13.100 · Oggetto del Consiglio federale · 2013-11-29
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Zusammenfassung
Messaggio del 29 novembre 2013 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto in materia di prescrizione)
Ausgangslage
Comunicato stampa del Consiglio federale del 29.11.2013
Diritto in materia di prescrizione migliore e più semplice
Il Consiglio federale intende migliorare e rendere più semplici singoli aspetti del diritto in materia di prescrizione, affinché in futuro anche le vittime di danni tardivi possano far valere l'azione di risarcimento. Venerdì, ha adottato il pertinente messaggio sulla modifica del Codice delle obbligazioni (CO). Oltre all'introduzione di un termine di prescrizione assoluto di 30 anni in caso di danni a persone, la revisione di legge prevede il prolungamento a tre anni del termine di prescrizione relativo per azioni rette dal diritto in materia di reati o di indebito arricchimento.
Il vigente diritto privato in materia di prescrizione è eterogeneo e complesso, il che pregiudica la chiarezza e la certezza del diritto. Inoltre, alcuni termini di prescrizione sono troppo brevi, in particolare il termine di prescrizione di un anno nel diritto in materia di reati. Nel caso delle pretese risultanti dai cosiddetti danni tardivi, che - come ad esempio i danni alla salute provocati dal contatto con l'amianto - sopraggiungono molti anni dopo l'evento dannoso, anche il termine di prescrizione assoluto di 10 anni si rivela troppo breve. Con la mozione 07.3763 "Termini di prescrizione nel diritto in materia di responsabilità civile", il Parlamento aveva pertanto incaricato il Consiglio federale di prolungare i termini di prescrizione nel diritto in materia di reati, affinché l'azione di risarcimento sia possibile anche in caso di danni tardivi.
Nuovi termini di prescrizione
La revisione di legge proposta dal Consiglio federale prevede in particolare un prolungamento del termine di prescrizione relativo da uno a tre anni nel diritto in materia di reati e di indebito arricchimento. Il termine decorre dal momento in cui la persona danneggiata è a conoscenza del danno e del responsabile. È inoltre previsto un termine di prescrizione assoluto speciale di 30 anni per le azioni risultanti da danni alle persone, in modo da evitare che, come ora, l'azione di risarcimento non sia possibile a causa della prescrizione. Il nuovo termine si applica alle azioni risultanti sia da contratto che da atti illeciti. Decorre dal momento in cui avviene o termina il comportamento che ha causato il danno, anche nel caso in cui la persona danneggiata non ha ancora conoscenza del danno.
Viene inoltre abrogata la disposizione di legge che prevede un termine di prescrizione di cinque anni per singole pretese (segnatamente di affitto e salariali). In futuro queste pretese contrattuali saranno soggette al termine di prescrizione generale di 10 anni. La revisione del termine di prescrizione straordinario per le azioni risultanti da atti punibili garantisce infine che le azioni civili proposte in seguito alla commissione di un atto punibile non vengano prescritte fintanto che non sia scaduto un eventuale termine di prescrizione più lungo del diritto penale.
La revisione di legge precisa le condizioni alle quali il debitore può rinunciare all'eccezione di prescrizione. Inoltre, l'elenco dei motivi d'impedimento e di sospensione viene adeguato e moderatamente esteso. Le parti potranno in particolare concordare che il termine di sospensione non decorra o rimanga sospeso durante i colloqui di transizione.
Poiché i termini di prescrizione di crediti non sono disciplinati soltanto nel CO, bensì anche in numerose leggi speciali, queste ultime vengono adeguate alla nuova normativa se sono strettamente legate alle disposizioni del CO riviste. Nel contempo, le disposizioni delle leggi speciali sui termini di prescrizione vengono, nei limiti del possibile, armonizzate e moderatamente adattate alle disposizioni del CO. S'intende così raggiungere la maggiore uniformità e coerenza possibile dell'ordinamento giuridico.
Per quanto riguarda il diritto transitorio, i nuovi termini di prescrizione si applicheranno se il nuovo diritto prevede termini più lunghi rispetto a quello anteriore, ma soltanto se il termine di prescrizione del diritto anteriore non è ancora scaduto. Un credito prescritto rimane tale anche con l'entrata in vigore del nuovo diritto.
