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11.3524 · Mozione · 2011-06-15

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di fissare, sulla scia delle prescrizioni in vigore nell'Unione europea, limiti massimi di prezzo vincolanti per le comunicazioni in entrata e in uscita, l'invio di SMS e la trasmissione dati tramite telefono cellulare all'estero.

Begründung

Sono anni ormai che l'UE incoraggia i 27 Paesi membri ad abbassare progressivamente le tariffe di roaming. Il 1° luglio 2011 i prezzi massimi stabiliti subiranno un ulteriore taglio, e tutte le aziende di telecomunicazione dovranno adeguarsi.

Gli operatori svizzeri di telefonia mobile non hanno l'obbligo di rispettare questi tetti massimi, di conseguenza nel nostro Paese il prezzo per una prestazione dello stesso tipo finisce per essere fino a cinque volte superiore. E ad ogni riduzione delle tariffe UE, il divario diventa sempre più marcato.

Le esperienze maturate sin qui a livello europeo e svizzero dimostrano che nel caso del roaming internazionale non è possibile affidarsi al libero gioco del mercato. Ragion per cui lo Stato è chiamato a intervenire, fissando limiti massimi di prezzo uguali per tutti. Solo così potremo beneficiare di tariffe eque anche in Svizzera.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Nella sua valutazione del mercato delle telecomunicazioni del 17 settembre 2010 il Consiglio federale ha affrontato in maniera approfondita questa problematica. È pertanto cosciente che in Svizzera i prezzi del roaming per la telefonia vocale e gli SMS sono relativamente alti rispetto a quelli praticati nell'UE. Sul fronte dei servizi di trasmissione dati, invece, le tariffe svizzere di roaming si situano attualmente ai livelli dei Paesi dell'UE, eccezion fatta per le offerte prepagate. La situazione è ben diversa per il roaming tra la Svizzera e il resto del mondo: nella classifica dei Paesi OCSE i prezzi svizzeri risultano essere tra i più bassi.

Le tariffe di roaming per i clienti finali dipendono innanzitutto dal prezzo, concordato tra le imprese interessate, che un fornitore di servizi mobili deve pagare per l'utilizzo della rete estera da parte dei suoi clienti (prezzo all'ingrosso). I grandi operatori mobili che acquistano numerosi minuti di roaming presso i loro partner esteri, ottengono buone condizioni, mentre quelli più piccoli, in posizione meno vantaggiosa per negoziare, spesso devono pagare di più.

Allo scopo di promuovere lo sviluppo di un mercato interno omogeneo per quanto riguarda i servizi di roaming, a livello di Stati membri l'UE ha introdotto limiti massimi di prezzo vincolanti (sia per i prezzi all'ingrosso sia per quelli fatturati ai clienti finali), abbassando progressivamente le tariffe in vigore (regolamento, CE, n. 717/2007 del 27 giugno 2007 relativo al roaming sulle reti mobili pubbliche, GU L 171 del 29 giugno 2007, p. 32; modificato dal regolamento, CE, n. 544/2009, GU L 167 del 29 giugno 2009, p. 12). Le stesse regole si applicano anche nel SEE. In Svizzera l'introduzione unilaterale di limiti massimi di prezzo per i clienti finali consentirebbe sì di garantire condizioni migliori di roaming in Europa per i clienti di un fornitore svizzero, ma questa soluzione non sarebbe ideale poiché non determinerebbe necessariamente anche migliori prezzi all'ingrosso. I più svantaggiati sarebbero i piccoli operatori svizzeri, dotati di scarso potere negoziale. L'imposizione di un limite massimo per i prezzi all'ingrosso dovrebbe necessariamente basarsi su un accordo bilaterale tra la Svizzera e l'UE. Prossimamente il Consiglio federale presenterà un'analisi approfondita sulla politica europea in cui verrà altresì considerata quest'esigenza. C'è anche da dire che a tal riguardo occorrerebbe verificare la conformità di un simile atto alle norme OMC.

Il 1° gennaio 2010, in occasione della revisione dell'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST; RS 784.101.1), il Consiglio federale ha introdotto misure tese a migliorare la trasparenza dei prezzi di roaming. Gli operatori di telefonia mobile sono d'ora in poi tenuti, in caso di sottoscrizione o rinnovo di un abbonamento o di acquisto di una carta SIM, a fornire per iscritto informazioni facilmente comprensibili sulle tariffe di roaming in vigore. Devono inoltre indicare le varie opzioni tariffarie a disposizione della clientela. Inoltre, dal 1° luglio 2010, i clienti che entrano in una rete estera di telefonia mobile devono essere immediatamente e gratuitamente informati sulle tariffe massime per evitare brutte sorprese a fine mese. Contrariamente all'UE, le prescrizioni svizzere in materia di trasparenza vigono per il roaming in tutto il mondo. Di recente, infine, i tre principali operatori svizzeri di telefonia mobile hanno spontaneamente deciso di introdurre tetti massimi di spesa per tutelare i propri clienti dalle fatture esorbitanti legate all'utilizzo di servizi di roaming.

L'evoluzione dei prezzi di roaming viene seguita attentamente sul piano internazionale, in particolare nel quadro di UIT, OCSE, e OMC. La Svizzera partecipa attivamente ai lavori. Il Consiglio federale illustrerà l'evoluzione attuale della situazione nel rapporto complementare sulla valutazione del mercato delle telecomunicazioni chiesto dalla CTT di entrambe le Camere federali. Se dalle discussioni internazionali dovessero emergere nuove realtà, potrebbe inoltre considerare l'adozione di altre misure. Il Consiglio federale si aspetta inoltre che gli operatori svizzeri condividano insieme ai consumatori i vantaggi legati all'andamento del cambio.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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