12.3440 · Interpellanza · 2012-06-06
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
In una consultazione pubblica la Commissione europea ha annunciato di voler lottare contro la doppia esenzione fiscale. Questa sussiste quando le imprese con attività transfrontaliere sfruttano le discrepanze esistenti tra i sistemi fiscali nazionali per sottrarsi agli obblighi fiscali. La doppia esenzione mina un'equa ripartizione degli oneri in ambito fiscale e concede un vantaggio concorrenziale ingiustificato alle imprese che sfruttano queste scappatoie.
1. Il Consiglio federale mira a evitare la doppia esenzione fiscale relativa allo stesso oggetto e lasso di tempo per le imprese con attività transfrontaliere? Sostiene gli sforzi profusi a tale riguardo dall'UE e dall'OCSE?
2. Il Consiglio federale è a conoscenza di casi in cui una deduzione degli interessi all'interno dell'azienda riduce l'utile imponibile in modo tale che le imprese con attività transfrontaliere ottengono una doppia esenzione fiscale?
3. Vi è doppia esenzione fiscale se gli strumenti finanziari sono considerati come debiti in uno Stato e come capitale proprio nell'altro?
4. Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni causano una doppia esenzione fiscale se le stabili organizzazioni sono definite in modo diverso o la legislazione nazionale esonera completamente dalle imposte determinati redditi?
5. La Svizzera informa sistematicamente gli Stati partner interessati sugli accordi tra le autorità fiscali e le imprese con attività transfrontaliere concernenti l'applicazione di prezzi di trasferimento per transazioni infragruppo al fine di escludere la doppia esenzione fiscale?
6. Qual è il rischio di una doppia esenzione fiscale per gli Stati che non dispongono di normative adeguate né di autorità preposte a valutare da un punto di vista fiscale i prezzi di trasferimento delle transazioni con società collegate in Paesi esentati dall'imposizione o che prevedono un'imposizione bassa?
7. Si può arrivare a una doppia esenzione fiscale se è consentito dedurre gli interessi maturati sul capitale di terzi che finanzia redditi a malapena tassati in un altro Stato?
8. Il Consiglio federale sta attualmente valutando la possibilità di applicare ai ricavi a titolo di interessi e ai diritti di licenze condizioni fiscali diverse rispetto ai redditi attivi? Questo permetterebbe di attenuare la doppia esenzione fiscale?
9. Il diritto contabile in vigore garantisce una trasparenza sufficiente per individuare dei tentativi di doppia esenzione fiscale?
Stellungnahme des Bundesrates
La consultazione pubblica cui si riferisce il testo dell'interpellanza coincide con quella svolta dalla Commissione europea dal 29 febbraio al 30 marzo 2012. L'obiettivo di questa consultazione, indetta all'interno dell'UE, era raccogliere informazioni relative a eventuali doppie esenzioni esistenti tra gli Stati membri. Non si trattava di un impegno della Commissione a favore di una qualsivoglia iniziativa ufficiale in questo campo. In qualità di Stato non membro dell'Unione europea, la Svizzera non è interessata da una consultazione interna ad essa.
1. Le convenzioni contro le doppie imposizioni (CDI) sono finalizzate a evitare eventuali doppie imposizioni nei confronti dei contribuenti, vale a dire persone fisiche e giuridiche. La Svizzera ha concluso più di 80 CDI, che seguono generalmente il modello di convenzione contro le doppie imposizioni dell'OCSE. Tale modello non contiene però disposizioni volte a evitare le doppie esenzioni. Tuttavia, l'OCSE ha pubblicato numerosi rapporti in questo senso (ad es. il rapporto del 1999 sulle società di persone, ripreso dalla Svizzera al fine di inserire clausole corrispondenti all'interno di diverse CDI). Le doppie esenzioni risultano dall'interazione tra le disposizioni delle CDI e i diritti interni agli Stati contraenti della CDI stessa. Pertanto, anche se queste convenzioni potessero contenere norme che riducano i rischi di una doppia esenzione, non potrebbero comunque eliminare tutte le difficoltà dovute alle differenze tra diritti interni nazionali.
