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12.4199 · Mozione · 2012-12-13

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di coordinare le misure di protezione dei siti archeologici e di informare e sensibilizzare la popolazione. In particolare andranno analizzate le modalità di protezione generale del patrimonio archeologico dall'uso dei mezzi di prospezione, tra cui i rilevatori di metalli, non solo nei siti archeologici catalogati e nelle zone sensibili ma su tutto il territorio, e le modalità di informazione della popolazione svizzera sul tema.

Begründung

Diverse legislazioni federali e cantonali e convenzioni internazionali regolano le questioni legate alla protezione e al trasferimento dei beni culturali. La maggior parte delle legislazioni cantonali, in particolare, vietano l'uso di rilevatori di metalli. L'utilizzo di tali strumenti, in forte aumento, è sempre più problematico.

I saccheggiatori dei siti approfittano da un lato dei limiti territoriali delle legislazioni cantonali e dall'altro infrangono prescrizioni spesso disuguali, che vanno dal divieto limitato ai siti archeologici catalogati e alle zone sensibili (noti unicamente ai servizi competenti) al divieto assoluto su tutto un territorio. Questa situazione apre le porte a prospezioni illegali in zone archeologiche e allo sviluppo di un turismo della prospezione, ad esempio grazie ai rilevatori di metalli (un turismo proveniente in parte dall'UE, dove le legislazioni sono a volte più severe).

Alla luce di quanto detto, è dunque fondamentale privilegiare lo sviluppo di politiche comuni e coerenti tra Confederazione e cantoni, ma anche tra gli stessi cantoni, stabilendo ad esempio criteri uniformi per il rilascio di autorizzazioni di prospezione e per le sanzioni contro i trasgressori. Sarà inoltre necessario valutare l'opportunità di istituire organi di concertazione.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l'articolo 78 capoverso 1 della Costituzione federale (RS 101), la protezione della natura e del paesaggio, e quindi anche l'archeologia, competono ai cantoni. In tal senso le normative concernenti la prospezione archeologica, in particolare anche l'uso di rilevatori di metalli, sono dunque di competenza dei cantoni.

Tra i principali compiti dell'archeologia vi sono la ricerca e la conservazione delle testimonianze storiche così come l'informazione pubblica riguardo alla storia degli uomini, dei loro insediamenti e contributi culturali. In quanto fonte di informazioni indispensabili, il rilevamento dei siti e dei ritrovamenti archeologici è pertanto di utilità pubblica. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che le prospezioni archeologiche non autorizzate e gli scavi clandestini intralciano tali fonti di informazione e possono compromettere una parte importante del patrimonio archeologico. D'altra parte l'impegno di volontari e di persone che operano a titolo onorifico può essere utile alle autorità competenti per l'archeologia, sempre che si svolga nel quadro di un regolamento cantonale.

La Conferenza svizzera degli archeologi e delle archeologhe cantonali (CSAC) sta elaborando delle linee guida riguardanti gli accordi con i volontari. Tali linee guida disciplinano anche l'uso di rilevatori di metalli. La CSAC intende così introdurre una regolamentazione a livello svizzero che vincoli i privati che desiderano svolgere attività archeologiche. Le linee guida prevedono in particolare l'obbligo di domanda e di autorizzazione, ma anche corsi di formazione e aggiornamento. Benché attraverso questa misura non sia possibile escludere completamente attività archeologiche illecite, le autorità cantonali competenti prevedono che queste potranno essere notevolmente circoscritte.

La proprietà dei cantoni su oggetti di antichità è tra l'altro già disciplinata a livello federale dall'articolo 724 del Codice civile svizzero (RS 210) e l'appropriazione illecita di questo tipo di oggetti è considerata un delitto e come tale sanzionata dall'articolo 24 capoverso 1 lettera b della legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali (RS 444.1).

Il Consiglio federale, pur sostenendo gli sforzi dei cantoni per coordinare e sviluppare legislazioni possibilmente omogenee per quanto concerne la prospezione archeologica da parte di privati, non ritiene opportuno, nel rispetto della sovranità cantonale garantita dalla Costituzione, proporre l'adozione di misure specifiche a livello federale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.