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11.3698 · Mozione · 2011-06-17

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di creare le basi legali, affinché nell'arco dell'anno i cantoni possano procedere al versamento di più acconti per i pagamenti diretti. A tal fine la Confederazione dovrebbe anticipare i fondi ai cantoni.

Begründung

Conformemente all'ordinanza sui pagamenti diretti all'agricoltura, i cantoni sono tenuti a erogare i pagamenti diretti agli agricoltori entro il 31 dicembre. Hanno inoltre la possibilità di corrispondere un acconto alla fine del primo semestre, richiedendone il versamento anticipato alla Confederazione. Di norma, i gestori ricevono pertanto i loro pagamenti diretti in due tranche. Nelle aziende di piccole e medie dimensioni i pagamenti diretti rappresentano una fetta consistente del reddito totale. Per alcune aziende la suddivisione di questo importo considerevole soltanto in due tranche può comportare problemi di liquidità. Se i pagamenti diretti venissero erogati in tre o quattro tranche all'anno, si potrebbero contrastare attivamente i problemi di liquidità e indennizzare in maniera più equa le prestazioni costantemente fornite dagli agricoltori. Queste ultime, indennizzate mediante i pagamenti diretti, vengono infatti fornite dalle famiglie contadine durante tutto l'anno.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

I principi concernenti il versamento dei pagamenti diretti si basano sulla legge sui sussidi (LSu; RS 616.1). Conformemente all'articolo 23 di tale legge, gli aiuti finanziari e le indennità possono essere versati il più presto dal momento in cui le spese sono divenute imminenti. In virtù di questa base legale, il Consiglio federale ha stabilito nell'articolo 68 dell'ordinanza sui pagamenti diretti che alla fine del primo semestre i cantoni possono versare un acconto corrispondente, al massimo, al 50 per cento dell'intero importo o del contributo concesso l'anno precedente e richiederne il versamento anticipato all'Ufficio federale dell'agricoltura. Tale prassi è applicata in tutti i cantoni.

In virtù della LSu, il Consiglio federale ha, in linea di massima, la possibilità di versare l'acconto in tre o quattro tranche; a tal fine non è necessario modificare la legge. Occorre tuttavia tenere in considerazione che la prima tranche non può essere erogata prima della data d'inoltro della domanda per i pagamenti diretti (fissata attualmente a inizio maggio) e che prima della determinazione dell'importo definitivo può essere versato l'80 per cento al massimo dell'aiuto finanziario (art. 23 cpv. 2 LSu). Un versamento anticipato del primo acconto presuppone altri adeguamenti, come ad esempio l'anticipo della data d'inoltro della domanda di contributo da parte degli agricoltori. Inoltre, il versamento di più tranche comporta un maggior dispendio per Confederazione e cantoni.

Nell'impostazione delle nuove ordinanze relative alla politica agricola 2014-2017 dovrà essere rivista la questione degli acconti. Il Consiglio federale valuterà la richiesta dell'autore della mozione in tale contesto e alla luce del rapporto costi-benefici. Le cerchie interessate avranno l'opportunità di esprimersi in merito ai disegni d'ordinanza nel quadro di un'indagine conoscitiva.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.