2. Alla luce delle possibili divergenze tra i diritti interni degli Stati contraenti, è possibile che alcuni interessi risultino deducibili in uno Stato e non imponibili in un altro (ad es. perché il diritto nazionale del secondo Stato non qualifica tali redditi come interessi o li esenta dall'imposta; non è questo il caso della Svizzera). Il Consiglio federale finora non ha dovuto occuparsi di casi particolari in cui una deduzione degli interessi avrebbe condotto a una doppia esenzione delle imprese attive a livello internazionale.
3. Se si utilizzano strumenti finanziari, occorre ricordare che la loro talvolta divergente definizione nel diritto interno degli Stati potrebbe condurre, ad esempio, alla deduzione di interessi passivi in uno Stato e alla loro esenzione in un altro. Nel caso della Svizzera è da segnalare che la deduzione per partecipazioni non è ammessa nella società madre, se quest'ultima ha potuto dedurre a titolo di spese gli importi versati dalle società figlie (cfr. art. 70 cpv. 2 lett. b della legge federale sull'imposta federale diretta, RS 642.11).
4. Dato che la definizione di stabile organizzazione risulta anzitutto dal diritto interno di ciascuno Stato, non è da escludere la possibilità che in alcuni casi si registri una doppia esenzione. Può anche accadere che uno Stato decida di esentare alcune tipologie di reddito. Ciò dipende dalle scelte effettuate dal legislatore di ciascuno Stato nel rispettivo diritto fiscale.
5. In assenza di una base legale che obblighi la Svizzera a comunicare automaticamente o spontaneamente le informazioni al fisco degli Stati esteri, il nostro Paese non trasmette informazioni relative agli accordi conclusi dalle proprie autorità fiscali con le imprese attive a livello internazionale. Per contro, la Svizzera accoglie domande di questo tipo in casi particolari purché vengano soddisfatte le condizioni previste dalla rispettiva CDI.
6. Il Consiglio federale ritiene che ciascuno Stato debba provvedere a dotarsi di autorità in grado di applicare le leggi in vigore. Dal canto proprio, l'OCSE attua da diversi anni alcuni programmi di miglioramento dell'efficienza delle amministrazioni fiscali nei Paesi sfavoriti, che vengono sostenuti dalla Svizzera.
7. Si veda la risposta 2. Del resto, se gli interessi vengono imposti a tassi relativamente o anche effettivamente bassi, non si è in presenza di una doppia esenzione.
8. Il 9 dicembre 2010 il Consiglio federale è stato incaricato di esaminare diverse misure fiscali nell'ambito della ricerca e dello sviluppo (mozione 08.3853 "Introduzione di misure di sostegno fiscali per rafforzare la ricerca svizzera" e postulato 10.3894 "Misure di sostegno fiscali nel campo della ricerca e dello sviluppo"). Nel quadro dei lavori preliminari relativi alla riforma III dell'imposizione delle imprese, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) esamina inoltre ulteriori misure volte a rafforzare la piazza economica svizzera. All'interno di questi due progetti, il Consiglio federale valuta, tra l'altro, come attenuare l'imposizione dei diritti di licenza e degli interessi. Tuttavia, il contenuto di tali progetti non è ancora stato stabilito. Al momento non è quindi possibile fornire una risposta definitiva alla domanda formulata.
9. Sulla base delle nuove disposizioni dell'articolo 958e del Codice delle obbligazioni introdotte in seguito alla revisione del diritto contabile del 23 dicembre 2011, ogni persona ha il diritto di accedere ai conti individuali e ai conti di gruppo di una società debitrice di un prestito in obbligazioni o i cui titoli di partecipazione sono quotati in borsa. Inoltre, il nuovo articolo 959b capoversi 2 e 3 CO prevede che il conto economico contenga una voce "Imposte dirette". Quest'ultima fornirà un'indicazione dell'imposta sull'utile versata dall'impresa. Le nuove disposizioni sono applicabili dall'esercizio che comincia due anni dopo l'entrata in vigore della modifica.
Risposta del Consiglio federale.