12.3407 · Interpellanza · 2012-05-29
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
In base alla direttiva della SECO in vigore dal 1° aprile scorso, gli Uffici regionali di collocamento (URC) sono tenuti ad accettare l'iscrizione anche dei frontalieri, e pertanto a fornire i loro servizi anche a questi ultimi.
Se tale direttiva dovesse venire effettivamente applicata in modo rigoroso, ne conseguirebbe l'ennesimo, rilevante danno ai cantoni di confine, Ticino in primis, portato dalla libera circolazione delle persone.
Infatti l'applicazione della direttiva presupporrebbe un importante e costoso potenziamento degli organici degli URC: si dovrebbero quindi assumere nuovi funzionari con la missione di collocare frontalieri. Collocamento che però, almeno in Ticino, può avvenire in un solo modo, ossia a scapito dei residenti. Infatti il mercato del lavoro è saturo ed in Ticino, come dimostra l'evoluzione del numero dei frontalieri specie nel settore terziario, è in atto un fenomeno, inaccettabile, di sostituzione di residenti con frontalieri. La direttiva della SECO mira ad aggravare ulteriormente la situazione, ed è quindi insostenibile su tutta la linea.
In sostanza, dunque, gli effetti negativi si cumulano: applicare la direttiva SECO significherebbe spendere di più per collocare frontalieri a scapito dei residenti, aumentando la disoccupazione tra questi ultimi.
La valutazione di questa iniziativa non può, quindi, che essere totalmente negativa. C'è inoltre da chiedersi se la SECO abbia considerato e calcolato da un lato i maggiori costi, dall'altro l'ulteriore danno al mercato del lavoro dei cantoni di frontiera, in particolare del Ticino, che la direttiva arrecherebbe.
Con la presente interpellanza chiedo pertanto al Consiglio federale:
- È sua intenzione provvedere all'abrogazione della direttiva in oggetto, o quanto meno prevedere delle eccezioni alla sua applicazione per i cantoni di confine?
Stellungnahme des Bundesrates
Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), e segnatamente l'Allegato II, concernente l'applicazione da parte della Svizzera delle regole di coordinamento europeo di sicurezza sociale di cui al Regolamento (CEE) 1408/71. Nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione, tale regolamentazione prevedeva che i lavoratori frontalieri che percepivano l'indennità di disoccupazione nello Stato di residenza potevano far controllare la loro disoccupazione pure presso i servizi di collocamento dello Stato di ultimo impiego. I cantoni erano liberi di proporre o meno questa possibilità.
Il nuovo Regolamento CE 883/2004, in vigore nell'UE dal 1° maggio 2010, prevede che i frontalieri disoccupati hanno il diritto di mettersi a disposizione sia dei servizi di collocamento dello Stato di residenza, che versa loro le prestazioni di disoccupazione, sia di quelli dello Stato in cui hanno lavorato per ultimo, a condizione di annunciare il loro intento allo Stato di residenza e di rispettare i relativi obblighi di controllo in ambo gli Stati.
Il Regolamento CE 883/2004, tramite la modifica dell'Allegato II dell'ALC, è applicabile alla Svizzera dal 1° aprile 2012. I frontalieri dispongono del summenzionato diritto e devono poterlo farlo valere. La SECO ha emanato la relativa circolare d'applicazione per quanto concerne l'assicurazione contro la disoccupazione ("Circolare relativa alle ripercussioni dei Regolamenti (CE) 883/2004 e 987/2009 sull'assicurazione contro la disoccupazione").
In merito, vari cantoni di frontiera, nonché l'autore della presente interpellanza, hanno espresso il timore di vedere gli URC sommersi da un afflusso di frontalieri in ricerca di lavoro, nonché costretti a dover indifferentemente collocare un frontaliere o un disoccupato residente.
a. Il Consiglio federale ritiene doveroso rammentare che il principio basilare dell'ALC consiste nell'uguaglianza di trattamento tra cittadini dell'Unione europea e cittadini svizzeri. Pertanto, la discriminazione tra lavoratori (residenti e non) non è autorizzata.
b. Solo i frontalieri che hanno perso il loro lavoro in Svizzera, ovvero hanno la Svizzera quale Stato di ultimo impiego prima della loro iscrizione in disoccupazione nello Stato di residenza, possono iscriversi presso un URC svizzero. Essi devono allora sottostare a tutti gli obblighi di controllo svizzeri, che si aggiungono a quelli già preesistenti nello Stato di residenza, senza poter beneficiare di ulteriori indennità di disoccupazione. Una siffatta procedura è alquanto impegnativa per le persone in cerca di lavoro, e può spiegare il limitato numero di frontalieri registrati presso gli URC fino ad oggi.
Da quanto suesposto emerge quindi che non vige alcuna possibilità di limitare il diritto dei frontalieri ad iscriversi presso i servizi di collocamento dello Stato di ultimo impiego.
Risposta del Consiglio federale.