12.3596 · Interpellanza · 2012-06-15
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Le accuse mosse nel 2010 da un rapporto del Consiglio d'Europa nei confronti di alte sfere in Kosovo comprendono reati gravi e violazioni dei diritti dell'uomo. Il problema consiste nel fatto che in Svizzera Hashim Thaci e i suoi vertici dell'UCK avevano ottenuto lo statuto di rifugiati riconosciuti. Si tratta soprattutto di Hashim Thaci, Azem Syla, Xhavit Haliti, Bardhyl Mahmuti, Ramush Haradinay, Adem Grabovci, Jashar Salihu, Kadri Veseli, Ali Ahmeti e di altre persone provenienti da tale ambiente. Oltre un anno fa ho presentato l'interpellanza 11.3294 invitando il Consiglio federale a esprimersi in merito a tali interrogativi, senza tuttavia ricevere risposte concrete. Nel frattempo Azem Syla è stato condannato e si è visto revocare il permesso di domicilio. È stato accusato, fra l'altro, di aver intascato indebitamente contributi di aiuto sociale svizzeri pari a circa 500 000 franchi.
1. È stato verificato se le altre persone citate e persone a loro vicine hanno commesso violazioni analoghe? Di quale statuto di soggiorno beneficiano attualmente?
2. Le loro attività in Svizzera sono state verificate attentamente per quanto concerne il traffico di armi e di droga e reati analoghi?
3. Corrisponde al vero che Azem Syla è lo zio di Hashim Thaci?
4. Secondo il rapporto 2001 sulla protezione dello Stato, tutti i partiti estremistici albanesi noti hanno ramificazioni in Svizzera. I personaggi centrali sono Fazil Velu e Musa Dzaferi. Quali provvedimenti sono stati adottati in Svizzera dalle autorità competenti nei confronti di questi estremisti? Perché queste due persone possono soggiornare legalmente nel nostro Paese?
5. Attualmente vi sono ancora organizzazioni estremistiche albanesi in Svizzera? In caso affermativo, come si chiamano e da quali persone/partiti sono dirette?
Stellungnahme des Bundesrates
In virtù dell'articolo 7 capoverso 2 lettera c della legge federale sull'Assemblea federale (RS 171.10), per ragioni inerenti alla protezione della personalità il Consiglio federale non può fornire informazioni più dettagliate in merito ad alcune delle domande poste dall'autore dell'interpellanza, in quanto le informazioni corrispondenti vanno trattate in modo confidenziale (si veda anche la risposta all'interpellanze Wobmann 11.3294, Stamm 11.3271 e Frehner 12.3182).
Inoltre, conformemente all'articolo 73 capoverso 1 del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0) il Ministero pubblico della Confederazione deve serbare il segreto sui fatti di cui è venuto a conoscenza e sulle misure investigative adottate. In virtù di tale obbligo del segreto e del principio della separazione dei poteri, il Consiglio federale può rispondere soltanto in misura limitata.
1. Per ragioni inerenti alla protezione della personalità, il Consiglio federale non può fornire informazioni in merito a singole persone. Il rilascio e la revoca dei permessi di dimora e di domicilio competono alle autorità cantonali di migrazione conformemente alla ripartizione delle competenze nel settore degli stranieri.
2. L'importazione e l'esportazione d'armi sono disciplinate nella legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm; RS 514.54). Conformemente all'articolo 36 capoverso 1 LArm, i cantoni sono responsabili del perseguimento e del giudizio delle infrazioni. Nemmeno la messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi secondo l'articolo 260quater del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) rientra nella giurisdizione federale. Pure il perseguimento penale in materia di stupefacenti secondo l'articolo 28 capoverso 1 della legge federale sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup; RS 812.121) è compito dei cantoni. Oltre alle fattispecie penali di cui negli articoli 23 e 24 CPP, soltanto il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni alla legge federale sul materiale bellico (LMB; RS 514.51) sottostanno alla giurisdizione penale federale (art. 40 cpv. 1 LMB). Dalla fine del conflitto jugoslavo il Ministero pubblico della Confederazione ha condotto svariati procedimenti contro membri dell'UCK. La maggior parte di tali procedimenti è stata promossa per sospetto di riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) e uno anche per sospetto di infrazioni alla LMB. Tutti i procedimenti sono stati sospesi oppure non sono stati avviati per mancanza di prove. Inoltre, il Ministero pubblico della Confederazione ha sostenuto tramite assistenza giudiziaria anche le autorità penali dei Paesi ex jugoslavi interessati e del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (TPIY) in procedimenti per crimini di guerra e contro l'umanità.
3. Nella letteratura, tra gli altri nel libro "Von den Karawanken bis zum Kosovo: die geheime Geschichte der Kriege in Jugoslawien" di Malte Olschewski (ed. Braumüller, 2000, pag. 321), si legge che Azem Syla era il leader segreto dell'UCK, con l'eloquente nome di guerra "Daja Madh" (grande zio). Le autorità svizzere sono a conoscenza di rapporti sulla presunta parentela tra Azem Syla e Hashim Thaci, ma non dispongono di nessun documento ufficiale di stato civile.
4. Le misure disposte dal Consiglio federale nel 2001 contro rappresentanti dell'UCK in Svizzera sono descritte in maniera dettagliata a pagina 30 del rapporto del luglio 2002 sulla sicurezza interna della Svizzera. Si tratta di decisioni che il Consiglio federale ha preso, su proposta del DFGP, in applicazione delle sue competenze costituzionali secondo gli articoli 184 e 185 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (RS 101).
5. Per quanto riguarda gli ultimi anni, le competenti autorità svizzere non dispongono più di indizi di attività violente di matrice estremistica da parte di organizzazioni albanesi in Svizzera. Secondo la legislazione in vigore, gli organi di protezione dello Stato non possono sorvegliare a titolo preventivo le attività meramente politiche di organizzazioni estere in Svizzera.
Risposta del Consiglio federale.