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10.463 · Iniziativa parlamentare · 2010-06-18

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sugli articoli 160 capoverso 1 della Costituzione e 107 della legge sul Parlamento, inoltro la seguente iniziativa parlamentare:

L'articolo 8 della legge federale sulla radiotelevisione (LRTV) deve essere completato in modo da prevedere l'obbligo di diffondere informazioni, con foto e dati personali, su evasi rei di crimini puniti con almeno un anno di carcerazione. L'obbligo deve essere rispettato senza necessità di un sollecito.

Begründung

Il 4 aprile 2010 tre detenuti nel carcere di Willisau imbavagliano un secondino ed evadono. Alla ricerca di testimoni, un giorno dopo la polizia di Lucerna mette in guardia dal gruppetto con le parole seguenti: "I tre evasi sono violenti e pericolosi." Uno di loro è addirittura condannato per tentato omicidio. Varie emittenti private e giornali pubblicano immediatamente i nomi e le foto dei fuggitivi. Invece, la televisione svizzera (SF) ha diffuso il comunicato solo cinque giorni dopo, cioè venerdì 9 aprile 2010. Teoricamente, le basi legali parlano chiaro: l'articolo 8 della LRTV dispone che le emittenti svizzere devono inserire immediatamente nei loro programmi i comunicati urgenti di polizia indispensabili per mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici o per la sicurezza delle persone. Il caso indicato rispondeva esattamente a questi requisiti. Esperti in diritto dei media condividono questa opinione. La protezione del pubblico in situazioni di questo genere deve essere sempre più importante della protezione della sfera privata del delinquente.

Partendo da questi presupposti, l'UDC di Lucerna ha sporto contro la SF una denuncia, peraltro ancora pendente. Tuttavia, anche un verdetto di colpevolezza non risolve la questione: la SF continuerà a non rispettare gli obblighi in tempo utile e a trincerarsi dietro al regolamento interno. Anche in futuro i comunicati verranno diffusi troppo tardi, sempre che vengano diffusi: ciò è assolutamente insoddisfacente e dannoso per la sicurezza della popolazione. Per questa ragione è imprescindibile specificare l'articolo 8 LRTV in modo che la diffusione dei comunicati avvenga secondo criteri precisi e senza ulteriori passi o esortazioni.