11.3704 · Mozione · 2011-06-17
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di precisare lo statuto dei lavoratori indipendenti e, in particolare, i controlli da effettuare per individuare gli pseudo-indipendenti.
Begründung
Si constata sempre più spesso la presenza di vari consorzi di lavoratori indipendenti stranieri, che arrivano in Svizzera per lavorare in cantieri edili - soprattutto a Ginevra nel settore delle abitazioni di lusso - e che, conformemente al loro statuto, non sono sottoposti ad alcun controllo, né salariale né dell'orario di lavoro.
È lecito chiedersi se questi lavoratori siano effettivamente degli indipendenti, in quanto l'impressione generale è che si tratti piuttosto di salariati che assumono lo statuto di indipendenti solo per la durata del cantiere nel cantone in cui lavorano.
Va inoltre sottolineato che questi consorzi, contrariamente agli indipendenti che vengono in Svizzera per svolgere piccoli lavori, si aggiudicano appalti consistenti, che spesso le imprese locali non riescono a ottenere.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
I prestatori di servizi indipendenti provenienti dall'estero che effettuano fino a 90 giorni di lavoro in Svizzera per anno civile sono soggetti all'obbligo di notificazione (art. 9 cpv. 1 bis dell'ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP; RS 142.203). In base a tali notificazioni e alla legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera (art. 1 cpv. 2 LDist; RS 823.20), gli organi di esecuzione possono esigere che i prestatori di servizi indipendenti stranieri dimostrino di essere effettivamente indipendenti.
La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha emanato, il 1° gennaio 2011, una direttiva all'attenzione degli organi di esecuzione della LDist. Questa direttiva aiuta gli organi di esecuzione a individuare i casi di pseudo-indipendenza lavorativa, precisando in particolare quali documenti possono essere richiesti a un prestatore di servizi indipendente straniero per ottenere la prova che egli esercita effettivamente un'attività lucrativa indipendente. Inoltre la direttiva contiene un questionario che deve compilare il prestatore di servizi indipendente straniero. Essa descrive anche lo svolgimento di un controllo nella pratica. Basandosi su esempi concreti, la direttiva sensibilizza gli organi di controllo a diverse situazioni nelle quali può essere riscontrata una pseudo-indipendenza lavorativa. Inoltre la direttiva mostra che può esistere una tale pseudo-indipendenza se diverse persone si associano per presentarsi verso l'esterno come una società.
Il Consiglio federale ritiene che l'attuale sistema di sanzioni concernente le misure d'accompagnamento sia in linea di massima efficace, anche se certe lacune - in particolare nella lotta contro la pseudo-indipendenza lavorativa - rendono ancora necessari opportuni adeguamenti. Il 6 luglio 2011 il Consiglio federale ha incaricato il DFE di sottoporgli, entro l'autunno del 2011, alcune proposte di modifica della legge. Le nuove disposizioni legali dovrebbero permettere, nell'ambito degli impegni di diritto internazionale pubblico, una lotta mirata contro i casi di falsa indipendenza lavorativa.
Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.