Lexipedia

Principi uniformi per la presentazione dei conti speciali della Confederazione

12.4154 · Mozione · 2012-12-13

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre una revisione della legge sulle finanze della Confederazione al fine di definire dei principi uniformi per presentare i conti speciali della Confederazione e di rendere più trasparenti i rapporti esistenti fra i conti speciali e il conto annuale della Confederazione. In particolare la modifica dovrà prevedere i seguenti punti:

1. la legge sulle finanze della Confederazione definirà i fondi e le unità istituzionali per i quali dovranno essere tenuti conti speciali;

2. i conti speciali comprenderanno un conto di finanziamento e un conto flusso del capitale, un conto economico, una documentazione del capitale proprio, un bilancio e un allegato;

3. l'allegato dovrà contenere fra l'altro un compendio delle transazioni, dei crediti e dei vincoli fra il conto speciale e il conto annuale della Confederazione;

4. i conti speciali saranno gestiti dalle stesse norme e secondo gli stessi principi del conto annuale della Confederazione, compresi i principi che reggono l'iscrizione a bilancio e la valutazione, il piano contabile e i conti.

Begründung

Secondo il consuntivo 2011, i conti speciali della Confederazione comprendono uscite per un totale di circa 6 miliardi di franchi. In altri termini, il 10 per cento circa delle uscite della Confederazione è gestito al di fuori del conto annuale. Molto probabilmente in futuro verranno istituiti nuovi conti speciali per gestire i fondi destinati al finanziamento di grossi progetti di investimento. La presentazione dei conti speciali è tutt'altro che uniforme. In particolare, le differenze nella designazione di elementi contabili rendono assai difficile il raffronto fra i conti del fondo per i grandi progetti ferroviari e quelli del fondo infrastrutturale con il conto annuale della Confederazione. Le transazioni, i crediti e i vincoli fra i conti ordinari e i conti speciali non sono inoltre presentati con sufficiente chiarezza e risultano quindi poco trasparenti.

Benché gestiscano conti speciali, le unità e i fondi in questione rientrano nelle amministrazioni pubbliche. Una presentazione uniforme dei conti agevolerebbe peraltro anche l'elaborazione di indicatori paragonabili a livello internazionale, quali la quota d'indebitamento e la quota d'incidenza della spesa pubblica.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Per conti speciali si intendono, conformemente all'articolo 5 lettre b LFC, i conti di unità amministrative dell'amministrazione federale decentralizzata e dei fondi della Confederazione che tengono una contabilità propria, nel caso in cui l'Assemblea federale sia tenuta ad approvarla. I conti speciali fanno parte del consuntivo della Confederazione e conformemente all'articoli 55 capoverso 1 lettre b LFC devono essere obbligatoriamente integrati nel consuntivo consolidato della Confederazione. I conti speciali sono elencati esaustivamente all'articolo 2 OFC e sono tenuti da:

a. il settore dei politecnici federali (PF);

b. la Regìa federale degli alcool (RFA);

c. il fondo per i grandi progetti ferroviari (fondo FTP);

d. il fondo infrastrutturale (FI).

Il settore dei PF e la RFA sono unità amministrative dell'amministrazione federale decentralizzata che tengono una contabilità propria. Di conseguenza, conformemente all'articolo 2 LFC, sia queste unità sia i due fondi esulano dal campo di applicazione della LFC. Pertanto, la contabilità di queste istituzioni è disciplinata da leggi speciali. La LFC si applica soltanto a titolo completivo (sussidiario). Per le loro contabilità fanno stato le seguenti leggi speciali:

- per il settore dei PF, l'articolo 35 della legge sui PF e l'articolo 15 e seguenti dell'ordinanza sul settore dei PF;

- per la RFA, l'articolo 71 capoverso 3 della legge sull'alcool e l'ordinanza sulle finanze e la contabilità della RFA;

- per il Fondo FTP, l'articolo 196 n. 3 capoverso 3 della Costituzione e il regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari (un'ordinanza dell'Assemblea federale);

- per il FI, la legge sul fondo infrastrutturale.

La comparabilità dei conti speciali con il conto annuale della Confederazione è un elemento importante per valutare la situazione finanziaria in sede di consuntivo. Da quando nel 2007 è stato introdotto il nuovo modello contabile della Confederazione (NMC), si sono pertanto compiuti continui sforzi per adattare la presentazione dei conti nell'ambito dei conti speciali a quella dei conti della Confederazione. I conti dei due fondi sono stati ampiamente adattati al NMC in occasione della revisione della LFC del 2009 (cfr. FF 2009 6281 pag. 6290 e seg., pag. 6311 nonché pag. 6288 segg. e pag. 6310). La trasposizione del regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari in una nuova legge sul fondo per l'infrastruttura ferroviaria (LFInFer), proposta nell'ambito del messaggio FAIF (FF 2012 1283) offre l'opportunità di migliorare ulteriormente la comparabilità tra il conto del futuro fondo per l'infrastruttura ferroviaria e il conto della "casa madre" Confederazione. In passato il conto del settore dei PF è già stato più volte avvicinato al NMC. A seguito del messaggio ERI 2013-2016 sarà ora effettuato un adeguamento ai principi IPSAS e quindi al NMC (cfr. progetto sottoposto a referendum cfr. FF 2012 7229). Si è rinunciato a misure al riguardo soltanto per la RFA in prospettiva della prevista reintegrazione nell'amministrazione centrale (cfr. FF 2012 1043, pag. 1112).

Essenzialmente, per quanto riguarda il conto economico, il bilancio, il conto del flusso di fondi, la documentazione del capitale proprio e l'allegato, la presentazione dei conti speciali soddisfa le regole che valgono per il conto della "casa madre" Confederazione (vol. 1 del consuntivo). Lo stesso vale per quanto riguarda la valutazione delle voci di bilancio. Nella struttura dei conti, tuttavia, sono volutamente riportate soltanto le voci rilevanti per i relativi conti. Ciò vale in particolare per i fondi. Allo stesso modo, l'esposizione della documentazione del capitale proprio o di un conto del flusso dei fondi non ha sempre senso, se non fornisce informazioni aggiuntive di rilievo. Un allegato al conto analogo a quello del conto della "casa madre" Confederazione viene allestito soltanto per il settore dei PF. Per i fondi si può rinunciare a un simile allegato, poiché tutte le informazioni aggiuntive di rilievo si desumono dal commento al conto e dalla struttura del bilancio e del conto economico. Contribuisce alla trasparenza anche il fatto che le relazioni fondamentali tra il conto della "casa madre" e i singoli conti speciali sono esposte nel conto annuale della Confederazione (consuntivo, volume 1, n. 63/3 persone vicine alla Confederazione).

Attualmente i conti speciali sono già ampiamente adattati al NMC. Il Consiglio federale non esclude ulteriori adeguamenti puntuali. Per i suddetti motivi, però, è contrario a un completo adeguamento al NMC.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.