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Basta con la penalizzazione fiscale del pilastro 3b. In caso di prelievo del capitale, tassare la quota di reddito invece degli apporti di capitale

12.3814 · Mozione · 2012-09-26

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica della legge sull'imposta federale diretta (LIFD) e della legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), con la quale il valore di riscatto (in vita) o il rimborso dei premi (dopo il decesso) delle assicurazioni di rendita riscattabili del pilastro 3b siano tassati sulla parte effettiva di reddito (rinuncia alla regola inadeguata del 40 per cento).

Begründung

All'imposta sul reddito sottostà la totalità dei proventi periodici o unici (art. 16 cpv. 1 LIFD e art. 7 cpv. 1 LAID). Anche nel caso della sostanza mobiliare, sono imponibili soltanto i redditi (art. 20 cpv. 1 lett. a LIFD). Il semplice rimborso di precedenti apporti di capitale non rappresenta un reddito di questo tipo; deve essere eccettuato dall'imposta. Nella misura in cui si tratta di assicurazioni di rendita riscattabili della previdenza libera (pilastro 3b), il principio è oggi chiaramente violato: come le rendite vitalizie in corso, anche le prestazioni in capitale (valore di riscatto in vita risp. rimborso dei premi in caso di morte) delle assicurazioni di rendita con funzione di previdenza sono imponibili nella misura del 40 per cento (art. 22 cpv. 3 LIFD, art. 7 cpv. 2 LAID). La finzione secondo cui anche il valore di riscatto e il rimborso dei premi rappresentano un rimborso di capitale soltanto nella misura del 60 per cento e quindi costituiscono un reddito nella misura del 40 per cento è semplicemente irrealistica ai livelli attuali dei tassi d'interesse. La sovraimposizione è stata segnalata anche dal Tribunale federale (2C_906/2011 e 2C_9027/2011 dell'8 giugno 2012), che ha invitato il legislatore a intervenire. A questa situazione occorre rimediare, poiché oggi vengono punite fiscalmente proprio quelle persone che responsabilmente pensano alla previdenza libera concludendo un'assicurazione di rendita del pilastro 3b e successivamente, spesso in seguito a un colpo del destino, devono chiedere il riscatto della polizza o il rimborso dei premi.

La rinuncia alla regola del 40 per cento per queste prestazioni di capitale non comporta maggiori oneri né per le amministrazioni delle contribuzioni né per i contribuenti. Le assicurazioni possono rilasciare facilmente attestati in cui figurano le quote di rimborso di capitale, le quote di reddito e l'importo totale nel caso concreto (valore di riscatto o rimborso dei premi). La deduzione dei premi d'assicurazione non è toccata dalla modifica, dato che viene già esaurita con le assicurazioni obbligatorie. A livello federale non è toccata neppure l'aliquota d'imposta applicabile (art. 38 LIFD).

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Le prestazioni provenienti dall'assicurazione di rendite vitalizie soggiacciono oggigiorno generalmente all'imposizione nella misura del 40 per cento. La mozione chiede un'eccezione a questa norma di imposizione, nel senso che in caso di riscatto o di restituzione a motivo di decesso venga tassato soltanto il reddito effettivo.

In caso di restituzione agli eredi della persona assicurata si tratta pur sempre di una prestazione di previdenza. Essa soggiace in ragione del 60 per cento a un'eventuale tassa di successione e in ragione del 40 per cento all'imposta sul reddito calcolata, per quanto riguarda l'imposta federale diretta, separatamente dagli altri redditi ai sensi dell'articolo 38 LIFD, ossia nella misura di un quinto della tariffa dell'articolo 214 LIFD.

In caso di riscatto si è invece in presenza di un rimborso di capitale e di un versamento di interesse. Dato che il capitale che il contribuente ha convogliato nella rendita vitalizia e che gli viene restituito nel quadro del riscatto è già stato tassato una volta nella persona del contribuente, la totalità della somma di riscatto è tassata forfettariamente nella misura di solo il 40 per cento. Il forfait si fonda per sua natura su un "caso medio". Se la fattispecie alla quale va applicato il forfait si scosta notevolmente da questo caso medio ne conseguono una sottoimposizione o una sovraimposizione. Per questo motivo la questione se il forfait si giustificasse nel caso dell'assicurazione di rendite vitalizie è stata in passato reiteratamente dibattuta. A tale proposito ci si è esplicitamente attenuti al forfait; da un canto per mantenere basso il dispendio amministrativo delle società di assicurazione e delle amministrazioni fiscali e per mantenere alta la trasparenza e, d'altro canto, perché nel caso delle rendite vitalizie ai privati non aveva potuto essere concordata alcuna componente di interesse. Questi argomenti hanno conservato la loro validità fino a oggi. Tuttavia il forfait produce i citati vantaggi soltanto se viene applicato senza eccezioni. Una regolamentazione delle eccezioni vanificherebbe i vantaggi dell'imposizione forfettaria.

Una rinuncia alla norma dell'imposizione forfetaria sarebbe quindi conforme soltanto se tale norma di imposizione forfetaria venisse interamente abolita. A prescindere dal fatto che ciò aumenterebbe notevolmente da ogni parte il dispendio amministrativo, ne conseguirebbe anche la sparizione non solo della sovraimposizione ma anche della sottoimposizione. Nel singolo caso l'insorgenza di una sovraimposizione o di una sottoimposizione dipende fortemente dalla durata della fase di proroga e dalla durata della rendita. Per conseguenza anche nell'attuale contesto di bassi interessi non tutti i riscatti determinano imperativamente una sovraimposizione. Già oggi del resto si applica - conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (sentenze del Tribunale federale 2C_255/2008 e 2C_180/2008, entrambe del 16 febbraio 2009) - una variante particolarmente privilegiante in caso di riscatto o di restituzione. Una sovraimposizione massiccia interviene quindi soltanto nei casi di riscatto poco tempo dopo la conclusione del contratto, come ne era il caso nella citata sentenza 2C_906/2011 2C_907/2011 dell'8 giugno 2012 del Tribunale federale. Questi singoli casi urtanti non possono tuttavia prevalere complessivamente sui vantaggi provenienti da un'imposizione forfettaria. Occorre piuttosto constatare che l'imposizione forfettaria è in linea di massima conforme nel caso dell'assicurazione di rendite vitalizie. A seguito dell'attuale basso livello dei tassi d'interesse, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) è tuttavia disposto a esaminare in modo approfondito l'ammontare del forfait per l'imposizione delle rendite vitalizie.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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