12.3903 · Interpellanza · 2012-09-28
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il 1° luglio 2009 è entrata in vigore la riveduta legge sui brevetti, che consente l'importazione parallela di merci dallo spazio economico europeo. Ne sono esclusi i prodotti con prezzi amministrati, in particolare i farmaci.
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti sugli effetti della riveduta legge sui brevetti:
1. Quali effetti generali hanno avuto le importazioni parallele sulla nostra economia?
2. In cifre, quanto grandi stima essere i vantaggi economici ottenuti con l'ammissione delle importazioni parallele?
3. In che misura le imprese, lo Stato e i consumatori ne hanno tratto vantaggio finora?
4. Quali gruppi della popolazione o quali settori hanno tratto maggiore o minore profitto dalla revisione di legge?
5. In quali ambiti la legge sui brevetti non incide ancora o non incide a sufficienza?
6. Quanto grandi o quanto maggiori sarebbero i vantaggi economici se le importazioni parallele fossero autorizzate in tutti i rami economici (inclusi quelli con prezzi amministrati)?
Stellungnahme des Bundesrates
1. In uno studio elaborato su incarico del Consiglio federale alla vigilia del dibattito parlamentare nel 2002 (cfr. Frontier Economics & Plaut (2002): Erschöpfung von Eigentumsrechten: Auswirkungen eines Systemwechsels auf die schweizerische Volkswirtschaft, pag. xiv.(https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/j100a03d.pdf), il volume totale delle merci che potrebbero essere oggetto di importazioni parallele è stimato a 7,3 miliardi di franchi, il che corrisponde al 5 per cento circa delle importazioni totali. Lo studio stima tra lo 0 e lo 0,1 per cento del prodotto interno lordo gli effetti dell'autorizzazione delle importazioni parallele da tutto il mondo di prodotti protetti da brevetto (cosiddetto esaurimento internazionale; cfr. il rapporto menzionato nella nota 1, pagina xvii). È presumibile che la limitazione del regime delle importazioni parallele allo Spazio economico europeo (cosiddetto esaurimento euro regionale), decisa dal Parlamento, ridurrà tale effetto di un quarto o un terzo (cfr. lo studio di Vaterlaus, Stephan & Wild, Jörg, 2004, successivo a quello menzionato nella nota 1: Auswirkungen eines Wechsels zur regionalen Erschöpfung im Patentrecht, pag. 5. (https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/Juristische_Infos/d/auswirkungen_regionale_erschoepfung_im_patentrecht.pdf).
2. Come osservato dal Consiglio federale nelle risposte del 24 febbraio 2010 al postulato del gruppo liberale-radicale 09.4010, "Diritto dei brevetti. Conseguenze dell'introduzione unilaterale dell'esaurimento regionale europeo", e del 23 febbraio 2011 all'interrogazione Leutenegger Oberholzer 10.1126, "Elevato livello dei prezzi in Svizzera. Stato di attuazione delle contromisure", è molto difficile, se non impossibile, quantificare le conseguenze della liberalizzazione del regime delle importazioni parallele, entrata in vigore il 1° luglio 2009.
Nell'ambito di una valutazione, non ancora pubblicata, della revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), entrata in vigore nel giugno 2010, la SECO ha analizzato anche alcuni prodotti protetti da brevetto. I risultati riguardanti l'evoluzione dei prezzi nelle singole analisi effettuate sono tuttavia divergenti.
Le analisi condotte non permettono di rilevare gli effetti dell'introduzione dell'esaurimento euro regionale. Anche altri fattori si ripercuotono direttamente sul livello dei prezzi in Svizzera, in particolare il cambio euro-franchi. Per gli effetti economici è inoltre determinante che la liberalizzazione del regime delle importazioni parallele sia stata integrata in una serie di altre misure di liberalizzazione, di cui fa parte la LOTC. L'auspicata conseguenza della diminuzione dei prezzi risulta soprattutto dall'effetto cumulativo dell'eliminazione degli ostacoli all'importazione.
3./4./5. Nello studio menzionato nella risposta alla domanda 1 (cfr. il rapporto menzionato nella nota 1, pagina xi) si presume che in particolare nel caso dei beni di consumo ad alta intensità brevettuale sussista un determinato potenziale di arbitrato, ossia la possibilità di comprarli all'estero a un prezzo conveniente e rivenderli in Svizzera a un prezzo maggiorato. In questo ambito si possono osservare anche diminuzioni dei prezzi (p. es. per quanto riguarda l'elettronica d'intrattenimento e i computer). In questi settori i prezzi sono in progressiva diminuzione. È tuttavia quasi impossibile individuare se tale diminuzione sia dovuta al nuovo regime delle importazioni parallele, al rapido progresso della tecnologia o a una maggiore concorrenza sul mercato.
6. Dal momento che i prodotti farmaceutici rappresentano soltanto una parte di tutti i prodotti protetti da brevetto, l'effetto economico teoricamente possibile è minore di quello summenzionato. Uno studio stilato in vista del dibattito parlamentare presume, nella migliore delle ipotesi, una diminuzione dei costi dei medicinali pari al 2 a 5 per cento (cfr. Basys & Infras, 2002: Auswirkungen staatlicher Eingriffe auf das Preisniveau in Bereich Humanarzneimittel, pag. 25.) rispetto al 2000. Sotto il profilo economico, a questo sgravio del sistema sanitario vanno contrapposti anche gli effetti sui produttori, che non sono stati tuttavia considerati nello studio.
Risposta del Consiglio federale.