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12.3859 · Interpellanza · 2012-09-27

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

A fronte dell'apparente penuria di posti per la carcerazione amministrativa nonché delle cifre relative alla sicurezza, stando alle quali vi sarebbe stato un aumento della criminalità tra i richiedenti l'asilo, appare fondamentale che i cantoni definiscano la loro politica in materia di allontanamento fissando determinate priorità. Sul campo si osserva purtroppo che, nonostante l'apparente penuria, molti cantoni sembrano occupare il 20-30 per cento dei loro posti per la carcerazione amministrativa con persone senza precedenti penali, che non costituiscono un pericolo per l'ordine pubblico. Se confermate, tali cifre rivelano l'assenza di strategia e di coerenza in materia di allontanamento e illustrano una violazione del senso delle misure coercitive.

Nel 2010 il comitato contro la tortura (CAT) faceva rilevare che la carcerazione amministrativa non è sempre utilizzata come misura eccezionale e con la diligenza dovuta in caso di privazione della libertà. Nelle sue raccomandazioni, il CAT si era peraltro detto preoccupato della portata, a suo avviso eccessiva, della legge federale sugli stranieri (LStr) del 2005, che ha inasprito le misure coercitive nei confronti degli stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno. Aveva insistito sul fatto che la Svizzera dovrebbe rivedere la durata massima della carcerazione amministrativa, ricorrervi in casi eccezionali e limitarne la durata in considerazione del principio di proporzionalità. Mentre la questione della durata è stata in parte migliorata dopo l'applicazione da parte della Svizzera della direttiva sul rimpatrio (acquis di Schengen) e ridotta a 18 mesi, quella dell'eccezionalità resta un problema. Dal momento che i cantoni prevedono di aumentare considerevolmente le loro capacità in termini di posti per la carcerazione amministrativa e che la LStr verrà inasprita (revisione LAsi in corso), appare necessario fissare determinate priorità: i cantoni devono impiegare la coercizione soltanto per casi eccezionali e devono privilegiare anzitutto il rimpatrio dei criminali che costituiscono un pericolo per l'ordine pubblico. Poniamo pertanto le domande seguenti:

1. Corrisponde al vero che nei cantoni oltre il 20 per cento dei posti per la carcerazione amministrativa è occupato da persone senza precedenti penali?

2. Essendo i cantoni competenti per l'esecuzione degli allontanamenti, qual è il margine di manovra del Consiglio federale per orientare la politica cantonale in materia?

3. È possibile prevedere importi forfettari giornalieri differenziati ai sensi dell'articolo 82 LStr?

Stellungnahme des Bundesrates

A titolo introduttivo va fatto notare che la carcerazione prevista del diritto in materia di stranieri consiste in una detenzione amministrativa e non penale. Non è pertanto in linea di massima ordinata in seguito a una condanna penale, bensì in vista di garantire l'attuazione della procedura di allontanamento (carcerazione preliminare; art. 75 LStr), l'esecuzione dell'allontanamento (carcerazione in vista del rinvio coatto; art. 76 LStr) o l'adempimento dell'obbligo di lasciare la Svizzera (carcerazione cautelativa; art. 78 LStr). Soltanto in casi eccezionali la detenzione amministrativa è ordinata in seguito a una determinata condanna penale (art. 75 cpv. 1 lett. g e h LStr nonché art. 76 cpv. 1 lett. b n. 1 LStr). Conformemente all'articolo 80 LStr un'autorità giudiziaria controlla la legalità e l'adeguatezza della carcerazione. Dal punto di vista giuridico è irrilevante che l'interessato abbia precedenti penali o meno, salvo nel caso in cui all'origine della detenzione vi è una condanna penale. Il Consiglio federale sottolinea peraltro che il ritorno volontario delle persone tenute a partire è sempre prioritario, in particolare perché è meno oneroso rispetto all'applicazione di misure coercitive.

1. Conformemente a quanto indicato a titolo introduttivo, l'UFM non tiene alcuna statistica in merito al numero di persone con precedenti penali in detenzione amministrativa.

2. Il Consiglio federale ha sottolineato a più riprese di sostenere un'armonizzazione nell'ambito dell'esecuzione degli allontanamenti. Il sostegno della Confederazione comprende anzitutto lo svolgimento di seminari (p. es. il convegno annuale dei coordinatori in materia di esecuzione degli allontanamenti) o formazioni specifiche (p. es. sul sistema Dublino), tesi a promuovere in particolare un'applicazione giuridicamente uniforme delle misure coercitive in materia di stranieri nei cantoni. Anche il manuale del DFGP sulla legge e l'ordinanza sull'uso della coercizione contribuiscono ad armonizzare l'esecuzione degli allontanamenti nei cantoni. Vanno segnalati inoltre gli organi cantonali di coordinamento, ossia la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP), la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS) e l'Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM). Questi organi garantiscono, in collegamento con la commissione paritetica Ritorno ed esecuzione dell'allontanamento istituita dal DFGP e dalla CDDGP, una collaborazione tra le autorità tesa a promuovere l'armonizzazione e l'applicazione giuridicamente uniforme nell'ambito dell'esecuzione degli allontanamenti.

3. Il Consiglio federale è contrario a prevedere importi diversi per la partecipazione finanziaria alle spese d'esercizio dei cantoni per l'esecuzione della carcerazione amministrativa. Per garantire la parità di trattamento, l'importo forfettario secondo l'articolo 82 LStr è il medesimo per tutti i cantoni (cfr. anche l'art. 15 dell'ordinanza dell'11 agosto 1999 concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri, OEAE; RS 142.281).

Risposta del Consiglio federale.