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11.3022 · Interpellanza urgente · 2011-03-02

Dipartimento degli affari esteri

Liquidato

Wortlaut

Le rivoluzioni democratiche nel Medio e Vicino Oriente e nel Maghreb inducono il gruppo dei verdi a porre le seguenti domande:

1. Qual è l'opinione del Consiglio federale in merito al fatto che negli ultimi anni i regimi non democratici in particolare nell'area araba siano stati riforniti di armi che possono essere impiegate contro i loro stessi cittadini? Cosa pensa della costruzione del bunker svizzero per Gheddafi?

2. Qual è l'opinione del Consiglio federale in merito al fatto che si è collaborato con i Paesi del Medio Oriente a livello militare e di armamenti, nonostante si trattasse di una delle regioni più calde del mondo?

3. Come si spiega che perfino l'impresa federale RUAG continui a fornire armamenti e pezzi di ricambio nell'area araba?

4. Cosa pensa del fatto che la RUAG si sia presentata all'interno di un "Swiss Pavillon" a una fiera sugli armamenti ad Abu Dhabi mentre movimenti democratici non violenti venivano e vengono repressi con le armi?

5. Qual è la sua opinione in merito alla visita del capo dell'esercito a una mostra sulle armi e all'esercito degli EAU?

6. Il Consiglio federale è pronto a disporre un'immediata cessazione delle forniture di armamenti al Medio e Vicino Oriente e al Maghreb?

7. Come pensa di sostenere i movimenti democratici nel Medio e Vicino Oriente e nel Maghreb?

8. Quali misure sta attuando e quali ulteriori misure pensa di adottare per mitigare con tempestività il problema umanitario?

9. Quali sono i suoi piani per la promozione del processo di democratizzazione e a favore di uno sviluppo economico e sociale durevole? Intende mettere a disposizione know-how e supporto logistico per la realizzazione di libere elezioni?

10. Come pensa di sfruttare le opportunità generate dalla rivoluzione araba per una giusta pace tra Israele e Palestina?

11. Secondo quali criteri decide di congelare i patrimoni dei potentati? Perché nel caso di Mubarak l'ha fatto solo dopo la caduta - a differenza del caso Gheddafi? Le regole contro il riciclaggio di denaro saranno applicate con coerenza anche per capi di Stato e ministri?

12. Quando e secondo quali criteri adotterà quali misure penali per ottenere un mandato di cattura per capi di Stato e ministri in carica o caduti, che renda possibile l'arresto di queste persone anche in Svizzera?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le statistiche svizzere relative alle esportazioni di materiale bellico testimoniano che in passato la Svizzera ha fornito materiale bellico soltanto con ritegno agli Stati in cui sono attualmente in atto le rivolte, o si è astenuta del tutto dal fornire loro tale materiale. Le forniture isolate effettuate nel 2009 e nel 2010 consistevano principalmente in sistemi di difesa contraerea, componenti di tali sistemi e le relative munizioni (2009: 98 per cento/2010: 97 per cento; di questi, l'85 per cento era destinato all'Arabia Saudita), ossia in beni e dispositivi che non si prestano per essere impiegati contro la popolazione civile. La legge sul materiale bellico (legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico, LMB; RS 514.51) e la relativa ordinanza (ordinanza del 25 febbraio 1998 concernente il materiale bellico, ordinanza sul materiale bellico, OMB; RS 514.511) enumerano con completezza i criteri per il rilascio delle autorizzazioni e contengono in particolare anche criteri detti di esclusione; in presenza di determinate condizioni, ad esempio se esiste il rischio che le armi da esportare siano impiegate contro la popolazione civile, tali criteri ne escludono in modo assoluto l'esportazione. Invitato dalla CDG-N a precisare i criteri applicabili al rilascio dei permessi di esportazione, nel 2008 il Consiglio federale ha proceduto a una revisione dell'ordinanza sul materiale bellico. Questa enumera ora i criteri detti di esclusione: l'adempimento anche di uno di questi criteri comporta il rifiuto dell'autorizzazione. Da allora l'esportazione di materiale bellico è esclusa se:

- il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato interno o internazionale;

- il Paese destinatario viola in modo grave e sistematico i diritti umani;

- il Paese destinatario figura tra i Paesi meno sviluppati nell'elenco in vigore dei Paesi beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo, stilato dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;

- esiste un forte rischio che, nel Paese destinatario, le armi da esportare siano impiegate contro la popolazione civile; o

- esiste un forte rischio che, nel Paese destinatario, le armi da esportare siano trasferite a un destinatario finale indesiderato.

