12.4040 · Mozione · 2012-12-03
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di:
1. anticipare l'introduzione dei valori limite d'emissione per i vagoni merci al 1° gennaio 2017 (inaugurazione della galleria di base del San Gottardo);
2. impostare il sistema di bonus insonorizzazione in modo più efficace, raddoppiando il bonus previsto dal 1° gennaio 2012 a 2, 4 e 6 centesimi;
3. introdurre un malus di 4 centesimi per asse-chilometro per i vagoni merci non risanati.
Begründung
Le misure previste dalla legge federale del 24 marzo 2000 concernente il risanamento fonico delle ferrovie non sono sufficienti. Il risanamento dei carri merci di proprietà delle imprese ferroviarie svizzere ha un effetto molto limitato poiché finora è stata risanata solo una piccolissima parte dei vagoni merci europei e dei vagoni privati. Visto il ritardo con cui è stato avviato il risanamento fonico del materiale rotabile in Europa, ci vorranno decenni prima che vi sia un miglioramento effettivo della situazione. Inoltre, la popolazione lungo le linee risanate non è protetta sufficientemente dal rumore, poiché sulla base dell'indice costi-benefici ai gestori dell'infrastruttura sono state concesse numerose agevolazioni sul fronte delle misure edili. Negli scorsi anni le proteste degli abitanti e dei comuni lungo le linee ferroviarie particolarmente interessate dal traffico merci sono aumentate considerevolmente e in molte località sono state create comunità di interesse per lottare contro il rumore della ferrovia. Senza una riduzione tangibile del rumore prodotto dalla ferrovia, c'è il forte rischio che potenziamenti urgenti dell'infrastruttura ferroviaria vengano ritardati sensibilmente a causa dell'opposizione crescente della popolazione. Le misure di riduzione del rumore devono quindi essere tempestive ed efficaci. Visti la crescente sensibilità della popolazione esposta al rumore prodotto dalla ferrovia e i danni alla salute correlati, e considerato che i treni merci circolano prevalentemente di notte, ossia quando si ha più bisogno di sonno e di riposo, e che nei prossimi anni si prevede un aumento del traffico merci su rotaia, è di fondamentale importanza intervenire rapidamente e con efficienza.
Nella modifica della legge federale concernente il risanamento fonico delle ferrovie (progetto per la procedura di consultazione del 9 maggio 2012) il Consiglio federale propone di introdurre valori limite d'emissione solo dal 1° gennaio 2020. Con l'entrata in servizio della galleria di base del San Gottardo, prevista per la fine del 2016, la Svizzera mette a disposizione un asse ferroviario ad alta capacità ed efficienza assumendosi un impegno finanziario considerevole. È quindi giustificato anticipare l'introduzione dei valori limite d'emissione al 1° gennaio 2017.
