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12.3505 · Interpellanza · 2012-06-13

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Sulla base della mozione Moser 08.3356, "Obbligo di dichiarazione per la carne di coniglio da allevamento in batteria", il 12 maggio 2010 il Consiglio federale ha deciso di adattare l'ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (ODAgr).

Il termine transitorio per la carne di coniglio era stato fissato in modo che la nuova ordinanza entrasse in vigore il 1° gennaio 2012.

A distanza di sei mesi desidero una valutazione della situazione.

Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande.

1. Del volume totale di carne di coniglio importata nei primi cinque mesi che percentuale è stata ancora dichiarata?

2. Il Consiglio federale considera la quota di carne di coniglio da dichiarare proveniente dall'estero conforme alle sue aspettative e in questo modo è stato già raggiunto l'obiettivo della mozione Moser?

3. Il Consiglio federale deve considerare, sulla base delle cifre attuali, che ha stabilito il termine transitorio troppo a breve o a lungo termine?

4. Cosa può fare il Consiglio federale se il termine transitorio è stato stabilito troppo a breve termine o, il Consiglio federale quando presume possa essere raggiunto l'obiettivo della mozione Moser?

5. Attualmente nell'elenco delle direttive di produzione di diritto privato riconosciute dall'Ufficio federale dell'agricoltura in virtù dell'articolo 9 capoverso 1 lettera a ODAgr si trovano solo le direttive di produzione per carne di coniglio domestico esente da dichiarazione di tre aziende. Se gli obiettivi non sono stati ancora raggiunti, il Consiglio federale ha informazioni secondo cui saranno presentate e approvate ulteriori direttive di produzione?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nei primi sei mesi dell'anno in corso sono state importate, nell'ambito della voce di tariffa 0208.1000, circa 590 tonnellate di carne di coniglio per l'alimentazione umana. Di queste, circa 316 tonnellate, ovvero il 54 per cento del quantitativo totale, si sono dovute dichiarare conformemente all'ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (ODAgr).

2. Il 12 maggio 2010, il Consiglio federale ha esteso il campo d'applicazione dell'ODAgr alla carne, alle preparazioni di carne e ai prodotti carnei di conigli domestici provenienti da una forma di detenzione non autorizzata in Svizzera. Dal punto di vista della mozione Moser, accolta dal Parlamento, in tal modo si garantiscono ai consumatori la possibilità di scelta e la trasparenza nel punto vendita e nella gastronomia. Secondo il Consiglio federale, tale obiettivo è stato raggiunto con l'introduzione, al 1° gennaio 2012, dell'obbligo di dichiarazione e ritiene pertanto irrilevante l'evoluzione della quota di carne di coniglio ancora da dichiarare.

3. Tra la trasmissione della mozione alla seconda Camera e l'entrata in vigore dell'obbligo di dichiarazione le categorie interessate (importatori, commercianti, dettaglianti) hanno avuto a disposizione più di due anni e mezzo per elaborare i necessari adattamenti nei processi di produzione e acquisto, nonché un'eventuale dichiarazione. Visto il volume delle importazioni per il primo semestre 2012, il Consiglio federale ritiene che il termine transitorio sia ancora adeguato considerato che, nel tempo a disposizione, le aziende innovative si sono adeguate alle nuove condizioni quadro. Come previsto dal Consiglio federale, il termine transitorio che ha fissato non ha generato interruzioni dell'approvvigionamento di carne di coniglio in Svizzera.

4. Il Consiglio federale ritiene che l'obiettivo della mozione Moser sia raggiunto e che il termine transitorio fosse adeguato. Non si rendono pertanto necessarie ulteriori misure.

5. Il Consiglio federale ritiene raggiunti gli obiettivi della mozione Moser. In qualsiasi momento, gli importatori possono inoltrare, per esame, all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), competente per tali procedure, le prove di divieti di metodi di produzione equivalenti. Fino a metà luglio 2012, presso l'UFAG non vi erano pendenze per richieste di questo tipo. Sulla base di diverse indicazioni, tuttavia, vi è da aspettarsi, in tempi prevedibili, l'inoltro di domande da importatori con sede di produzione in Cina, Francia, Thailandia e Ungheria. Inoltre, presso il Tribunale amministrativo vi è ancora pendente il ricorso di un importatore per il mancato riconoscimento delle sue direttive da parte dell'UFAG.

Risposta del Consiglio federale.