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13.1022 · Interrogazione · 2013-04-15

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Nella risposta all'interpellanza 11.3528, "Punizioni corporali inflitte in nome di Dio?", il Consiglio federale scrive che gli strumenti giuridici necessari per intervenire contro l'incitamento alla violenza ci sono e rimanda all'articolo 259 capoverso 2 del Codice penale svizzero (CP), che "prevede una pena per chi istiga pubblicamente a commettere un crimine contro persone. Inoltre, in un eventuale procedimento penale possono essere confiscati gli oggetti che erano serviti all'istigazione pubblica se tali oggetti compromettono l'ordine pubblico (art. 69 CP)". In considerazione delle basi legali internazionali e nazionali, è dovere del Consiglio federale provvedere, con misure adeguate, alla protezione dei minori contro la violenza.

Chiedo pertanto al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:

1. È disposto a provvedere che sia allestito e continuamente aggiornato un quadro completo dei manuali e dei corsi di educazione e delle relative offerte online che incitano all'impiego della violenza fisica e psichica disponibili in Svizzera?

2. È disposto ad agire legalmente, basandosi sull'articolo 259 capoverso 2 CP, contro l'istigazione pubblica all'impiego della violenza contro i minori come succede, per esempio, in alcuni manuali di educazione evangelicali o in corsi specifici (si veda la pubblicazione sugli approcci educativi nei manuali e nei corsi di educazione evangelicali edita dal servizio di informazione e consulenza sulle sette Infosekta di Zurigo: "Erziehungsverständnisse in evangelikalen Erziehungsratgebern und -kursen", Zurigo 2013)?

3. Quali altre misure intende adottare per tutela il diritto dei minori a un'educazione non violenta?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale approva il rapporto sugli approcci educativi nei manuali e nei corsi di educazione evangelicali "Erziehungsverständnisse in evangelikalen Erziehungsratgebern und -kursen", pubblicato nel 2013 dal servizio di informazione e consulenza Infosekta e per la cui elaborazione la Confederazione ha versato un contributo finanziario. Il rapporto adempie in parte la richiesta dell'autrice dell'interrogazione. L'esecutivo non ritiene invece necessario allestire un quadro completo e costantemente aggiornato dei manuali e dei corsi di educazione e delle relative offerte on line che incitano all'uso della violenza fisica e psichica disponibili in Svizzera, in quanto questo difficilmente contribuirebbe a limitare o evitare la loro diffusione. L'allestimento di una tale panoramica implicherebbe dunque un onere sproporzionato rispetto al beneficio che se ne potrebbe trarre.

2. Come ha già avuto modo di illustrare il Consiglio federale nella risposta all'interpellanza Fehr Jacqueline 11.3528, "Punizioni corporali inflitte in nome di Dio?", le autorità dispongono già degli strumenti giuridici necessari per intervenire contro l'incitamento alla violenza sui minori. Compete tuttavia alle autorità cantonali esaminare se vi siano motivi sufficienti per un procedimento penale e una valutazione giuridica. Non sono quindi necessarie ulteriori azioni penali a livello federale.

3. Per prevenire e combattere efficacemente la violenza in famiglia, è fondamentale che vi sia un sistema di aiuto all'infanzia e alla gioventù ben strutturato. Nel rapporto del 27 giugno 2012 in adempimento del postulato Fehr Jacqueline 07.3725, "Protezione dei bambini e degli adolescenti dalla violenza in famiglia", il Consiglio federale si è pertanto dichiarato disposto a sostenere gli attori competenti a livello cantonale nello sviluppo dell'aiuto all'infanzia e alla gioventù. A tal fine, dal 2014 la Confederazione potrà concludere contratti di diritto pubblico con i cantoni giusta l'articolo 26 della legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (RS 446.1).

Va notato infine che nel messaggio concernente l'autorità parentale congiunta il Consiglio federale propone una modifica degli articoli 296 e 311 del Codice civile svizzero (CC; RS 210). L'articolo 296 capoverso 1 del disegno stabilisce il principio secondo cui l'autorità parentale ha lo scopo primario di garantire il bene del figlio. Inoltre, l'articolo 311 del disegno indica esplicitamente la violenza come motivo che non solo autorizza, ma obbliga l'autorità di protezione dei minori a revocare l'autorità parentale al genitore violento. Il progetto è attualmente al vaglio del Parlamento. Il Consiglio federale non ritiene necessario adottare ulteriori misure a livello federale (v. il parere del Consiglio federale in risposta alla mozione Feri 13.3156, "Per un'educazione non violenta").

Risposta del Consiglio federale.