10.3778 · Interpellanza · 2010-09-30
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Entro il 2015 si prevede di creare delle zone ambientali, ovvero delle zone il cui accesso è vietato alla circolazione di determinati veicoli particolarmente inquinanti.
La realizzazione di tali zone richiede la modifica di varie ordinanze, tra cui:
- l'ordinanza sulla segnaletica stradale - per la realizzazione di una segnaletica specifica;
- l'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali - per l'apposizione di un bollino o di un contrassegno sui veicoli;
- l'ordinanza sulle norme della circolazione stradale - per controllare che la misura sia rispettata.
Inoltre, sarà probabilmente necessario redigere una nuova ordinanza federale sulle zone ambientali al fine di unificare le misure adottate nei diversi cantoni.
Poiché tali misure modificheranno sensibilmente le abitudini degli automobilisti, chiedo fin da ora al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Le zone ambientali saranno realizzate unicamente mediante ordinanze o il Parlamento avrà la possibilità di discuterne?
2. Il Consiglio federale può già indicare quale sarà la norma Euro alla quale fare riferimento (Euro 2: veicoli immatricolati a partire dal 1996, Euro 3 dal 2000, Euro 4 dal 2005)?
3. Il Consiglio federale è disposto a intraprendere le misure necessarie affinché le attività commerciali e turistiche dei centri urbani non siano penalizzate?
4. È, inoltre, disposto a fare un'eccezione per i turisti stranieri?
Stellungnahme des Bundesrates
Il 27 agosto 2010, il DATEC ha avviato l'indagine conoscitiva sulle basi legali necessarie all'istituzione di zone ambientali, indagine che si protrarrà fino al 26 novembre 2010. A partire dalle prese di posizione inoltrate verrà deciso se, e in che modo, dar seguito a questo progetto. Le seguenti risposte si basano quindi esclusivamente sulle proposte raccolte durante l'indagine conoscitiva.
1. I progetti di ordinanza si fondano sulle competenze normative del Consiglio federale conformemente all'articolo 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (LCStr; RS 741.01) e all'articolo 39 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01). Il Consiglio federale deve perciò decidere esclusivamente se le ordinanze proposte entreranno in vigore ed, eventualmente, quale sarà il loro contenuto.
2. Il progetto di ordinanza prevede un sistema di contrassegni (contrassegni neri, grigi, bianchi e dorati). Al veicolo sarà attribuito un contrassegno in base ai suoi valori d'emissione: migliore sarà la categoria dei gas di scarico, più chiaro sarà il colore del contrassegno. La corrispondente tabella di attribuzione farà riferimento alle varie norme Euro (da Euro 1 a Euro 5). A un'automobile a benzina Euro 2, ad esempio, sarà attribuito un contrassegno grigio, mentre un'automobile Euro 3 riceverà un contrassegno bianco.
3. Spetterà ai cantoni applicare la normativa proposta. La normativa federale prevede sin d'ora eccezioni all'obbligo del contrassegno, ad esempio per i trasporti pubblici. I cantoni possono autorizzare ulteriori eccezioni, quali quella di sollevare le imprese artigianali dall'obbligo del contrassegno.
4. Il progetto di ordinanza del Consiglio federale non prevede alcuna eccezione per i turisti stranieri ma i cantoni, conformemente alle loro competenze (cfr. la risposta alla domanda 3), possono introdurre speciali deroghe se lo ritengono opportuno.
Risposta del Consiglio federale.