Lexipedia

Strumenti per il perseguimento dei criminali di guerra e creazione di un'unità speciale

11.4168 · Interpellanza · 2011-12-23

Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione

Liquidato

Wortlaut

Secondo varie fonti, i Paesi occidentali ospitano numerosi autori di genocidi e altri criminali di guerra. Il 1° gennaio 2011 sono entrate in vigore le disposizioni del Codice penale adottate in attuazione dello Statuto di Roma: il nostro Paese dispone ora di una legge moderna che gli permette di lottare contro l'impunità degli autori di crimini internazionali. La giustizia civile è competente e le nostre autorità sono tenute a ricercare attivamente le persone sospettate di aver commesso tali reati eventualmente presenti nel nostro territorio. Nel decennio scorso in Svizzera non si è tuttavia registrata alcuna condanna. Molti Stati occidentali, tra cui i Paesi Bassi, la Gran Bretagna, la Norvegia, gli Stati Uniti o la Germania, hanno creato un'unità speciale incaricata di perseguire i criminali di guerra, conseguendo notevoli successi.

Chiedo quindi al Ministero pubblico della Confederazione:

1. Quali strumenti sono stati messi a disposizione del e dal Ministero pubblico della Confederazione (MPC) per adeguarsi alle nuove disposizioni legislative e fare in modo che i criminali di guerra eventualmente presenti in Svizzera siano perseguiti in modo efficace?

2. Quali misure sono state effettivamente adottate in seno al MPC per rintracciare i sospetti e favorire il perseguimento di tali crimini in Svizzera?

3. È prevista una forma di coordinamento tra le varie autorità (uffici della migrazione, DFAE, tribunali, polizie, procure, ecc.) che potrebbero rinvenire o detenere informazioni sui criminali di guerra eventualmente presenti in Svizzera, in particolare in relazione con l'articolo 98a LAsi?

4. Quante inchieste sono state aperte e quanti incartamenti sono stati trasmessi alle autorità di perseguimento penale dall'adozione della disposizione summenzionata, e qual era il crimine contestato in ognuno di tali dossier?

5. Non è forse giunta l'ora di dotarsi di strumenti concreti ed efficaci e di creare un'unità specializzata nel perseguimento dei crimini internazionali in Svizzera?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) non ha percepito risorse supplementari per adeguarsi alle nuove disposizioni di legge. Forte dell'esperienza e delle conoscenze specifiche acquisite in precedenza nell'ambito in esame e in altre funzioni da determinati collaboratori, il MPC ha costituito il centro di competenza Crimini contro l'umanità e crimini di guerra (CC HuK). Il centro è oggi composto del procuratore federale capo del centro di competenze per l'assistenza giudiziaria, una procuratrice della Divisione protezione dello Stato e reati speciali e due collaboratori giuridici. Oltre a occuparsi dei loro procedimenti in corso ordinari, gli addetti ai lavori trattano i casi in esame e si specializzano in seno al CC HuK. Inoltre, una squadra d'inquirenti federali del Servizio indagini protezione dello Stato di fedpol, Commissariato protezione dello Stato e Commissariato esecuzione assistenza giudiziaria, collabora con il MPC in quest'ambito.

2. Prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni penali, adottate in attuazione dello Statuto di Roma, il MPC aveva preso contatto con gli organi suscettibili di denunciare casi presenti nel territorio svizzero. Rievocati gli obblighi di cooperazione previsti dall'articolo 98a LAsi all'Ufficio federale della migrazione (UFM) e al Tribunale amministrativo federale (TAF), nel 2011 il MPC ha ricevuto la segnalazione di un caso dall'UFM che tuttavia non soddisfaceva i requisiti per l'apertura di un procedimento penale. Il CC HuK ha inoltre incontrato organizzazioni non governative (ONG) con sede in Svizzera o all'estero. Da tre anni, il MPC partecipa quale osservatore alle riunioni semestrali di un gruppo di lavoro dell'Unione europea (European Network of Contact Points in respect of persons responsible for genocide, crimes against humanity and war crimes), che raggruppa esperti dell'assistenza giudiziaria e del perseguimento penale in materia di crimini internazionali. Le discussioni condotte in seno al gruppo hanno consentito al CC HuK di trarre profitto dall'esperienza di Paesi quali i Paesi Bassi, il Regno Unito, la Norvegia, gli Stati Uniti e la Germania per creare metodi di lavoro volti a favorire il perseguimento penale di tali crimini in Svizzera presso il MPC.

