Sorveglianza in ambienti privati. Correlare la protezione dei dati e la sicurezza
11.3471 · Interpellanza · 2011-05-30
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Con decisione del 27 novembre 2009 il Consiglio federale ha incaricato il DDPS di presentargli al più tardi entro la fine del 2013 un messaggio per una legge globale di carattere civile sui servizi informazioni. Nel quadro dell'elaborazione di tale legge deve aver luogo una ponderazione degli interessi tra i nostri interessi in materia di sicurezza e la protezione della sfera privata dei cittadini e delle cittadine. A quest'ultima è tradizionalmente attribuita grande importanza. Oggigiorno la legge consente a mala pena un margine di manovra per eseguire, ad esempio, una misura preventiva di sorveglianza su suolo privato nell'interesse della sicurezza. Ciò è possibile unicamente per le autorità di perseguimento penale sulla base di una decisione del giudice per spiegare un concreto e grave sospetto di reato. In considerazione dei pericoli destinati ad acuirsi e dei crescenti rischi legati al terrorismo, allo spionaggio e alla proliferazione, l'attuale ponderazione tra la sicurezza e la sfera privata deve essere per lo meno riconsiderata. Viste le mutate forme di minaccia occorrerebbe esaminare in che modo il Servizio delle attività informative della Confederazione - nel rispetto di condizioni restrittive - potrebbe raccogliere informazioni non soltanto su suolo pubblico ma anche in ambienti privati. A tal proposito invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Corrisponde al vero che il divieto di sorveglianza preventiva statale in ambienti privati rende più difficoltosa la localizzazione di fonti di pericolo da parte delle autorità di sicurezza?
2. Le raccolte di informazioni a titolo preventivo in ambienti privati da parte del Servizio delle attività informative della Confederazione nei settori della lotta al terrorismo, della lotta contro lo spionaggio e della repressione della proliferazione possono portare sostanziali acquisizioni di conoscenze e quindi creare maggiore sicurezza?
3. Il Consiglio federale condivide il parere secondo cui la Svizzera come altri Stati europei può disciplinare, in conformità con i diritti fondamentali, la ricerca preventiva di informazioni da parte dei servizi di intelligence in ambiti privati, se l'approvazione preliminare di simili misure da parte di una commissione ad hoc garantisce in misura sufficiente la protezione della sfera privata?
4. Su mandato della commissione competente il Consiglio federale potrebbe ancora completare, nel quadro della revisione della LMSI II attualmente in corso, simili disposizioni sul disciplinamento legale restrittivo, ma adeguato alla situazione di minaccia, della ricerca preventiva di informazioni da parte dei servizi di intelligence negli ambiti privati?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale risponde alle domande dell'autore dell'interpellanza come segue:
1. È esatto che gli attuali strumenti a disposizione del Servizio delle attività informative della Confederazione per l'acquisizione di informazioni permettono soltanto un riconoscimento tempestivo e una valutazione della situazione limitati. Pertanto, la localizzazione tempestiva di fonti di pericolo è resa difficoltosa, come d'altronde indicato nel messaggio del 15 giugno 2007 concernente la modifica della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (FF 20074613, qui di seguito "LMSI II").
2. Secondo il Consiglio federale l'attuale situazione di minaccia connessa al terrorismo, alla proliferazione e allo spionaggio richiede l'introduzione di mezzi speciali per la ricerca di informazioni, tra i quali l'introduzione, in conformità con i diritti fondamentali, della ricerca (preventiva) di informazioni negli ambiti privati. In questo modo si colmerebbe un'importante lacuna nel dispositivo preventivo di difesa della Confederazione.
3. Sì. Il Consiglio federale è del parere che le ricerche di informazioni negli ambiti privati possono e devono essere realizzate in conformità con i diritti fondamentali. Nondimeno, simili misure costituiscono una grave ingerenza nei diritti fondamentali. Le restrizioni di tali diritti devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui e devono inoltre soddisfare il principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 2 e 3 Cost.). In ogni caso, i diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza (art. 36 cpv. 4 Cost.). Un'autorità indipendente sarebbe un organo adeguato per autorizzare una simile ingerenza.
L'introduzione dell'osservazione di persone sospette in ambienti privati e di altri mezzi speciali per la ricerca di informazioni è del resto esaminata anche nel quadro della nuova legge sul servizio informazioni che sarà sottoposta al Parlamento nel corso della prossima legislatura.
4. In linea di principio sarebbe possibile presentare una simile proposta nell'attuale dibattito parlamentare sul messaggio aggiuntivo del 27 ottobre 2010 concernente la modifica della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna ("LMSI II ridotta", FF 2010 6923). Occorre tuttavia considerare che nella primavera del 2009 il Parlamento ha respinto il progetto LMSI II originario, segnatamente in relazione alla proposta del Consiglio federale d'introdurre mezzi speciali per la ricerca di informazioni (tra i quali l'osservazione in luoghi non liberamente accessibili).
In seguito il Consiglio federale aveva deciso uno scaglionamento dei lavori legislativi (decisione del Consiglio federale del 27 novembre 2009): in un primo progetto dovevano essere concretizzati elementi in gran parte non contestati. Nel frattempo, questa parte del concetto è stata realizzata con il messaggio aggiuntivo "LMSI II ridotta". Al primo progetto farà pertanto seguito un secondo progetto globale (legge sul servizio informazioni) che comprenderà anche i mezzi speciali per la ricerca di informazioni.
L'introduzione del tema della ricerca preventiva di informazioni negli ambiti privati nel quadro della trattazione in corso della "LMSI II ridotta" darebbe adito a un dibattito di fondo che esulerebbe dai limiti previsti da tale progetto legislativo e ritarderebbe la promulgazione della modifica di legge. Per queste ragioni il Consiglio federale si oppone all'integrazione nell'attuale revisione "LMSI II ridotta" della richiesta dell'autore dell'interpellanza.
Risposta del Consiglio federale.