Piano coordinato di protezione dei lavoratori dal dumping salariale
11.3908 · Mozione · 2011-09-29
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di preparare un piano coordinato di lotta contro il dumping salariale con l'obiettivo di garantire per tutti i lavoratori in Svizzera un livello di protezione che sia adeguato alla nuova situazione di libera circolazione delle persone. Nello specifico le misure da elaborare nell'ambito di tale piano dovranno promuovere l'adozione dei CCL in tutti gli ambiti professionali, accelerare l'estensione dei CCL esistenti ai lavoratori non ancora soggetti nel settore, con eventuali modifiche della LOCCL, e infine elaborare raccomandazioni all'attenzione dei partner coinvolti in merito a una revisione dei CCL esistenti. La protezione dei lavoratori potrà ugualmente essere garantita da contratti normali di lavoro previsti dal CO. Tale strategia dovrà essere coordinata congiuntamente con tutte le parti sociali e fornirà una sintesi della riflessione in corso sulla riforma del sistema di sanzioni legali e contrattuali del dumping salariale.
Begründung
L'attuale sistema di protezione del lavoratori in Svizzera è complesso, come rammenta il Consiglio federale nella sua risposta alla Mozione Pardini 11.3533, in quanto prevede disposizioni legali e convenzionali sotto forma di CCL e rispecchia la volontà della Svizzera di assicurare la pace sociale attraverso il compromesso e la discussione piuttosto che con l'imposizione da parte dello Stato di regole severe. I CCL, utilizzati soprattutto dopo il 1950, hanno permesso di limitare al massimo le conseguenze sociali devastanti degli scioperi e di altre serrate.
La pressione sui salari è aumentata soprattutto negli ultimi anni e l'attuale sistema di protezione si è spesso rivelato lacunoso, dato che alcuni settori non dispongono ancora di CCL, e lento, in particolare per quanto concerne l'estensione di determinati CCL e la riforma del sistema di sanzioni legali e convenzionali del dumping.
Coscienti della complessità del sistema attuale e delle misure proposte dal Consiglio federale in occasione di interventi precedenti, l'autore della mozione propone di riunire tutte le azioni di lotta contro il dumping all'interno di un unico progetto governativo in grado di rassicurare la popolazione e di permettere ai cittadini di trarre il massimo vantaggio dagli accordi di libero scambio con l'UE.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
I CCL rientrano tra le competenze delle parti sociali; pertanto lo Stato non può intervenire nelle trattative e nella stipula dei CCL. I Consigli di Stato dei cantoni, competenti per il conferimento del carattere obbligatorio generale dei CCL cantonali, e il Consiglio federale, competente nel caso in cui tale obbligatorietà generale riguardi il territorio di più cantoni, possono estendere le disposizioni di un CCL a tutti i datori di lavoro e i lavoratori di un settore, a condizione che vengano soddisfatte le condizioni poste dalla LOCCL. Il conferimento del carattere obbligatorio generale dei CCL garantisce in tal modo eque condizioni lavorative e salariali per tutti i dipendenti di un ramo professionale.
Oltre all'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), sono state attuate misure di accompagnamento al fine di impedire qualsiasi forma di dumping sociale e salariale. Nel 2006 sono state già intraprese misure volte a migliorare il sistema. Le misure di accompagnamento prevedono in particolare il conferimento agevolato del carattere obbligatorio generale dei CCL e la possibilità di stabilire contratti normali di lavoro (CNL) con salari minimi obbligatori, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 360 a e 360 b del CO. Per tali motivi le commissioni tripartite cantonali e federali, formate da rappresentanti delle parti sociali e d'istituzioni pubbliche, hanno il diritto, in quanto osservatori del mercato del lavoro, di chiedere il conferimento agevolato del carattere obbligatorio generale dei CCL qualora in un ramo, o in una professione vengano ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali del settore e di chiedere l'emanazione di un CNL che preveda salari minimi qualora in un ramo non sussista un contratto collettivo di lavoro con disposizioni sui salari minimi al quale possa essere conferita l'obbligatorietà generale.
Il Consiglio federale verifica costantemente l'efficacia delle misure di accompagnamento; sono state, infatti, rilevate alcune lacune giuridiche, fondamentalmente dovute agli eventi attuali (ad esempio il fenomeno dell'indipendenza fittizia) per le quali il Consiglio federale ha già proposto i relativi adeguamenti legislativi. Il 23 settembre 2011 il Consiglio federale ha sottoposto a consultazione la revisione della legge, nello specifico al fine di provvedere alla mancanza di possibilità sanzionatorie per i datori di lavoro svizzeri che non ottemperano alle condizioni di obbligatorietà dei salari minimi dei CNL. D'ora in poi sarà possibile sanzionare anche i datori di lavoro svizzeri.
Il 5 luglio 2011, il capo del DFE ha riunito le parti sociali e i rappresentanti dei cantoni per discutere l'attuazione delle misure di accompagnamento. In seguito, è stato costituito un gruppo di lavoro incaricato di analizzare i problemi rilevati nell'attuazione delle misure di accompagnamento. Il gruppo di lavoro è altresì incaricato di analizzare il modo in cui i cantoni individuano casi di dumping salariale abusivo nel proprio territorio e le procedure in atto relative all'adozione di salari minimi. I risultati permetteranno di valutare i sistemi adottati dai cantoni e, se del caso, di proporre eventuali miglioramenti.
In base agli elementi sopra citati, il Consiglio federale ritiene che non siano necessari ulteriori interventi e reputa inoltre che l'autonomia delle parti sociali in materia di conclusione dei contratti collettivi non dovrebbe essere limitata inutilmente.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.