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11.422 · Iniziativa parlamentare · 2011-03-17

Liquidato

Wortlaut

Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa:

Il Codice penale svizzero (CP) e ogni altra legge pertinente vanno modificati affinché sia possibile confiscare valori patrimoniali che si trovano in Svizzera e sono nel potere di disposizione di persone politicamente esposte e appartenenti a regimi noti per la violazione grave e sistematica dei diritti umani, oppure del loro entourage o di imprese su cui tali persone esercitano un'influenza determinante. Questi valori patrimoniali devono poter essere confiscati indipendentemente dal collegamento di un reato con la Svizzera; occorre inoltre garantire l'inversione dell'onere della prova secondo l'articolo 72 CP, in modo che incomba a tali persone dimostrare l'origine non criminale dei valori patrimoniali.

Begründung

Il Consiglio federale è già intervenuto per bloccare ingenti fondi sottoposti alla facoltà di disporre di dirigenti politici appartenenti a regimi autoritari che violano i diritti umani e i principi dello Stato di diritto. Si tratta di averi che tali regimi hanno sottratto al loro Paese e al loro popolo, sulla base di leggi e regolamentazioni adottati da parlamenti o governi asserviti e che di democratico hanno solo il nome.

Il recupero di tali averi di norma avviene con la presentazione di una domanda di assistenza internazionale in materia penale secondo la AIMP. La domanda è presentata sia dalle autorità in carica, se il caso interessa persone non più al potere o non più protette dal potere in carica, sia dalle nuove autorità, in caso di rovesciamento del potere. Se le autorità dello Stato d'origine producono sufficienti mezzi di prova, i fondi possono essere confiscati e restituiti allo Stato richiedente in ogni fase della procedura. Se la domanda non può avere esito a causa della situazione di dissesto dello Stato richiedente, si applica la LRAI, entrata in vigore il 1° febbraio 2011.

Tuttavia, in alcuni casi, anche se la provenienza di averi in Svizzera appartenenti a persone politicamente esposte era chiaramente illecita, il nostro Paese non ha potuto intervenire poiché le autorità del Paese d'origine non hanno presentato una domanda di assistenza internazionale in materia penale. In tali casi, anche se il Consiglio federale ne dispone inizialmente il blocco, i fondi devono essere liberati. È stato il caso degli averi di Mobutu.

Gli averi appartenenti a persone politicamente esposte, in Stati che non rispettano le regole dello Stato di diritto e le regole democratiche fondamentali e che violano i diritti umani, devono pertanto essere confiscabili, indipendentemente dalla presentazione di una domanda di assistenza internazionale in materia penale, da una decisione politica del Consiglio federale e dal collegamento di un reato con la Svizzera, come è il caso per le organizzazioni criminali o terroriste.

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