3. A oggi, il MPC non ha ricevuto alcun caso che abbia condotto all'apertura di un procedimento penale, nonostante l'obbligo che incombe agli impiegati della Confederazione e dei cantoni di denunciare crimini e delitti perseguibili d'ufficio e nonostante l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008 dell'articolo 98a LAsi che applica l'articolo 1 sezione F lettera a della Convenzione sullo statuto dei rifugiati. Nel 2011, il coordinamento instaurato da molti anni tra il MPC e le varie autorità competenti è stato oggetto di specifiche discussioni inerenti ai crimini internazionali. Tra i vari obiettivi del CC HuK per il 2012 si annovera il consolidamento dei contatti, segnatamente con l'UFM e le polizie cantonali, teso a sensibilizzare questi ultimi ai nuovi reati, a migliorare lo scambio d'informazioni e a condurre procedimenti su iniziativa delle autorità preposte al perseguimento penale.

4. Dal 1° gennaio 2011, il MPC ha trattato sette domande di assistenza giudiziaria inerenti agli avvenimenti della guerra in Ruanda e nell'ex Jugoslavia. Ha inoltre trattato sette casi d'ufficio oppure su denuncia sporta da ONG o privati, in quanto ha emanato decreti di non luogo a procedere in quattro di essi e aperto istruzioni federali tuttora pendenti negli altri tre. Cinque casi vertevano su crimini di guerra, uno su crimini contro l'umanità e un altro su crimini di guerra e di genocidio.

5. L'istituzione del CC HuK nella sua forma attuale presso il MPC è l'esito di un'analisi dei reati internazionali trattati fino al 31 dicembre 2010, dalla quale è emerso che le autorità competenti in precedenza per questa categoria di reati, ossia il MPC per il genocidio, l'Ufficio dell'uditore in capo per i crimini di guerra e le procure cantonali per i reati associabili alla nozione di crimine contro l'umanità, avevano condotto pochi procedimenti penali. Poi, all'inizio del 2011 la giustizia militare ha trasmesso al MPC l'unico caso di crimini di guerra. Il numero esiguo di casi trattati in Svizzera è riconducibile pure alla volontà costante del legislatore di applicare rigorosamente il principio di non retroattività del perseguimento penale ai crimini commessi prima del 1° marzo 1968 (per i crimini di guerra), del 15 dicembre 2000 (per il genocidio) e del 1° gennaio 2011 (per i crimini contro l'umanità). Durante il 2011, il CC HuK ha quindi gestito tutti i casi denunciati e adottato le prime misure volte a individuare, autonomamente, nuovi casi. Ha altresì posto l'accento sulla formazione del suo personale e continuerà a farlo visti e considerati gli obiettivi per il 2012, segnatamente dispensando corsi a PGF e MPC, partecipando a conferenze o impegnandosi in una missione internazionale.Nel 2012, il CC HuK si adopererà per un approccio proattivo teso a scoprire nuovi casi presenti in Svizzera. Il MPC potrà infine valutare la situazione e decidere con cognizione di causa, se del caso, di riorganizzare il perseguimento penale dei crimini internazionali, alla stregua di quanto è avvenuto progressivamente in altri Paesi dotati di un'unità specializzata. A un solo anno dalla nascita dell'istituzione sarebbe prematuro tirare conclusioni.

Strumenti per il perseguimento dei criminali di guerra e creazione di un'unità speciale | Lexipedia | Lexipedia