D'altro canto, nel 2009 il Consiglio federale ha risolto di modificare la propria prassi nei confronti di Egitto, Pakistan e Arabia Saudita. Da allora non vengono più concesse nuove autorizzazioni per l'esportazione di materiale bellico in questi tre Paesi. E ancora autorizzata soltanto l'esportazione di munizioni e pezzi di ricambio per il materiale bellico la cui esportazione era stata autorizzata già in precedenza.

I bunker non sono di per sé assoggettati all'obbligo di autorizzazione ai sensi della legge sul controllo dei beni a duplice impiego (legge federale del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni utilizzabili a fini civili e militari e sui beni militari speciali, LBDI; RS 946.202). Se costruiti in modo particolare o modificati per fini militari, i dispositivi di protezione possono tuttavia rientrare nel campo d'applicazione dell'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (ordinanza del 25 giugno 1997 sull'esportazione, l'importazione e il transito dei beni utilizzabili a fini civili e militari e dei beni militari speciali, OBDI; RS 946.202.1). Dal 1o luglio 2003, data della revisione dell'elenco dei beni soggetti ai controlli, figurano esplicitamente nell'elenco in particolare gli impianti di depurazione dell'aria destinati al filtraggio di sostanze radioattive, biologiche o chimiche. Prima del 2003 le esportazioni di impianti di questo genere erano soggette all'obbligo di notifica se potevano essere ricollegate ad armi di distruzione di massa. Fino al 1o ottobre 1997, data dell'entrata in vigore dell'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego, l'esportazione di beni strategici era retta da altre disposizioni.

2. In passato la Svizzera ha autorizzato soltanto con grande ritegno le forniture di materiale bellico a Stati del Vicino Oriente. Addirittura, in applicazione dei criteri di autorizzazione previsti dalla legislazione sul materiale bellico, alcuni Paesi della regione non vengono assolutamente riforniti. Considerato l'insieme delle importazioni di armi in questa regione, e in particolare anche quelle in provenienza da Stati membri dell'UE, le forniture effettuate da ditte svizzere sono sempre rimaste molto marginali. La cooperazione in materia d'armamento con Paesi del Vicino Oriente consiste, oltre che in contatti saltuari, anche in determinati acquisti effettuati dalla Svizzera in Israele.

3. Se vuole sopravvivere nel contesto della concorrenza internazionale e mantenere così una base commerciale che le consenta di proseguire in modo duraturo la propria attività, la RUAG - come tutte le altre imprese che operano nel settore dell'armamento e della tecnologia - deve poter accedere al mercato mondiale. Del mercato mondiale fanno parte anche i Paesi arabi. Le esportazioni della RUAG nell'area dei Paesi arabi sono comunque modeste, rispetto ad altre regioni, e soggiacciono come tutte le esportazioni di imprese d'armamento svizzere, alla procedura di autorizzazione ordinaria prevista dalla legge sul materiale bellico e dalla pertinente ordinanza. Secondo l'articolo 23 della legge federale sul materiale bellico, l'esportazione di pezzi di ricambio di materiale bellico, la cui esportazione era già stata autorizzata in precedenza, è pure permessa se nel frattempo non sono subentrati eventi straordinari, tali da giustificare una revoca della precedente autorizzazione. In virtù della legge sul controllo dei beni a duplice impiego, l'autorizzazione per l'esportazione di beni militari speciali può essere rifiutata soltanto nel quadro di un embargo sugli armamenti o in presenza di indizi di proliferazione (art. 6 LBDI).

4. Per potersi affermare nel contesto della concorrenza mondiale, un'impresa deve anche avere la possibilità di presentare i propri prodotti. Le fiere internazionali sugli armamenti hanno proprio questa funzione. Peraltro i fatti cui si allude nella domanda non sono avvenuti negli Emirati Arabi Uniti.

