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11.3164 · Mozione · 2011-03-17

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di affidare a esperti indipendenti l'esame della sicurezza delle centrali nucleari esistenti o in progetto, e delle modifiche eventualmente necessarie per migliorarla.

Begründung

I gravissimi incidenti avvenuti in diversi reattori nucleari giapponesi, che erano stati ritenuti sicuri dalle commissioni ufficiali, impongono il riesame dalla sicurezza delle centrali nucleari svizzere, tanto di quelle esistenti che di quelle in corso di progettazione.

La consigliera federale Doris Leuthard ha dichiarato che "la sicurezza e il benessere della popolazione hanno priorità assoluta". Questi esami dovranno quindi essere affidati ad esperti indipendenti, in particolare per quanto riguarda i problemi che potrebbero insorgere nei sistemi di raffreddamento in caso di emergenza, di terremoto o di inondazione, oppure in caso di guasti meccanici o elettronici che non rientrano negli schemi previsti.

Questi esami non dovranno essere affidati ai nostri organismi ufficiali, in quanto la loro posizione filonucleare non consente di avere l'atteggiamento critico necessario affinché tali esami risultino utili e credibili.

Con la presente mozione, chiedo quindi che l'esame della sicurezza e delle modifiche da apportare eventualmente alle centrali nucleari esistenti o in via di progettazione per migliorarne la sicurezza sia affidato ad esperti indipendenti. Nel mandato di attribuzione, dovrà inoltre essere specificato chiaramente che gli esperti dovranno anche mettere in evidenza quale grado di sicurezza ritengono possa essere raggiunto con le misure che saranno adottate.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La vigilanza sulla sicurezza nucleare è un compito di pertinenza statale. Secondo l'articolo 70 capoverso 1 lettera a della legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu, RS 732.1), l'autorità di vigilanza in materia di sicurezza nucleare interna ed esterna è l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN). Secondo l'articolo 2 capoverso 1 della legge federale del 22 giugno 2007 sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (LIFSN, RS 732.2), l'IFSN adempie i compiti attribuitigli conformemente alla legislazione sull'energia nucleare, alla legislazione sulla radioprotezione, alla legislazione sulla protezione della popolazione e la protezione civile, nonché alle prescrizioni concernenti il trasporto di merci pericolose. Vigila sugli impianti nucleari svizzeri e li valuta in relazione alla sicurezza nucleare e alla radioprotezione, dalla fase di progettazione fino alla disattivazione e allo smaltimento, passando attraverso la fase di costruzione e quella di esercizio. Oltre che sugli impianti nucleari, l'IFSN vigila sul trasporto delle sostanze radioattive da e verso gli impianti stessi. Fanno inoltre parte dell'ambito di sorveglianza dell'IFSN attività preliminari in vista della realizzazione di depositi in strati geologici profondi per scorie radioattive. Il principale obiettivo dell'IFSN e dei suoi organi è la protezione delle persone e dell'ambiente dai danni causati dalla radioattività.

L'IFSN è un ente federale di diritto pubblico avente personalità giuridica propria, che esercita la sua attività di vigilanza in modo autonomo e indipendente. Esso sottostà alla vigilanza del Consiglio federale (art. 18 cpv. 1 e 2 LIFSN).

Oltre che di una direzione, l'IFSN dispone anche di un organo strategico, il consiglio dell'Ispettorato, che funge contemporaneamente anche da organo di vigilanza interno (art. 6. cpv. 1 LIFSN). I membri del consiglio dell'IFSN sono nominati dal Consiglio federale per un periodo di quattro anni. Le nuove nomine per il quadriennio 2012-2015 si svolgeranno nel corso di quest'anno. Per l'occasione il DATEC chiarirà anche le questioni relative all'indipendenza dei membri del consiglio dell'IFSN.

L'indipendenza dell'IFSN era un fattore rilevante per il legislatore, che l'ha fissata esplicitamente nella LENu. I membri del consiglio dell'Ispettorato sono nominati dal Consiglio federale e non sono autorizzati a esercitare un'attività commerciale né ad assumere una funzione federale o cantonale che potrebbe pregiudicare la loro indipendenza (art. 6 cpv. 3 LIFSN).

L'inserimento di altri specialisti è superfluo.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.