Verhandlungen
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio degli Stati, 15.12.2015
Danni amianto, 10 anni per chiedere risarcimento
Le persone che in passato hanno subito un danno, quali ad esempio i lavoratori esposti all'amianto, dovrebbero disporre - come oggi - di un termine di prescrizione assoluto di 10 anni per chiedere un risarcimento alla giustizia. Lo ha deciso, a sorpresa, il Consiglio degli Stati nell'ambito del dibattito sul diritto in materia di prescrizione, distanziandosi così sia dal Consiglio federale (che proponeva un termine di 30 anni) sia dalla Camera del popolo (20 anni). Il dossier ritorna quindi al Nazionale.
La consigliera federale Simonetta Sommaruga ha tentato invano di convincere il plenum che la prescrizione assoluta di 30 anni rappresenta un buon compromesso e una soluzione ragionevole per quelle persone che si ammalano di patologie che si manifestano tardi.
Riferendosi alle vittime dell'amianto, tale scadenza massima tiene conto sia delle vittime che degli interessi legittimi di chi ha causato un danno, tanto è vero che il Consiglio federale ha deciso di porre un limite alla possibilità di adire i tribunali.
Inoltre, ha precisato la ministra di giustizia e polizia, la proposta del Governo tiene conto di una recente sentenza della Corte europea dei diritti umani che ha dato torto alla Svizzera e ragione a una vittima dell'asbesto, cui è stato precluso l'accesso ai tribunali a causa dei termini di prescrizione in Svizzera giudicati troppo corti.
La maggioranza di centro-destra, con 23 voti contro 21, ha tuttavia preferito seguire la proposta di minoranza della commissione preparatoria. "Il limite attuale è sufficiente, andare oltre significa dare false speranze alle vittime", ha sottolineato con successo Thomas Hefti (PLR/GL).
Dal canto suo, il "senatore" Thomas Minder (indipendente/SH) ha criticato il progetto, giudicandolo troppo complesso. A suo avviso, esso non consentirà di risolvere tutti i problemi. Altri oratori hanno rimproverato al Governo e alla maggioranza della commissione di essersi lasciata guidare dalle emozioni suscitate dai casi di decesso dovuti all'inalazione di asbesto.
I "senatori" hanno invece voluto introdurre una norma transitoria - destinata alla sole vittime dell'amianto -, secondo cui chi ha subito danni alla salute provocati da questa sostanza disporrà di un termine supplementare di un anno a contare dall'entrata in vigore della modifica di legge per chiedere un risarcimento o una riparazione del torto morale. Si tratta insomma di una deroga al principio "ciò che è prescritto è prescritto".
Solo l'UDC ha tentato invano di opporsi a questa disposizione transitoria. Secondo Alex Kuprecht (UDC/SZ), "tale norma porterà un'insicurezza giuridica, nefasta per l'economia". "Tra il 1984 e il 2012, 1560 decessi in Svizzera sono imputabili all'amianto", ha replicato Pirmin Bischof (PPD/SO) a nome della commissione.
Il campo d'applicazione di tale norma transitoria sarà circoscritto alle sole persone direttamente danneggiate, ha aggiunto il "senatore" popolare-democratico. La norma, inoltre, si applicherà soltanto a titolo sussidiario. Essa non varrà infatti se nel momento di presentare una azione legale sarà già stato istituito un regime speciale sul risarcimento delle vittime dell'amianto, come preconizzato dalla tavola rotonda guidata dall'ex consigliere federale Moritz Leuenberger.
Pur essendo stata approvata alla fine, con 35 voti e 8 astenuti, la revisione discussa oggi non fa tuttavia l'unanimità. Il Nazionale, a cui ritorna il dossier, potrà correggere talune decisioni degli Stati. Nel settembre 2014 la Camera del popolo aveva accolto la riforma con 84 voti a 45 e 59 astensioni.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio nazionale, 07.03.2018
Danni amianto, 20 anni per chiedere risarcimento
Le persone che in passato hanno subito un danno, quali ad esempio i lavoratori esposti all'amianto, dovrebbero disporre di un termine di prescrizione assoluto di 20 anni per chiedere un risarcimento alla giustizia. Lo ha deciso oggi - con 102 voti contro 90 - la Camera del popolo, nell'ambito del dibattito sul diritto della prescrizione, distanziandosi così sia dal Consiglio federale (che proponeva un termine di 30 anni) sia dagli Stati (10 anni). Il dossier ritorna quindi alla Camera dei cantoni.
