Accoglienza di contingenti di rifugiati. Politica del Consiglio federale per i prossimi dieci anni
12.4242 · Interpellanza · 2012-12-14
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Dopo un blocco durato svariati anni, il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha finalmente deciso di riprendere ad accogliere contingenti di rifugiati. Un primo gruppo di siriani, tanto per fare un esempio, è già stato accolto in settembre nel quadro della competenza del dipartimento. Pertanto pongo le domande seguenti:
1. Qual è la politica del Consiglio federale in tale ambito per i prossimo 10 anni?
2. Quali saranno i costi? Come saranno finanziati o compensati?
3. Il dipartimento intende continuare a concedere autorizzazioni rientranti nella sua competenza (meno di 100 persone)? Oppure è previsto anche di accogliere gruppi con più di 100 persone?
4. Quali sono i criteri applicati per la scelta di questi gruppi di persone?
5. Il Consiglio federale intende compensare l'abbandono della possibilità di presentare una domanda d'asilo nelle ambasciate con l'accoglienza di gruppi di rifugiati?
6. Quali distinzioni farà tra l'ammissione provvisoria di gruppi di persone e la concessione dell'asilo a gruppi di rifugiati?
7. Quale statuto sarà concesso a questi gruppi di persone accolte in Svizzera?
8. Quale politica di comunicazione attiva intende adottare il Consiglio federale nei confronti della popolazione svizzera per far accettare la sua nuova politica di accoglienza di gruppi di rifugiati a fronte dell'esplosione del numero di domande d'asilo individuali?
9. Come funzionano la cooperazione con l'ACNUR in merito e la ripartizione dei rifugiati tra i Paesi che accettano di accogliere gruppi di rifugiati?
Stellungnahme des Bundesrates
Tra il 1950 e il 2005 la Svizzera ha accolto a intervalli regolari gruppi di rifugiati bisognosi di particolare protezione. Nel 2005 il Parlamento ha deciso, su proposta del Consiglio federale nell'ambito del programma di sgravio 2004, di non accogliere più, fino a nuovo ordine, gruppi consistenti di rifugiati per ragioni di politica finanziaria. Da allora, su richiesta dell'Alto commissariato dell'ONU per i rifugiati (UNHCR), la Svizzera ha tuttavia a più riprese concesso protezione a piccoli gruppi di rifugiati.
Secondo l'articolo 56 capoverso 1 della legge sull'asilo (LAsi), la decisione in merito all'accoglienza di piccoli gruppi di rifugiati compete al DFGP. Il Consiglio federale decide in merito all'ammissione di gruppi consistenti di rifugiati.
1. Per il 2013 il Consiglio federale si è posto l'obiettivo di elaborare una strategia esaustiva sull'accoglienza di gruppi di rifugiati, garantendo la collaborazione sia con i cantoni/comuni sia con l'UNHCR.
2. In linea di principio, i costi per l'integrazione di gruppi di rifugiati provenienti dall'estero corrispondono a quelli risultanti dal riconoscimento della qualità di rifugiato nella procedura ordinaria d'asilo. I costi amministrativi per la procedura d'asilo sono invece pressoché nulli. Spese supplementari risultano dalla selezione in loco e dai costi d'entrata, che variano a seconda del caso, in quanto dipendono da vari fattori. I costi cagionati dalla prevista strategia di accoglienza e il loro finanziamento potranno essere quantificati quando sarà fatta chiarezza in merito ai valori di riferimento della strategia di accoglienza.
3. Si veda la risposta alla domanda 1.
4. Sono selezionate soltanto persone che l'UNHCR ha riconosciuto come rifugiati e ha proposto di accogliere in uno Stato terzo in quanto bisognose di particolare protezione. Non sono accolte persone nei confronti delle quali sussistono indizi di coinvolgimento in gravi violazioni dei diritti umani o crimini di guerra. Eventuali ulteriori criteri sono esaminati nell'ambito dei lavori di definizione strategica menzionati nella risposta 1.
5. Anche se non esiste una correlazione diretta, entrambi gli strumenti intendevano e intendono tuttora garantire rifugio alle persone bisognose di protezione. L'accoglienza mirata di gruppi di rifugiati presenta tuttavia alcuni vantaggi rispetto alla procedura all'ambasciata. L'accesso a quest'ultima dipende dalla domanda individuale degli interessati e i relativi costi amministrativi erano elevati per la Svizzera. La politica di accoglienza di gruppi di rifugiati offre invece la possibilità di identificare e accogliere rapidamente e in modo meno dispendioso persone bisognose di protezione e minacciate.
6. L'ammissione provvisoria di persone bisognose di protezione conformemente agli articoli 66 seguenti LAsi consiste in un misura prevista per situazioni di crisi ed esodi di massa. In linea di principio, queste persone devono lasciare la Svizzera dopo la revoca della protezione provvisoria (cfr. art. 76 LAsi). Accordando l'asilo a gruppi secondo l'articolo 56 LAsi viene concessa una protezione permanente per integrare in Svizzera i rifugiati accolti.
7. A questi rifugiati è concesso l'asilo in Svizzera secondo l'articolo 56 LAsi. Sono equiparati ai rifugiati cui è accordato l'asilo nella procedura nazionale secondo gli articoli 3 e 49 LAsi.
8. Una nuova strategia comunicativa sarà formulata non appena si sarà deciso in merito all'impostazione della futura politica in materia di ammissione di gruppi di rifugiati.
9. Oltre ai tradizionali Stati di reinsediamento, ossia Stati Uniti (44 000 posti), Canada (7000) e Australia (6000), una ventina di Paesi europei dispone di programmi con quote annue per l'accoglienza di gruppi di rifugiati. Vanno menzionati, per esempio, la Svezia (1900 posti), la Norvegia (1120), la Danimarca (500) e la Germania (300). L'UNHCR sottopone ai Paesi disponibili al reinsediamento domande di ammissione di rifugiati vulnerabili. Questi dossier sono esaminati dagli Stati richiesti. Inoltre, dopo una selezione preliminare, le persone sono di norma sentite dalle competenti autorità nazionali. In caso di approvazione della richiesta, è preparata l'entrata e l'accoglienza delle persone. In Svizzera ciò presuppone che siano presi accordi con i cantoni disponibili ad accogliere tali rifugiati.
Risposta del Consiglio federale.