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10.455 · Iniziativa parlamentare · 2010-06-17

Liquidato

Wortlaut

In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 107 della legge sul Parlamento presento la seguente iniziativa parlamentare:

L'articolo 329a capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO) va modificato come segue:

Il datore di lavoro deve accordare al lavoratore, ogni anno di lavoro, almeno 5 settimane di vacanza; ai lavoratori sino ai 20 anni compiuti e a partire dai 55 anni compiuti, almeno 6 settimane.

Begründung

A norma di legge, i lavoratori hanno diritto ad almeno 4 settimane di vacanza all'anno e, sino ai 20 anni compiuti, ad almeno 5 settimane di vacanza l'anno (art. 329a CO). L'ultimo adeguamento del diritto alle vacanze è entrato in vigore il 1° luglio 1984, oltre 25 anni fa, in risposta all'iniziativa popolare del Partito socialista svizzero e dell'Unione sindacale svizzera.

Negli ultimi due decenni il mondo del lavoro ha conosciuto profondi mutamenti. La trasformazione strutturale, lo sviluppo tecnologico e la globalizzazione accrescono la pressione e il carico sul posto di lavoro.

Si richiedono la massima flessibilità e disponibilità ad adattarsi.

La salute risente dell'agitazione febbrile sul posto di lavoro: il 60 per cento circa delle persone che esercitano un'attività lucrativa soffre di stress, un numero sempre maggiore si ammala e viene escluso dal processo lavorativo. La SECO stima in 10 miliardi di franchi l'anno i costi dell'elevato carico di lavoro.

Particolarmente colpiti dallo stress sono i lavoratori più anziani. Per questo motivo, in molti contratti collettivi di lavoro, a partire dall'età di 50 anni il diritto alle vacanze è portato a 5 o più settimane. A partire da 55 anni aumenta anche il rischio di invalidità. Oggi, già il 20 per cento degli uomini percepiscono una rendita AI poco prima di andare in pensione. Circa il 40 per cento dei pensionamenti anticipati non volontari avvengono per motivi di salute.

La Svizzera è uno dei Paesi in Europa con gli orari di lavoro più lunghi e con meno giorni festivi e di vacanza. Negli ultimi anni, la produttività del lavoro è aumentata molto di più rispetto all'incremento del salario reale. I lavoratori ne hanno beneficiato soltanto in minima parte.

In Svizzera, le persone esercitanti un'attività lucrativa hanno in media 5 settimane di vacanza. Tuttavia, i diritti alle vacanze variano fortemente secondo i settori e le classi di età. Chi non sottostà a un CCL spesso ha unicamente il minimo legale. Soltanto il 40 per cento dei lavoratori sottostano a un CCL.

L'aumento del diritto legale alle vacanze a 5 settimane per tutti e a 6 settimane per i lavoratori sino ai 20 anni compiuti e a partire dai 55 anni compiuti è necessario per rigenerarsi e per mantenere la capacità funzionale. L'aumento è anche meritato: l'aumento del salario reale segue con fatica la crescita della produttività del lavoro e l'orario di lavoro ristagna.