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10.3534 · Interpellanza · 2010-06-17

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di rispondere alle seguenti domande:

1. Il Consiglio federale reputa opportuno stilare un piano settoriale energia eolica?

2. Se non è a favore di un piano settoriale, come intende garantire il necessario coordinamento dei parchi eolici a livello interregionale, tenendo conto delle esigenze della natura e del paesaggio e assicurando la scelta delle ubicazioni più appropriate?

Begründung

L'introduzione della RIC per l'elettricità prodotta a partire da fonti rinnovabili ha scatenato in Svizzera un vero e proprio boom eolico. Sono state infatti inoltrate 400 richieste di sostegno dal fondo RIC per l'installazione di impianti eolici. Secondo l'articolo 7a della legge sull'energia (LEne), l'energia ritirata deve essere rimunerata se il nuovo impianto ha un'ubicazione appropriata. Il concetto di "ubicazione appropriata" è illustrato nella concezione energia eolica Svizzera del 2004 e nelle raccomandazioni per la pianificazione di impianti eolici in Svizzera del marzo 2010, documenti intesi a sostenere i cantoni e i comuni a livello pianificatorio. Entrambi gli strumenti non sono tuttavia vincolanti. Di conseguenza, per motivi politici e regionali, i cantoni affrontano in maniera diversa il loro compito, arrivando a pianificare in parte i parchi eolici anche nelle zone protette a livello cantonale o nazionale oppure scegliendo i siti con una procedura ad eliminazione.

Visto che con l'imminente seconda fase di revisione della LPT il Consiglio federale intende rafforzare in generale la pianificazione settoriale (accelerando le procedure e procedendo già in una fase iniziale alla valutazione dell'impatto ambientale), sorge il dubbio se, oltre al piano settoriale degli elettrodotti, non sia opportuno stilare anche un piano settoriale dell'energia eolica. In considerazione del fatto che soprattutto in quest'ultimo settore è possibile sfruttare in modo efficiente questo tipo di energia rinnovabile soltanto procedendo a un'attenta valutazione delle misurazioni del vento e considerando a livello nazionale gli aspetti ambientali, paesaggistici, turistici e insediativi. Sotto il profilo della pianificazione territoriale è infatti meglio creare pochi parchi eolici ben dotati, anziché istituire numerosi parchi sparsi con pochi impianti. Per questo motivo va ripreso e aggiornato il lavoro iniziato con l'elaborazione della concezione energia eolica Svizzera. La competenza federale per istituire un piano settoriale dell'energia eolica è data dalla RIC e dalla relativa alimentazione della rete. L'obiettivo del piano settoriale energia eolica sarebbe quello di definire i potenziali siti per l'installazione di parchi eolici e di raccomandarli ai cantoni, ai comuni e agli investitori.

Senza piano settoriale è pertanto difficile garantire un'equa ponderazione degli interessi e uno sfruttamento ottimale dell'energia eolica, forma di energia rinnovabile che nel nostro Paese dispone di un potenziale di per sé esiguo.

Stellungnahme des Bundesrates

1. A tenore dell'articolo 6 capoverso 4 della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT, RS 700), già oggi i cantoni devono accordarsi con i cantoni vicini nello stilare i propri piani direttori. Rispetto alla situazione attuale, un piano direttore ai sensi dell'articolo 13 LPT potrebbe rafforzare la pianificazione interregionale dei siti per gli impianti eolici applicando criteri unitari. Oggi, tuttavia, la pianificazione di tali impianti spetta ai cantoni. La messa a punto di un piano settoriale dell'energia eolica, in particolare la scelta dei siti adatti, costituisce pertanto un processo oneroso, delicato e, soprattutto, molto lungo.

Prima che il Consiglio federale possa adottare un piano settoriale dell'energia eolica passeranno ancora molti anni. Nel frattempo, la prima fase di pianificazione, forse addirittura di costruzione degli impianti eolici nei cantoni potrebbe già essersi conclusa. Il Consiglio federale ritiene che le raccomandazioni per la progettazione di impianti eolici, pubblicate congiuntamente dagli Uffici federali dell'energia (UFE), dell'ambiente (UFAM) e dello sviluppo territoriale (ARE) nel marzo 2010 porteranno comunque a un'armonizzazione delle procedure.

2. Nel 2004, con la concezione energia eolica Svizzer", l'UFE, l'UFAM e l'ARE hanno definito i criteri su cui si baserà la selezione dei siti per i parchi eolici. La volontà di concentrare gli impianti eolici in alcuni luoghi particolarmente adatti, in particolare al di fuori delle regioni contemplate nell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale, IFP (RS 451.11), era già stata enunciata in questo documento. Gli attuali piani direttori e le concezioni messe a punto dai cantoni tengono adeguatamente conto di tale principio.

Le raccomandazioni per la progettazione di impianti eolici, citate nella risposta 1, serviranno inoltre a unificare, su base volontaria, le procedure di autorizzazione e i criteri di selezione dei siti.

Senza contare che, già oggi, le procedure di autorizzazione per gli impianti eolici svolte nei cantoni, e l'obbligo di sottoporre a un esame di impatto ambientale tutti i progetti con più di 5 megawatt di potenza, obbligano le autorità ad effettuare un'attenta e ampia ponderazione degli interessi al momento di procedere alla selezione dei siti.

A giudizio del Consiglio federale, le attuali procedure e gli strumenti a disposizione costituiscono una base adeguata, atta a garantire un'attenta ponderazione degli interessi in sede di selezione dei siti per i parchi eolici. Inoltre, con l'adozione della mozione della CAPTE-N (09.3726, Accelerazione delle procedure di autorizzazione), d'intesa con i cantoni il Consiglio federale si impegna a stilare un elenco delle procedure di autorizzazione per progetti infrastrutturali di interesse pubblico. Nel corso di questi lavori sonderà anche altre possibilità per accelerare le procedure.

Risposta del Consiglio federale.