5. La visita era prevista nell'ambito dei periodici contatti bilaterali che il capo dell'armamento coltiva con diversi Paesi. Tali contatti riguardano il dialogo circa diverse questioni rilevanti in materia di sicurezza. Il Consiglio federale reputa importante e giusto condurre questo dialogo nel Vicino Oriente non solo con Israele ma anche con i Paesi arabi.

6. Bloccare le forniture con Paesi ai quali sostanzialmente la Svizzera non fornisce materiale bellico non sarebbe una decisione opportuna. Sarebbe sproporzionato anche riservare un trattamento assolutamente identico a tutte le domande, a prescindere dall'effettivo Paese di destinazione e destinatario finale e dai beni effettivamente in questione. Eventuali domande concrete sarebbero esaminate con estrema accuratezza e se necessario respinte.

7./9. Il processo di transizione deve essere credibile, scoperto e trasparente, e rispettare le legittime rivendicazioni della popolazione locale. La Svizzera appoggia questo processo fornendo, grazie alle sue capacità in materia di promozione della pace, un aiuto tecnico mirato agli attori coinvolti. Dietro richiesta della Commissione per le riforme politiche, un esperto è stato dispiegato in Tunisia. In Egitto la Svizzera collabora da qualche tempo con organizzazioni ed esponenti della società civile, in particolare nell'ambito della lotta contro la tortura, dei diritti delle donne, del lavoro infantile e della promozione del dialogo interreligioso. I recentissimi avvenimenti dimostrano che tale impegno dovrebbe proseguire e la collaborazione andrebbe estesa, se questo è il desiderio, anche ad altri Paesi della regione. Grazie alla propria esperienza di lunga data nel campo dell'istituzione di spazi d'incontro aconfessionali e neutri nei confronti delle religioni, la Svizzera si adopererà in special modo in favore del coinvolgimento di tutti gli attori politici interessati e aperti al dialogo. La Svizzera potrebbe inoltre accettare richieste di appoggio nell'ambito di indagini in relazione a violazioni generalizzate dei diritti umani. Infine, potrebbe partecipare dietro richiesta al dispiego di osservatori elettorali.

Considerata la nuova costellazione creatasi nella regione, l'attenzione deve essere puntata anche sul problema migratorio. Il Consiglio federale si permette di rammentare che sebbene tutti i Paesi europei si troveranno probabilmente confrontati con un'accresciuta pressione migratoria in provenienza da questa regione, si tratterà comunque di un fenomeno irrisorio in confronto alla pressione esercitata dai profughi nel bisogno sui Paesi della regione e sui Paesi di provenienza. Nel prossimo futuro questi ultimi dovranno trovare, con l'appoggio della comunità internazionale, soluzioni coerenti e durature per le sfide di politica dello sviluppo, tenendo adeguatamente conto del problema migratorio. La Svizzera sostiene le azioni umanitarie promosse per gestire la crisi attuale. E inoltre presente sul posto per mezzo di diverse iniziative regionali e diversi progetti nazionali sostenuti dal DFAE e dal DFGP, che dovrebbero agevolarla nel compito di elaborare una strategia migratoria in collaborazione con i Paesi interessati e la comunità internazionale.

8. Il Consiglio federale segue e valuta con attenzione la situazione che predomina in Nordafrica. Sono già state adottate alcune misure e il coordinamento tra i dipartimenti è assicurato. La DSC e l'Ufficio federale della migrazione in seno al DFGP garantiscono la reciproca convergenza delle attività promosse e l'impiego coerente ed efficiente delle risorse messe a disposizione. In particolare, tre team di pronto intervento dell'aiuto umanitario della Confederazione e del corpo svizzero di aiuto umanitario stanno operando in Egitto e in Tunisia. Due specialisti sono stati inviati uno al Cairo e l'altro a Tunisi, a rinforzo delle rispettive ambasciate svizzere. Gli specialisti coordinano i primi soccorsi in stretta collaborazione con le autorità governative e con partner locali. La Svizzera ha deciso di contribuire con un importo di 500 000 franchi alle attività prodigate dal CICR nel campo dei soccorsi sanitari nella regione. Inoltre, l'aiuto umanitario della Confederazione ha concesso alla Croce Rossa Svizzera un importo di 500 000 franchi per consentire a quest'ultima di venire in aiuto alla Mezzaluna Rossa tunisina. Infine, la Svizzera sostiene con un importo di un milione di franchi le operazioni dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e mette inoltre a disposizione di questa organizzazione un esperto del corpo svizzero di aiuto umanitario. L'OIM assiste i lavoratori stranieri e le loro famiglie in fuga dalla Libia che vogliono rimpatriare via terra, via mare o via aerea. Non è escluso che nel prossimo futuro le autorità svizzere sostengano ulteriori attività nella regione, in particolare per il ritorno di profughi da Stati terzi nei rispettivi Paesi d'origine.