Introducendo un termine di prescrizione di 20 anni, si vuole così migliorare la situazione giuridica delle future vittime per la parte del danno differito, non coperta dall'assicurazione, ha spiegato Giovanni Merlini (PLR/TI) a nome della commissione. Si tratta di un compromesso ragionevole tra la richiesta governativa di aumentarlo e la decisione dei "senatori" di invece mantenerlo agli attuali 10 anni, ha aggiunto il parlamentare ticinese.
Contro questa proposta si è espresso, a nome di una minoranza, il consigliere nazionale Yves Nidegger (UDC/GE). A suo parere, un termine di 20 o 30 anni genera un'eccessiva insicurezza, specie nelle aziende, per di più confrontate con alti costi assicurativi e burocratici, a causa dell'obbligo di dover conservare i documenti dell'epoca. Il parlamentare democentrista ha invitato invano il plenum a rimanere al diritto attuale, ossia una prescrizione di 10 anni.
Per la consigliera federale Simonetta Sommaruga, il miglior compromesso è invece rappresentato dalla prescrizione assoluta di 30 anni. A suo avviso, si tratta di una soluzione ragionevole per quelle persone che si ammalano di patologie che si manifestano tardi.
Riferendosi alle vittime dell'amianto, tale scadenza massima tiene conto sia delle vittime che degli interessi legittimi di chi ha causato un danno, tanto è vero che il Consiglio federale ha deciso di porre un limite alla possibilità di adire i tribunali.
Inoltre, ha precisato la ministra di giustizia e polizia, la proposta del governo tiene conto di una sentenza della Corte europea dei diritti umani che ha dato torto alla Svizzera e ragione a una vittima dell'asbesto, cui è stato precluso l'accesso ai tribunali a causa dei termini di prescrizione in Svizzera giudicati troppo corti.
La maggioranza della Camera del popolo non l'ha però seguita e ha preferito - seppur di misura - pronunciarsi per una prescrizione di 20 anni.
Notizia ATS
Dibattito al Consiglio degli Stati, 29.05.2018
CSt: vittime amianto, 20 anni per chiedere risarcimento
Le persone che hanno subito un grave danno alla salute per motivi professionali del passato, in primo luogo i lavoratori esposti all'amianto, devono disporre di un termine di prescrizione assoluto di 20 anni per chiedere un risarcimento alla giustizia.
Lo ha deciso oggi il Consiglio degli Stati, con 38 voti contro 7, allineandosi su questo aspetto fondamentale della revisione del diritto della prescrizione alla decisione del Nazionale della scorsa sessione primaverile. Il dossier è quindi pronto per le votazioni finali.
In prima lettura, i "senatori" avevano voluto mantenere a 10 anni il termine di prescrizione assoluto, distanziandosi così sia dal Consiglio federale (che proponeva un termine di 30 anni) sia dalla Camera del popolo (20 anni).
Introducendo un termine di prescrizione di 20 anni, si vuole migliorare la situazione giuridica delle future vittime per la parte del danno differito, non coperta dall'assicurazione. Si tratta di un compromesso ragionevole tra la richiesta governativa di aumentarlo a 30 e il diritto attuale di 10 anni, ha spiegato Stefan Engler (PPD/GR) a nome della commissione. "Andare oltre i 20 anni significa dare false speranze alle vittime", ha aggiunto il "senatore" grigionese.
Dal canto suo, Thomas Hefti (PLR/GL) ha tentato invano di convincere il plenum che il termine di 20 anni non è una buona soluzione. A suo avviso, "i processi non saranno più semplici, al contrario".
Corte dei diritti umani
Il diritto in materia di prescrizione occupa il Parlamento e l'opinione pubblica da diversi anni. Oltre ai dibattiti alle Camere incominciati nel 2014, una tavola rotonda sull'amianto, guidata dall'ex consigliere federale Moritz Leuenberger, ha permesso la creazione di un fondo per indennizzare le vittime.
La proposta votata oggi tiene inoltre conto di una recente sentenza della Corte europea dei diritti umani che ha dato torto alla Svizzera e ragione a una vittima dell'asbesto, cui è stato precluso l'accesso ai tribunali a causa dei termini di prescrizione in Svizzera giudicati troppo corti.
La soluzione di prolungare dagli attuali 10 a 20 anni il termine di prescrizione consente quindi di evitare ulteriori lungaggini e fare in modo che le vittime dell'amianto possano godere al più presto delle prestazioni dell'apposito fondo, ha ricordato Hans Wicki (PLR/NW).