Lexipedia

10.4157 · Interpellanza · 2010-12-17

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

In altri Paesi, al posto della pena pecuniaria è possibile ordinare anche il ritiro della patente quale sanzione penale. In tale contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

- Come giudica il Consiglio federale l'introduzione del ritiro della patente quale pena generale?

- È disposto a introdurre un corrispondente articolo nel Codice penale, affinché il ritiro della patente possa essere ordinato anche in caso di reati non connessi alla guida?

Begründung

Le pene devono esercitare un effetto preventivo generale ed essere volte al reinserimento. L'attuale diritto penale, che prevede sanzioni in parte troppo miti, esplica questa funzione soltanto in misura limitata. Le pene vanno pertanto adeguate agli sviluppi sociali e i giudici devono disporre di maggiori possibilità sanzionatorie, ad esempio devono poter ordinare il ritiro della patente anche in caso di lesioni personali o di furto. Per i tipi violenti per cui l'auto rappresenta uno status symbol questa sarebbe la pena più efficace. Un divieto di guida avrebbe un migliore effetto preventivo generale e andrebbe a colpire determinati autori di reati più duramente di quanto farebbe una pena pecuniaria o una pena detentiva con la condizionale. In linea di principio il margine d'apprezzamento del giudice ha i suoi limiti laddove non è garantita la proporzionalità, ad esempio quando la patente costituisce il presupposto per esercitare l'attività lucrativa, come nel caso di un autista o di collaboratori esterni. In questi casi tale pena non avrebbe senso, poiché impedirebbe il reinserimento del condannato.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale aveva già respinto nel 1999 una mozione con la quale si chiedeva di revocare la patente, a titolo di pena accessoria, alle persone che non prestano gli alimenti (mozione Teuscher 97.3615 del 17 dicembre 1997).

Nell'ambito della revisione della Parte generale del Codice penale (CP; RS 311.0) è stata vagliata l'introduzione del divieto di condurre quale pena autonoma irrogabile dal giudice per infrazioni al codice stradale (cfr. messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1669, n. 213.15). Dopo intense discussioni in seno alle commissioni incaricate dell'esame preliminare, il Parlamento ha optato per un divieto di condurre molto limitato. Pertanto, dal 1° gennaio 2007 il Codice penale e il Codice penale militare prevedono il divieto di condurre quale sanzione che il giudice può infliggere congiuntamente a una pena o a una misura se l'autore ha utilizzato un veicolo a motore per commettere un crimine o un delitto (art. 67b CP e 50abis CPM).

E ipotizzabile che in determinati casi il ritiro della patente potrebbe rappresentare una sanzione incisiva anche per reati non correlati alla circolazione stradale. Tuttavia non è certo che il ritiro della patente si presti quale pena generale del Codice penale. Infatti, già nella motivazione dell'interpellanza è indicato che nel caso di determinate persone occorre prevedere eccezioni che tengano conto della loro professione, fatto atipico per una pena generale. Inoltre, la pena del ritiro della patente non potrebbe comunque essere applicata alle numerose persone che non possiedono la licenza di condurre. A seconda dei casi, il ritiro della patente può peraltro colpire l'interessato in misura molto diversa rispetto a quanto non avvenga con le pene esistenti. Il margine di apprezzamento del giudice nella commisurazione della pena e quindi il pericolo che vengano pronunciate decisioni arbitrarie sarebbero pertanto notevoli. Infine, le numerose condanne per guida senza patente mostrano che questa sanzione è molto difficile da imporre, a differenza delle pene esistenti. E pertanto dubbio che il ritiro della patente quale pena generale sia in grado di produrre l'effetto punitivo, di prevenzione generale o addirittura di reinserimento sociale sperato.

I Paesi limitrofi alla Svizzera non prevedono il ritiro della patente come pena a sé stante, che può essere inflitta al posto di un'altra sanzione, come per esempio una pena pecuniaria o una pena detentiva. Il divieto di condurre secondo il comma 44 del Codice penale tedesco può infatti essere inflitto soltanto come pena accessoria, se l'autore è condannato a una pena detentiva o a una pena pecuniaria. Inoltre, tale divieto di condurre è ipotizzabile soltanto in caso di reati correlati alla guida di un veicolo a motore o in violazione degli obblighi di un conducente di un veicolo a motore. Anche il diritto francese prevede il ritiro della patente soltanto come pena accessoria, anche se il suo campo di applicazione non è limitato alle infrazioni al Codice stradale. Le legislazioni penali di Italia e Austria non contemplano alcun divieto di condurre.

La "povertà di sanzioni" era uno dei principali motivi alla base della revisione della Parte generale del CP (cfr. il messaggio citato, FF 1999 1669). Oggigiorno i giudici hanno a disposizione tre pene principali (in passato due), che possono infliggere in tre forme di esecuzione (senza la condizionale, con la condizionale o con la condizionale parziale) per i crimini e i delitti. Tale novità è criticata da più parti come varietà sanzionatoria, che esigerebbe troppo dai giudici. Questo e altri punti critici hanno indotto il Consiglio federale a porre in consultazione, il 30 giugno 2010, un avamprogetto di legge di revisione del nuovo sistema sanzionatorio (www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/themen/sicherheit/gesetzgebung/sanktionensystem.html), in cui si propone tra gli altri di limitare nuovamente a due pene (la pena pecuniaria e la pena detentiva) l'elenco di sanzioni per crimini e delitti.

In sintesi, il Consiglio federale non reputa opportuno introdurre la pena del ritiro della patente nel CP.

Risposta del Consiglio federale.