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Perché lo IUFFP non rispetta le condizioni d'ammissione fissate dall'OFPr?

12.3494 · Interpellanza · 2012-06-13

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

A detta di tutti la formazione professionale duale costituisce un modello di successo. Per mantenere tale successo occorre avere a disposizione abbastanza insegnanti di materie professionali. Molti di loro si formano presso l'Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP). Sfortunatamente, le condizioni d'ammissione dello IUFFP sono più rigide di quelle fissate dall'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr). Infatti, per essere ammessi ai cicli di studio DSS (1800 ore) il candidato deve essere in possesso della maturità professionale o liceale (caso 1), di un titolo SUP (caso 2), o di un titolo STS (caso 3). Chi invece ha conseguito un titolo SSS (scuola specializzata superiore), un attestato o un diploma di maestria (casi 4 e 5) dovrà comprovare l'equivalenza con rispettivamente due e quattro materie della maturità, fra cui obbligatoriamente il francese.

Quest'ultimo requisito va oltre il livello richiesto all'articolo 46 capoverso 2 lettera a OFPr, ovvero un diploma corrispondente di formazione professionale superiore (attestato/diploma di maestria o SSS) o di una scuola universitaria.

A nostro avviso, l'aggiunta di condizioni supplementari non previste dal legislatore testimonia la volontà di accademizzare la formazione professionale, il che è molto rischioso per la formazione professionale di base nella misura in cui, de facto, il numero degli insegnanti che si candidano diminuirà. Di conseguenza, le scuole professionali perderanno parte del patrimonio di competenze professionali che appartiene generalmente a chi ha conseguito un attestato o un diploma di maestria.

Rivolgo dunque al Consiglio federale le seguenti domande:

1. È legale adottare condizioni d'ammissione supplementari non previste dall'ordinanza?

2. Il Consiglio federale non pensa che l'aggiunta di ulteriori requisiti non previsti dall'ordinanza scoraggi i potenziali insegnanti provocando, a lungo termine, una penuria di docenti di materie professionali qualificati e impegnati socialmente (soprattutto nelle organizzazioni del mondo del lavoro)?

3. Quando e in che modo il Consiglio federale intende intervenire presso lo IUFFP per:

a. abrogare le attuali condizioni d'ammissione e armonizzarle con quelle dell'OFPr?

b. fare in modo che i titoli della formazione professionale superiore (attestati, diplomi di maestria o SSS) siano pienamente riconosciuti per l'ammissione ai cicli di studio DSS dello IUFFP?

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è consapevole del fatto che gli insegnanti delle scuole professionali forniscono un contributo importante alla qualità della formazione professionale. Esso conviene con l'autore dell'interpellanza che per questa funzione è necessario assumere professionisti con solide qualifiche pratiche.

Alle domande poste risponde come segue:

1. Occorre innanzitutto distinguere due situazioni. L'articolo 46 dell'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.101) stabilisce quali condizioni si devono adempiere per poter svolgere l'attività di docente. Esso disciplina quindi i requisiti minimi richiesti per l'insegnamento scolastico (cfr. anche il titolo della sezione 2 del capitolo 6). L'articolo 6 del regolamento degli studi IUFFP (RS 412.106.12) disciplina invece le condizioni da soddisfare per poter frequentare un ciclo di studio IUFFP. Le due norme riguardano quindi problematiche diverse. Anche chi non adempie le condizioni d'ammissione a un ciclo di studio IUFFP può, in determinate circostanze, soddisfare quelle richieste per l'insegnamento scolastico.

Pertanto, non si può affermare che, ponendo tali condizioni d'ammissione ai suoi cicli di studio, lo IUFFP, abbia stabilito requisiti non previsti dall'OFPr. Per di più, nell'articolo 9 dell'ordinanza IUFFP (RS 412.106.1), il Consiglio federale ha delegato al consiglio dello IUFFP la competenza di disciplinare i cicli di studio, il controllo delle prestazioni e gli esami. A sua volta, nell'articolo 6 capoverso 2 del regolamento degli studi IUFFP, quest'ultimo ha stabilito che per l'ammissione ai cicli di studio con diploma per docenti di scuola professionale a titolo principale nonché per docenti di scuola specializzata superiore a titolo principale sono necessari un titolo di maturità oppure la prova di una qualifica equivalente. Tale norma esclude i docenti a titolo accessorio, i quali contribuiscono in misura particolare ad arricchire l'insegnamento con le competenze professionali citate dall'autore dell'interpellanza.

2. Un aumento dei requisiti minimi è già stato previsto dall'autore dell'ordinanza e, nel caso specifico, risulta obiettivamente opportuno: la professione di docente di scuola professionale è infatti estremamente impegnativa. Secondo lo studio dell'OCSE sulla formazione professionale svizzera "Learning for Jobs", pubblicato nell'aprile 2009, la trasmissione del sapere in questo settore è più impegnativa di quanto non lo sia nella formazione generale (p. 20).

Il Consiglio federale non condivide l'opinione secondo cui la normativa attuale esclude i futuri insegnanti determinandone così la penuria. Qualora in determinate professioni dovessero scarseggiare i docenti di scuola professionale o di scuola specializzata superiore in possesso di una maturità professionale, il Consiglio dello IUFFP, tramite i previsti riconoscimenti dell'equivalenza e l'ammissione in base al dossier personale, metterebbe a disposizione un numero sufficiente di insegnanti.

Allo stesso tempo, è necessario garantire che le due categorie professionali del livello secondario II (licei e formazione professionale di base) mantengano uno status equivalente. È quindi importante assicurarsi che, oltre alle qualifiche tecniche, i docenti di scuola professionale possiedano anche una cultura generale adeguata all'attività impegnativa che svolgono.

3. Il Consiglio federale ha delegato al consiglio dello IUFFP il disciplinamento dell'ammissione ai cicli di studio. Quest'ultimo ha adottato una normativa conforme all'OFPr che, tramite il riconoscimento dei cicli di studio, è stata riconosciuta anche dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia e risulta obiettivamente giustificata. Il Consiglio federale non ritiene pertanto necessario un intervento in materia.

Risposta del Consiglio federale.