (LOGA; RS 172.010), adottato per concretizzare una lunga prassi e teso a evitare al Parlamento di deliberare su trattati internazionali che non rivestono un'importanza essenziale. Il Consiglio federale è disposto a precisare e completare l'elenco dei tipi di trattato figurante alle lettere a a d dell'articolo 7a capoverso 2 LOGA.
Per quanto riguarda l'applicazione provvisoria dei trattati internazionali sottoposti all'approvazione parlamentare, il Consiglio federale è disposto a subordinare la sua decisione all'accordo delle commissioni parlamentari competenti e a modificare in tal senso l'articolo 152 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (RS 171.10).
Tenendo conto di tali considerazioni, il Consiglio federale è disposto ad accogliere la mozione.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.