12.1022 · Interrogazione · 2012-03-15
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
L'introduzione del nuovo finanziamento ospedaliero avrebbe dovuto comportare un certo sgravio per le assicurazioni complementari. Alcuni assicuratori constatano tuttavia che è avvenuto il contrario, soprattutto in considerazione degli aumenti, anche considerevoli, che si sono registrati all'inizio del 2012.
Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Quali sono i fattori all'origine di questo inatteso aumento dei premi?
2. Aumenti dei premi pari o superiori al 15 per cento non sono forse contrari alle disposizioni di legge che tutelano gli assicurati di lunga data?
3. L'attività di vigilanza che incombe alla FINMA in virtù della legge sulla sorveglianza degli assicuratori è stata svolta davvero come auspicato dal legislatore? La vigilanza esercitata in modo lacunoso negli ultimi anni non può essere annoverata fra le cause dell'esplosione di questi premi?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le assicurazioni complementari non costituiscono un prodotto omogeneo, poiché possono offrire coperture diverse. L'introduzione del nuovo finanziamento ospedaliero influisce pertanto solo su determinate categorie assicurative mentre altre non ne sono toccate.
In linea di massima, secondo le previsioni l'onere dei sinistri nell'assicurazione complementare delle cure ospedaliere tende a diminuire. Al momento del calcolo delle tariffe dei premi per il 2012 a causa della presenza di diversi influssi di carattere finanziario risultava tuttavia praticamente impossibile quantificare l'entità dello sgravio. Alla luce di questa incertezza, la maggior parte degli assicuratori ha rinunciato a modificare le proprie tariffe dei premi per l'assicurazione complementare delle cure ospedaliere. In certi casi i premi hanno subito un aumento. Gli aumenti riguardano soprattutto tariffe che necessitavano comunque di correttivi anche nell'ipotesi di una diminuzione dell'onere dei sinistri.
Oltre all'impatto ineguale del nuovo finanziamento ospedaliero sui vari prodotti dell'assicurazione complementare e all'incertezza che caratterizza il calcolo delle tariffe dei premi, i prodotti assicurativi di questa categoria presentano anche un'altra particolarità che incide sulla struttura dei premi. Essi presentano un rischio marcato dovuto all'invecchiamento degli effettivi di assicurati, che si manifesta con il rallentamento del rinnovo degli effettivi. Nei casi in cui gli accantonamenti per invecchiamento scarseggiano, possono subentrare difficoltà di finanziamento che a seconda delle circostanze potrebbero giustificare aumenti dei premi.
2. Per le assicurazioni complementari del ramo malattie, l'articolo 38 LSA definisce i limiti dell'esame per quanto riguarda le tariffe soggette ad approvazione. Secondo tale disposizione, i premi previsti devono essere stabiliti entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dei singoli istituti d'assicurazione e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro gli abusi. Un aumento dei premi dell'ordine del 15 per cento o anche superiore non implica necessariamente che i limiti fissati dalle disposizioni di legge siano stati violati. Anzitutto le tariffe dell'assicurazione complementare in caso di malattia non vengono sempre adeguate ogni anno, per cui è possibile che un aumento debba tener conto del rincaro intervenuto su un periodo pluriennale. In secondo luogo, occorre tener conto dei risultati attuariali dei prodotti in questione. Soltanto in quest'ottica è possibile valutare se un aumento dei premi deve essere considerato abusivo.
3. Il Consiglio federale non dispone di elementi che siano indice di lacunoso o mancato adempimento nell'attività di vigilanza esercitata sul settore assicurativo. Il compito della FINMA consiste nell'esaminare le domande di approvazione delle tariffe nel settore dell'assicurazione complementare in caso di malattia alla luce dei limiti definiti dalla legge (art. 38 LSA) e nell'approvare le domande. Sostanzialmente, la responsabilità della tempestiva adozione delle necessarie misure tariffali incombe tuttavia alla compagnia d'assicurazioni. La FINMA può intervenire di sua iniziativa soltanto quando le tariffe soggette ad approvazione oltrepassano i limiti previsti dalla legge. Per consolidare la propria prassi in materia di vigilanza, la FINMA ha inoltre emanato la circolare 2010/3 Assicurazione malattie ai sensi della LCA, del 18 marzo 2010.
La FINMA segue da vicino gli sviluppi attualmente in corso. Essa sta effettuando un rilevamento specifico che nel corrente anno dovrebbe dare i primi risultati e nel 2013 dovrebbe rendere possibile l'analisi delle prime concrete ripercussioni dei cambiamenti. Alla luce di questa analisi, qualora riscontrasse indizi di comportamento abusivo, la FINMA aprirà un'inchiesta nel singolo caso nei confronti dell'assicuratore interessato.
Risposta del Consiglio federale.