Lexipedia

12.3785 · Mozione · 2012-09-25

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Chiediamo che il principio del diritto di essere sentiti, comunemente accettato e sancito dall'articolo 29 capoverso 2 della Costituzione federale, sia concretizzato anche nella legge sull'asilo con l'introduzione di una disposizione che garantisca ai comuni un diritto formale di essere associati e consultati, sin dall'inizio, a qualsiasi processo che preveda la creazione sul loro territorio o in prossimità di esso di un alloggio collettivo per persone sottoposte al diritto in materia di asilo.

Begründung

In tutto il Paese l'alloggio dei richiedenti l'asilo è fonte di problemi e i cantoni, costretti ad ospitare i richiedenti attribuiti dalla Confederazione, mettono troppo spesso le autorità comunali dinanzi al fatto compiuto, informandole solo tardivamente delle disposizioni prese.

Questa politica antidemocratica, che tratta le autorità elette alla stregua di avversari piuttosto che partner, disdegna in maniera inaccettabile gli oneri che l'istituzione di centri per richiedenti l'asilo impone quasi inevitabilmente ai comuni interessati, e persino a quelli limitrofi, a causa degli effetti collaterali nell'ambito della sicurezza pubblica (traffici di ogni genere, atti di inciviltà, ecc.).

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale non reputa opportuno introdurre nella legge sull'asilo una disposizione supplementare come quella chiesta nella mozione. La Costituzione e le leggi vigenti garantiscono in misura sufficiente ai comuni il diritto di essere sentiti.

Il diritto costituzionale di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.) include in particolare il diritto degli interessati a esprimersi prima della pronuncia della decisione, a produrre prove rilevanti, a consultare gli atti, a essere sentiti con istanze probatorie importanti e a collaborare all'acquisizione delle prove o perlomeno a esprimersi sulle risultanze probatorie. I comuni possono far valere il diritto di essere sentiti se sono parte alla procedura e se il contestato atto di sovranità tange i loro diritti tutelati dalla Costituzione. La legge sulla procedura amministrativa (PA) e gli atti normativi cantonali sulla giurisdizione amministrativa illustrano più in dettaglio i diritti di essere sentiti.

Questi principi si applicano anche nel diritto in materia di pianificazione del territorio. Gli articoli 33 e 34 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) concretizzano la tutela giurisdizionale e quindi anche la garanzia del diritto di essere sentiti. In particolare, la legislazione federale conferisce ai comuni diritti di ricorso concreti secondo l'articolo 34 capoverso 2 LPT.

L'articolo 4 LPT tiene inoltre conto del principio di democrazia, in quanto sancisce i diritti di informazione e di partecipazione. In particolare, le autorità (cantonali) incaricate di compiti pianificatori devono provvedere a un'adeguata partecipazione della popolazione al processo pianificatorio (art. 4 cpv. 2 LPT), il che include anche le pianificazioni in relazione agli alloggi per richiedenti l'asilo.

L'Assemblea federale ha deciso modifiche urgenti della legge sull'asilo, entrate in vigore il 29 settembre 2012 (RU 2012 5359). In particolare, in virtù dell'articolo 26a LAsi, le infrastrutture e gli edifici della Confederazione possono essere utilizzati senza autorizzazione cantonale o comunale per l'alloggio di richiedenti per al massimo tre anni se il cambiamento di destinazione non richiede provvedimenti edilizi rilevanti e non avviene nessuna modifica essenziale in relazione all'occupazione dell'infrastruttura o dell'edificio. Tale disposizione è stata introdotta per attribuire il giusto peso al problema degli alloggi per i richiedenti. Si intende inoltre soddisfare la giusta richiesta dei cantoni di accelerare sensibilmente le procedure evadendone il maggior numero possibile nei centri federali.

La validità dell'articolo 26a LAsi è limitata a tre anni; la destinazione può essere cambiata senza autorizzazione soltanto se sono adempiute le condizioni legali menzionate. Dopo averli consultati, la Confederazione è tenuta ad annunciare il cambiamento di destinazione al cantone e al comune d'ubicazione al più tardi 60 giorni prima della messa in esercizio dell'alloggio (art. 26a cpv. 3 LAsi). I comuni hanno pertanto la possibilità di esprimersi anche secondo l'articolo 26a LAsi. La Confederazione intende realizzare soluzioni consensuali nell'interesse di tutte le parti coinvolte.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.