Lexipedia

12.3128 · Interpellanza · 2012-03-12

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Nelle scorse settimane è diventata di pubblico dominio una clamorosa truffa messa a segno ai danni delle assicurazioni sociali da parte di Azem Syla, cittadino kosovaro.

Syla, giunto in Svizzera nel 1994 spacciandosi per asilante, era un uomo di punta dell'UCK dal passato torbido. Nel 2010 è stato eletto nel Parlamento kosovaro.

Ciononostante, in Svizzera risultava invalido al 100 per cento per presunti "motivi psichici" e nel corso degli anni ha percepito prestazioni sociali per quasi mezzo milione di franchi, principalmente dal canton Soletta.

Non ha ottenuto rendite AI per mancanza di contribuiti versati.

Syla non solo era un politico di punta nel suo Paese già al momento del suo arrivo in Svizzera come rifugiato, ma percepiva prestazioni sociali e risultava invalido al 100 per cento mentre in Kosovo era attivo in Parlamento.

Syla non truffava le assicurazioni sociali lavorando in nero di nascosto: la sua attività si svolgeva alla luce del sole, addirittura sotto i riflettori, in barba alla presunta completa inabilità lavorativa.

L'accaduto indica chiaramente l'esistenza di gravi lacune negli accertamenti sulla capacità lavorativa, come pure sullo stato di bisogno di sedicenti asilanti.

Chiedo al Consiglio federale:

1. Come valuta l'accaduto per quanto attiene ai controlli sull'abilità lavorativa effettuati su cittadini stranieri?

2. Come si pretende di scoprire finti invalidi che lavorano in nero, se nemmeno si scoprono casi di persone, presunte inabili al lavoro in ragione del 100 per cento, che all'estero svolgono attività addirittura pubbliche?

3. Quanti sono al momento della risposta gli invalidi psichici in Svizzera suddivisi per nazionalità?

Stellungnahme des Bundesrates

In via preliminare, il Consiglio federale fa notare di aver già trattato la questione nelle ore delle domande del 5 e del 12 marzo 2012, rispondendo dettagliatamente alle domande Wobmann 12.5056, "Abusi commessi da Azem Syla", e Stamm 12.5151, "Inchiesta penale contro Azem Syla".

1./2. Innanzitutto va precisato che la persona in questione percepiva prestazioni complementari dal luglio 2002. Queste prestazioni sono state concesse in base all'istruzione del caso svolta dall'ufficio AI competente e in considerazione dell'adempimento delle condizioni materiali per il diritto a una rendita AI. Viste le circostanze, la decisione può lasciare perplessi e ci si può anche chiedere perché l'incarto non sia stato oggetto di un'ulteriore revisione.

Va tuttavia ricordato che dal 2003 sono state adottate diverse misure al fine di evitare che casi simili si ripetano. A titolo d'esempio possono essere citati l'introduzione di un sistema di monitoraggio, il rafforzamento della sorveglianza dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e l'inasprimento della prassi del Tribunale federale e di quella di concessione delle rendite. Va inoltre sottolineato che la 5a revisione dell'AI ha introdotto la possibilità di ricorrere a specialisti per lottare contro la riscossione indebita di prestazioni.

Per quanto riguarda l'esame degli incarti dal punto di vista medico, gli uffici AI si sono professionalizzati e possono esaminare le domande in modo più approfondito e differenziato rispetto a prima dell'entrata in vigore della 4a revisione. Concretamente, l'ufficio AI si basa in primo luogo sui rapporti dei medici curanti e dei medici specialisti. Se ritiene che i rapporti non siano qualitativamente sufficienti o che siano necessari ulteriori esami medici, l'assicurato deve sottoporsi a una perizia medica in Svizzera. Da ciò deriva una prassi più rigida in materia di concessione delle rendite. Per tutti gli assicurati, sia svizzeri che stranieri.

Di conseguenza, è poco probabile che si ripeta un caso come quello in oggetto. Tuttavia, esso è la prova lampante dell'importanza della collaborazione tra i diversi organi amministrativi in questo contesto e dell'assoluta necessità di lottare contro gli abusi nell'ambito delle assicurazioni sociali.

3. Nel 2010 le rendite concesse per malattie psichiche rappresentavano il 43 per cento dell'effettivo delle nuove rendite. L'UFAS non dispone di statistiche sulla nazionalità e il gruppo d'infermità dei beneficiari di rendite AI residenti in Svizzera. Tuttavia, i dati pubblicati ogni anno sulle nuove rendite sono differenziati secondo la nazionalità e il gruppo d'infermità:

www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/00095/00442/index.html?lang=it.

La quota di nuove rendite assegnate per malattie psichiche è per esempio del 43 per cento per i cittadini svizzeri, del 31,2 per cento per i cittadini italiani, del 46 per cento per le persone provenienti dagli Stati della ex Jugoslavia e del 55 per cento per i cittadini turchi.

Risposta del Consiglio federale.