10. E ancora troppo presto per giudicare se la rivoluzione araba si ripercuoterà positivamente sul processo di pace tra Israele e i territori occupati della Palestina. La nuova situazione creatasi in Egitto, invece, potrebbe ripercuotesi sul processo di conciliazione interno alla Palestina e sull'afflusso di persone e beni nella striscia di Gaza. La Svizzera porterà avanti il costante dialogo politico con Israele e potrà così non solo rafforzare le relazioni bilaterali ma condurre anche un approfondito scambio di vedute sulla situazione politica nella regione. Il nostro Paese cerca di principio il dialogo con tutte le parti in causa e coltiva contatti regolari con gli attori strategici importanti per agevolare la ricerca di una soluzione duratura al conflitto nel Vicino Oriente.

11. Nei casi menzionati la Svizzera è stata nel mondo intero il primo Paese ad agire congelando i beni dei potentati destituiti.

Il blocco dei beni disposto in virtù dell'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale, come ha scelto di fare poco tempo fa il Consiglio federale sulla base degli avvenimenti in atto in Tunisia, in Egitto e in Libia, è soltanto uno dei diversi strumenti previsti in un dispositivo globale di difesa contro i fondi di origine illecita appartenenti ai potentati. L'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale stabilisce quanto segue: "Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni."

Il blocco dei beni è volto a impedire che fondi pubblici eventualmente acquisiti in modo illecito o rubati possano essere prelevati dalla Svizzera, e a consentire alle autorità giudiziarie degli Stati interessati di presentare alla Svizzera eventuali richieste di assistenza giudiziaria. La questione dell'origine lecita dei fondi bloccati deve essere acclarata nel quadro della procedura di assistenza giudiziaria, rispettivamente del procedimento penale interno su cui si fondano le richieste di assistenza giudiziaria. I fondi illegalmente acquisiti potranno essere restituiti soltanto a quel momento. Il blocco dei beni così disposto si giustifica pertanto proprio nell'ottica di probabili richieste di assistenza giudiziaria da parte dello Stato interessato. Fintanto che i potentati interessati rimangono al potere, è praticamente escluso che vengano presentate richieste di questo genere. Per questo, il blocco di beni ha poco senso, se non in prospettiva di un acclaramento giudiziario dell'eventuale origine criminale degli stessi.

In linea generale e indipendentemente dalla destituzione o meno di qualsiasi potentato, la Svizzera non vuole accogliere fondi di origine criminale, a prescindere dal luogo e dalla persona da cui possono provenire. Perciò la nostra legislazione sulla lotta contro il riciclaggio di denaro in particolare è una delle più severe e impone agli istituti finanziari estesi obblighi di diligenza e di informazione. Le misure previste dalla legge sul riciclaggio di denaro (legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, LRD; RS 955.0) hanno primariamente una funzione preventiva, ossia quella di impedire che in Svizzera vengano depositati fondi di origine criminale. Le persone politicamente esposte (dette "PEP", Politically Exposed Persons) sono considerate relazioni a rischio nei confronti delle quali gli obblighi di diligenza sono ancora più estesi. Per gli intermediari finanziari questa normativa è vincolante e la FINMA, in quanto autorità pubblica di vigilanza indipendente, ne sorveglia il rispetto da parte loro.

12. Il Consiglio federale non è un'autorità di perseguimento penale. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di attivare un magistrato della Corte penale internazionale per quanto riguarda la situazione creatasi in Libia dal 15 febbraio 2011.

Risposta del Consiglio federale.