Occorre inoltre imporre il risanamento dei carri merci esteri e impostare il sistema di bonus insonorizzazione in modo più efficiente. Il bonus insonorizzazione di cui all'articolo 19b dell'ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF, modifica del 31 agosto 2011, in vigore dal 1° gennaio 2013), pari a 1 a 3 centesimi per asse-chilometro, è un incentivo economico insufficiente per i proprietari di carri merci. L'aumento del bonus insonorizzazione e l'introduzione di un malus per i vagoni non risanati sono misure opportune, poiché con i nuovi fattori "domanda" e "energia", determinanti per il calcolo del prezzo delle tracce, i treni merci tenderanno ad occupare le tracce più convenienti nelle ore notturne, aggravando ulteriormente la problematica del rumore. Un bonus più elevato ai vagoni merci risanati e un malus per quelli non risanati creano un incentivo efficace per il risanamento dei carri merci entro fine 2016. Fissando una tariffa di 4 centesimi per asse-chilometro, il bonus per un carro merci a quattro assi che circola tra Basilea e Chiasso ammonterebbe a 48 franchi. Un malus dello stesso importo permetterebbe di raddoppiare l'incentivo a equipaggiare i vagoni con ceppi frenanti in materiale composito. Integrando una disposizione in questo senso nell'OARF, si potrebbero obbligare le imprese ferroviarie di trasporto merci a dichiarare, tra le indicazioni fornite in vista del calcolo dei prezzo di traccia, anche il sistema di frenatura dei singoli vagoni. Su tale base si potrebbe procedere a una compensazione tra bonus e malus. Il diritto di controllo del gestore dell'infrastruttura previsto all'articolo 24 OARF permette di verificare a campione le dichiarazioni delle imprese ferroviarie di trasporto merci. Inoltre, il sistema tedesco dei prezzi di traccia prevede un malus per i carri merci rumorosi e un bonus per quelli a bassa rumorosità. Non si capisce quindi perché la Svizzera non possa o non debba introdurre un sistema analogo.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Come l'autrice della mozione, anche il Consiglio federale ritiene che siano necessarie ulteriori misure per ridurre il rumore delle ferrovie; a questo riguardo, nel messaggio del 30 novembre 2012 relativo alla modifica della legge federale concernente il risanamento fonico delle ferrovie ha sottoposto al Parlamento una serie di proposte.
1. Il Consiglio federale non considera realistico introdurre i valori limite d'emissione prima del 2020. Al contrario della Svizzera, l'Europa si trova solo all'inizio del processo di risanamento dei carri merci attraverso l'adozione di ceppi frenanti poco rumorosi; qui gli operatori del settore necessitano quindi di un adeguato periodo di transizione per prepararsi all'introduzione di valori limite d'emissione e poter pianificare nuovi acquisti o il risanamento del loro parco veicoli. Inoltre la capacità delle officine di manutenzione è limitata e gli interventi di risanamento risultano meno onerosi solo se effettuati in occasione della revisione dei veicoli. Poiché tali revisioni si svolgono ogni quattro-sei anni, anticipando il termine del risanamento al 1° gennaio 2017 non si terrebbe conto di questa situazione di fatto. Oltre a ciò, l'introduzione anticipata dei valori limite in Svizzera renderebbe in gran parte impossibile all'UE coordinarsi con il nostro Paese per l'adozione di misure simili nel proprio territorio. Senza contare che solo alla fine del 2019, all'apertura della galleria di base del Ceneri, sarà in servizio una galleria pianeggiante attraverso la Svizzera, fatto di cui il termine proposto dal Consiglio federale tiene conto.
2. Con la revisione dell'ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria, entrata il vigore il 1° gennaio 2013, il bonus insonorizzazione è già stato raddoppiato; gli effetti di questo aumento daranno però i loro frutti solo nei prossimi anni. Nell'ambito della prossima revisione di questa ordinanza, che avrà luogo presumibilmente nel 2017, si esaminerà, tenendo conto dell'evoluzione e dello stato del risanamento in Europa, se sia opportuno adottare ulteriori misure di accompagnamento come l'adeguamento del bonus insonorizzazione.
3. La revisione dell'ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria non prevede l'introduzione di un malus dal momento che l'effetto auspicato sarà raggiunto anche con un bonus opportunamente definito. Tra l'altro, per introdurre un malus sarebbe necessario stabilirne l'obbligo di attestazione, il che porterebbe a un notevole e insostenibile aumento degli oneri amministrativi. Un altro argomento contrario all'introduzione di un malus è il conseguente aumento dei prezzi delle tracce orarie, che graverebbe sul traffico merci e che quindi, alla luce dell'attuale situazione economica, il Consiglio federale ritiene opportuno evitare.
Il sistema tedesco e quello svizzero sono assolutamente paragonabili poiché si fondano sullo stesso meccanismo: i prezzi delle tracce orarie vengono aumentati e tale aumento viene rimborsato alle imprese che impiegano veicoli poco rumorosi.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.