Lexipedia

11.3387 · Mozione · 2011-04-14

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le disposizioni della legge (LRTV), dell'ordinanza (ORTV) e della concessione SSR in modo da escludere la possibilità per l'emittente pubblica finanziata attraverso i proventi del canone di proporre pubblicità online.

Begründung

L'emittente pubblica SSR detiene una posizione di quasi monopolio nel paesaggio mediatico svizzero. Se si considera che il 96 percento dei proventi del canone per la ricezione radiotelevisiva le sono destinati e che gestisce 8 reti televisive e 18 stazioni radiofoniche, è evidente che l'auspicata concorrenza tra i vari operatori di mercato è puramente illusoria. Il notevole squilibrio nella ripartizione del mercato lascia le emittenti private a bocca asciutta. A queste condizioni, la lotta per la conquista di nuove fette di mercato non può essere equa e la pluralità dei media ne risulta compromessa. La pubblicità online permetterebbe agli operatori privati di procurarsi i mezzi supplementari necessari a contrastare il predominio statale.

La normativa attualmente in vigore autorizza sia le emittenti private che la SSR (seppur con qualche restrizione) a proporre pubblicità online, e ciò nonostante la legge e l'ordinanza conferiscano espressamente al Consiglio federale la facoltà di limitare interamente o in parte questa offerta (art. 14 cpv. 3 LRTV). Visto l'attuale monopolio de facto dell'emittente pubblica nel settore dei media, per promuovere la pluralità delle opinioni il Consiglio federale è tenuto a fare uso della competenza attribuitagli in questo ambito, emanando un divieto assoluto per la SSR di fare pubblicità online.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La legge sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40) stabilisce che, oltre ai programmi radiotelevisivi, la SSR può proporre un'offerta editoriale finanziata mediante i proventi del canone, la quale non costituisce propriamente un programma (art. 25 cpv. 3 lett. b LRTV; cosiddetta ulteriore offerta editoriale). Le attività in rete rientrano in questa categoria. Proprio perché i contenuti online sono considerati indispensabili all'adempimento del mandato di programma, il Consiglio federale è incaricato di definirne la portata nella concessione.

All'origine della volontà del legislatore vi è la convinzione che la SSR debba poter disporre degli strumenti necessari per rimanere competitiva soprattutto nei confronti delle grandi reti televisive ben presenti in Svizzera. Se queste emittenti diffondono offerte integrative online che permettono di consolidare ulteriormente la loro posizione sul mercato, la SSR deve poter fare lo stesso (messaggio concernente la revisione totale della legge federale sulla radiotelevisione del 18 dicembre 2002, FF 2003 1518).

Attualmente, il margine di manovra della SSR in Internet è definito nella concessione SSR (concessione rilasciata alla SRG SSR idée suisse del 28 novembre 2007; FF 2007 7709, ultima versione: FF 2010 6993). Dal punto di vista temporale e tematico, le offerte online devono presentare un rapporto diretto con le trasmissioni radiotelevisive e includere sia informazioni relative al retroscena e al contesto delle trasmissioni che informazioni su conoscenze di base relative a trasmissioni formative. Ai sensi dell'articolo 23 dell'ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401), nell'ulteriore offerta editoriale della SSR la pubblicità e la sponsorizzazione sono vietate, seppur con qualche eccezione.

Il 18 giugno 2010, nell'ambito del riesame dell'importo del canone di ricezione, il Consiglio federale ha affrontato anche la questione dell'offerta online della SSR, giungendo alla conclusione che, alla luce dei rapidi mutamenti nel paesaggio mediatico e della progressiva internazionalizzazione della concorrenza, per ottemperare al proprio mandato la SSR non può ormai più fare a meno di Internet per mantenere vivo il contatto con il proprio pubblico. Nell'interesse di chi paga il canone, inoltre, il governo ha considerato l'eventualità di un finanziamento almeno parziale dei contributi online attraverso la pubblicità. Una soluzione di questo tipo è stata ventilata anche a causa della graduale migrazione delle entrate pubblicitarie dal settore radiotelevisivo a quello di Internet.

Il Consiglio federale è consapevole che lasciare campo libero alla SSR sul fronte della pubblicità online significherebbe fare concorrenza diretta agli operatori di mercato privati. Ecco perché occorre dimostrare moderatezza e prestare particolare attenzione agli altri attori di mercato e alle strutture esistenti.

Prima di prendere una decisione definitiva sulla questione della pubblicità online, il Consiglio federale si aspetta che la SSR interpelli le case editrici per cercare insieme una soluzione che permetta a ciascuna parte di operare in Internet in maniera vantaggiosa sul piano economico. Non si tratta soltanto di definire modelli di collaborazione nel settore pubblicitario, bensì di immaginare cooperazioni e sinergie più ampie tra SSR e case editrici che contribuiscano in ultimo luogo a rafforzare il mercato svizzero dei media nel suo insieme. Sono attualmente in corso discussioni a questo proposito, sebbene ad oggi non siano ancora state presentate soluzioni.

Ad ogni modo, l'ordinamento giuridico deve garantire una certa velocità di reazione per consentire di tenere al momento giusto in debita considerazione il dinamismo che caratterizza il settore dei media. L'introduzione a livello di legge di un divieto per la SSR di fare pubblicità online risulterebbe contraria a questo principio. In occasione della revisione della LRTV il Parlamento aveva del resto rifiutato una simile proposta proprio sulla base di queste considerazioni (Boll. uff. 2005 CS, 64 segg.).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.