11.3790 · Interpellanza · 2011-09-14
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
- In alcuni cantoni al termine di un risanamento energetico degli edifici oppure in seguito al montaggio di un impianto solare, il valore locativo dell'edificio in questione aumenta. Ne consegue che sul proprietario gravano imposte più alte. Come giudica il Consiglio federale questa prassi?
- Alcuni cantoni riscuotono imposte sui redditi (RIC) conseguiti con l'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico. Come giudica il Consiglio federale questa prassi?
- È possibile che la Confederazione crei una direttiva per uniformare la prassi nei cantoni?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Ai sensi del diritto vigente, il contribuente può dedurre le spese di manutenzione degli immobili appartenenti alla sua sostanza privata. D'altra parte, le spese volte ad aumentarne il valore rientrano tra le spese d'investimento non deducibili. Nell'ambito dell'imposta federale diretta, costituiscono un'eccezione gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente che, indipendentemente dall'aumento di valore che possono apportare, sono assimilati alle spese di manutenzione (art. 32 cpv. 2 LIFD). Conformemente alla legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni, anche i cantoni possono prevedere deduzioni per la protezione dell'ambiente e per provvedimenti di risparmio energetico (art. 9 cpv. 3 lett. a LAID). I risanamenti energetici in edifici esistenti, come pure l'installazione di un impianto fotovoltaico per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica rientrano ugualmente nella categoria delle spese deducibili. I provvedimenti summenzionati accrescono il valore dell'immobile. Qualora vi fosse una modifica sostanziale del valore, è necessario effettuare una nuova stima a livello cantonale.
2. Nella sua risposta alla mozione Favre (09.3456), il Consiglio federale ha già chiarito la situazione fiscale riguardo alla rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC). Ai sensi del diritto vigente, i proventi RIC costituiscono reddito imponibile da sostanza immobiliare (art. 21 cpv. 1 lett. a LIFD e art. 7 cpv. 1 LAID). Una mancata imposizione delle entrate derivanti dalla produzione di elettricità grazie all'energia solare equivarrebbe a una violazione dei principi del diritto fiscale vigente (imposizione della totalità dei redditi netti e imposizione secondo la capacità economica). Chi utilizza oggi la RIC come canale di vendita dell'elettricità prodotta privatamente mediante energia solare, produce per la collettività, poiché la rimunerazione riguarda l'intera produzione. Chi invece intende utilizzare il proprio impianto fotovoltaico per il proprio fabbisogno, può farlo, ma deve rinunciare alla RIC. Dal profilo del diritto fiscale, la conseguenza è che la parte di reddito derivante dalla RIC che corrisponde al proprio fabbisogno non può essere dedotta dal reddito complessivo imponibile derivante dalla RIC. Questa è la prassi di tassazione dei Cantoni, pubblicata quest'anno dalla Conferenza fiscale svizzera in uno studio dal titolo "Analyse zur steuerechtlichen Qualifikation von Investitionen in umweltschönende Technologien wie Fotovoltaikanlagen" (Analisi sulla definizione degli investimenti in tecnologie pulite quali gli impianti fotovoltaici dal profilo del diritto fiscale). Tuttavia, è necessario rilevare in proposito che il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento entro metà del 2012 un rapporto sulla produzione di elettricità con energie rinnovabili (ai sensi dell'art. 28b cpv. 2 e dell'art. 20 cpv. 3 Lene). In tale rapporto saranno trattate anche questioni fiscali, compresa quella del reddito derivante dalla RIC. Inoltre, nell'ambito della strategia energetica 2050 il Consiglio federale proporrà eventuali modifiche del diritto tributario.
3. Nell'ambito dell'esecuzione della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e dell'attuazione della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID), ai cantoni è concesso un adeguato margine di manovra per valutare la rilevazione e la riscossione. Questo atteggiamento di fondo riflette il collaudato federalismo fiscale della Svizzera, caratterizzato dalla divisione delle competenze in questo campo. Alla base della determinazione del valore locativo vi è generalmente una procedura di stima dispendiosa, che per natura è accompagnata da una certa incertezza nella valutazione. A motivo dei numerosi fattori d'influenza di cui è necessario tener conto nelle stime, il margine di manovra cantonale ha la priorità quando si tratta di definire la prassi, fintantoché le norme di diritto fiscale fissate dal legislatore federale e sancite nella Costituzione non siano violate. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, nell'ambito dell'imposta sul reddito cantonale il valore locativo non deve essere inferiore al 60 per cento del valore di mercato.
Risposta del Consiglio federale.