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11.409 · Iniziativa parlamentare · 2011-03-09

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

La legge sull'asilo è completata come segue:

Art. 3 cpv. 3

Se un richiedente l'asilo è stato condannato con sentenza passata in giudicato a una pena detentiva di almeno 3 mesi per violazione delle disposizioni penali della legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup; RS 812.121), la procedura, sia essa di prima o di seconda istanza, ordinaria o straordinaria, diviene priva di oggetto dal passaggio in giudicato della sentenza.

Begründung

È evidente che i richiedenti l'asilo condannati in Svizzera con sentenza passata in giudicato per traffico illegale di stupefacenti abusano della procedura d'asilo.

Il direttore dell'Ufficio federale della migrazione Alard Du Bois-Reymond ha affermato recentemente che il 95 per cento dei richiedenti l'asilo provenienti dalla Nigeria è trafficante di droga. Ma in questo commercio illecito sono coinvolti anche cittadini di altri Paesi. L'elemento determinante non è la nazionalità ma il fatto che lo statuto di rifugiato è incompatibile con il traffico di stupefacenti. Chi è veramente perseguitato nel Paese d'origine non diventa trafficante nel Paese che lo ospita. Di conseguenza, il traffico di stupefacenti costituisce una prova sufficiente per concludere che il presunto rifugiato è venuto in Svizzera per motivi infondati e che abusa della procedura d'asilo. Tali persone devono pertanto essere escluse da quest'ultima per abuso manifesto di diritto. La procedura d'asilo viene privata del suo oggetto non appena il richiedente è condannato con sentenza passata in giudicato a una pena detentiva di almeno 3 mesi per violazione della legge sugli stupefacenti.

La normativa proposta non viola il diritto internazionale cogente che prevede il principio del divieto di abuso del diritto (art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati, divieto d'espulsione e di rinvio al confine; art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, divieto di tortura), tanto più che verosimilmente i trafficanti di droga non sono perseguitati nel loro Paese d'origine.

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